Il Tribunale di Torino chiarisce i confini tra accettazione e semplici comportamenti conservativi
Il diritto successorio è un terreno dove spesso si gioca una partita delicata tra il dire e il fare. Può il semplice fatto di abitare nella casa del genitore defunto significare aver accettato l’eredità? E cosa succede quando passano anni senza che i chiamati all’eredità manifestino alcuna volontà?
Una recente sentenza del Tribunale di Torino offre risposte precise su questi interrogativi, tracciando una linea chiara tra comportamenti che implicano accettazione dell’eredità e condotte che invece rimangono neutre.

La vicenda processuale
La controversia, definita con sentenza n. 2181 del 5 maggio 2025 del Tribunale di Torino (causa RG 1912/2024), nasce da una società creditrice che aveva ottenuto il pignoramento di un immobile caduto in successione. Durante il procedimento esecutivo, il Giudice dell’esecuzione aveva invitato a procedere con l’accertamento della qualità di eredi dei chiamati, poiché l’immobile risultava ancora intestato al defunto. A quel punto, la società creditrice ha promosso un’azione per ottenere l’accertamento giudiziale dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte dei figli del debitore deceduto.
I convenuti si sono costituiti in giudizio difendendosi su più fronti. Alcuni hanno sostenuto di non aver mai compiuto atti che implicassero l’accettazione dell’eredità, sottolineando che la madre era proprietaria del cinquanta per cento dell’immobile caduto in successione e che tale quota derivava direttamente dalla legge per il solo fatto di essere coniuge superstite. Altri hanno eccepito che, non avendo accettato l’eredità paterna, non potevano vantare alcun diritto sull’immobile del padre. Inoltre, è stato fatto notare che non era stata concessa alcuna ipoteca sull’immobile caduto in successione, ma che i creditori avevano richiesto l’iscrizione di ipoteca giudiziale, costituente un atto d’imperio del creditore e non un atto volontario dei debitori.
Il quadro normativo: quando si configura l’accettazione tacita
Per comprendere la decisione del Tribunale occorre partire dal fondamento normativo. L’articolo 476 del codice civile stabilisce che l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. In altri termini, non è sufficiente un comportamento qualsiasi del chiamato, ma è necessario un atto che solo un erede può compiere.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito i confini di questo istituto. Con sentenza n. 4843 del 19 febbraio 2019, la Suprema Corte ha precisato che ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo inequivocabile la volontà del chiamato di accettare l’eredità. Deve sussistere sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (il cosiddetto animus), sia l’elemento oggettivo attinente all’atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
Un principio consolidato emerge dalla giurisprudenza di legittimità: la Cassazione ha ribadito con sentenza n. 1330 del 12 gennaio 2024 che non può desumersi dalla mera costituzione in giudizio l’accettazione tacita dell’eredità. Grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando al giudice verificare l’assolvimento dell’onere anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato.
Gli atti che NON costituiscono accettazione tacita
Il Tribunale di Torino ha fatto applicazione di questi principi, rigettando le domande della creditrice nei confronti di alcuni convenuti. In particolare, il giudice ha escluso che potesse configurarsi accettazione tacita dell’eredità quando i figli del defunto si sono limitati a vivere nella casa coniugale caduta in successione. Questo comportamento, ha precisato il Tribunale, costituisce un diritto che prescinde da qualsiasi questione successoria, in quanto la circostanza che la madre abiti nell’immobile non ha alcuna rilevanza ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità.
Del pari, il Tribunale ha escluso che potesse attribuirsi valore di accettazione tacita al fatto che i figli abbiano prestato acquiescenza alla circostanza che la madre abiti nell’immobile. D’altra parte, non avendo i figli accettato l’eredità paterna, essi non potevano comunque vantare alcun diritto sull’immobile del padre.
Un altro aspetto cruciale riguarda l’ipoteca giudiziale. Il Tribunale ha chiarito che non può attribuirsi alcun valore quale atto di accettazione tacita alla iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene caduto in successione. Si tratta infatti di un atto che prescinde del tutto dalla volontà del debitore, posto in essere su iniziativa del creditore, e dunque non può integrare in alcun modo l’accettazione tacita dell’eredità che costituisce atto di natura negoziale.
Questo principio trova conferma nella giurisprudenza della Cassazione. Con sentenza n. 5569 del 2021, la Suprema Corte si è riferita alla concessione di ipoteca volontaria da parte del chiamato che integra un atto dispositivo del bene ereditario, diversamente dall’iscrizione di ipoteca giudiziale che prescinde del tutto dalla volontà del chiamato.
La presentazione della dichiarazione di successione: un atto neutro
Un elemento di particolare interesse riguarda la valenza della dichiarazione di successione. Il Tribunale ha ribadito che la presentazione della dichiarazione di successione, che costituisce un mero atto conservativo, non determina accettazione. Come tale non può essere qualificato come atto costituente accettazione tacita.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8980 del 2017, ha chiarito che la tacita eredità può desumersi soltanto dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede. Non possono quindi essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex articolo 460 del codice civile.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato con sentenza n. 10655 del 1° aprile 2022 che se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l’accettazione tacita dell’eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all’eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l’accertamento della proprietà immobiliare.
Quando invece l’accettazione tacita si configura
Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda nei confronti di una convenuta che aveva compiuto atti inequivocabili. La convenuta, infatti, aveva dichiarato di aver accettato tacitamente l’eredità morendo dismessa dal defunto marito, acquistando così la qualifica di erede del de cuius. Tale circostanza risultava anche dalla sua costituzione nel giudizio in cui aveva aderito espressamente alla domanda della creditrice.
Il giudice ha ritenuto provato che questa convenuta abbia compiuto atti che importano accettazione tacita dell’eredità in applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell’onere della prova. Tali affermazioni, unitamente alla circostanza che ella si è dichiarata erede anche all’atto della costituzione nel presente giudizio, inducono a ritenere provato che ella ne abbia accettato tacitamente l’eredità ex articolo 476 del codice civile.
La giurisprudenza ha chiarito che costituiscono atti di accettazione tacita, ad esempio, il compimento di atti dispositivi del patrimonio ereditario. La Cassazione, con sentenza n. 4843 del 19 febbraio 2019, ha stabilito che la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius in pagamento di un suo credito costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità, essendo la riscossione atto dispositivo del patrimonio ereditario e non mero atto conservativo.
Analogamente, la Suprema Corte con sentenza n. 12259 del 14 aprile 2022 ha affermato che in assenza di un formale atto di accettazione di eredità, la proposizione di un giudizio in veste di erede rappresenta comportamento che presuppone la volontà di accettare, implicante come tale l’accettazione tacita dell’eredità. Esercitando l’azione in qualità di erede, l’attore tacitamente accetta l’eredità.
La prescrizione del diritto di accettare: una trappola da evitare
Un aspetto fondamentale emerso dalla sentenza riguarda la prescrizione del diritto di accettare l’eredità. L’articolo 480 del codice civile stabilisce che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno dell’apertura della successione. Nel caso esaminato dal Tribunale di Torino, erano trascorsi dieci anni dalla morte del defunto senza che i convenuti avessero rinunciato all’eredità.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato un principio essenziale: il semplice decorso del termine di dieci anni non impedisce l’acquisto legale dell’eredità. La Cassazione, con sentenza n. 12646 del 25 giugno 2020, ha infatti affermato che un chiamato all’eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell’eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale, quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l’eccezione di prescrizione.
Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 837 del 6 maggio 2021, secondo cui il decorso del termine di prescrizione previsto dall’articolo 480 del codice civile non impedisce al chiamato di accettare l’eredità, a meno che la parte interessata abbia sollevato eccezione di prescrizione di tale diritto, non essendo questa rilevabile d’ufficio.
La voltura catastale e gli atti meramente fiscali
Un tema ricorrente nelle controversie successorie riguarda il valore da attribuire alla voltura catastale. Il Tribunale di Torino ha chiarito che anche la voltura catastale, se presentata a favore di più chiamati all’eredità, come nel caso di specie, non costituisce prova dell’accettazione tacita dell’eredità in capo ai chiamati, poiché non risulta da quale dei chiamati essa sia stata posta in essere, potendo al più assumere un valore indiziario che deve essere necessariamente riscontrato sulla base di ulteriori elementi di prova.
La Cassazione ha affrontato il tema con diverse pronunce. Con sentenza n. 22769 del 13 agosto 2024, la Suprema Corte ha precisato che l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale, ma al contempo fiscali e civili come la voltura catastale, esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell’interessato. Non è quindi configurabile l’accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l’operato di chi ha in concreto compiuto l’atto.
La contumacia non è accettazione tacita
Un ulteriore principio rilevante emerso dalla giurisprudenza riguarda il valore della contumacia. Il Tribunale ha precisato che non può attribuirsi un significato di accettazione tacita alla presentazione della dichiarazione di successione, che costituisce un mero atto conservativo. Non può nemmeno attribuirsi rilevanza alla richiesta di esibizione documentale formulata dalla creditrice.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1460 del 2025, ha ribadito che la contumacia di un convenuto in giudizio non può essere considerata come accettazione tacita dell’eredità. La contumacia è un comportamento processualmente neutro e non può essere interpretata né come un’ammissione dei fatti affermati dalla controparte, né come un atto che implichi la volontà di accettare l’eredità.
Le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti
Questa pronuncia del Tribunale di Torino offre spunti di riflessione importanti per chiunque si trovi nella condizione di chiamato all’eredità. Il primo insegnamento riguarda la necessità di agire consapevolmente. Non tutti i comportamenti che riguardano i beni del defunto costituiscono accettazione dell’eredità. Abitare nella casa del genitore defunto, lasciare che il coniuge superstite continui a vivere nell’immobile familiare, o limitarsi a presentare la dichiarazione di successione per adempiere agli obblighi fiscali, sono atti che non implicano necessariamente l’accettazione dell’eredità.
Tuttavia, la linea di confine è sottile e richiede particolare attenzione. Compiere atti dispositivi del patrimonio ereditario, riscuotere crediti del defunto, costituirsi in giudizio qualificandosi come erede, aderire a domande di divisione ereditaria, sono tutti comportamenti che possono integrare accettazione tacita dell’eredità con tutte le conseguenze che ne derivano, inclusa la responsabilità per i debiti ereditari anche ultra vires, ossia oltre il valore dell’eredità ricevuta.
Per i creditori del defunto, la sentenza chiarisce che l’onere della prova dell’avvenuta accettazione grava su chi agisce in giudizio. Non è sufficiente allegare che siano trascorsi dieci anni dall’apertura della successione o che i chiamati abbiano compiuto atti generici. È necessario dimostrare che i chiamati abbiano posto in essere comportamenti inequivocabili, tali da poter essere qualificati come atti che solo un erede può compiere.
Per i professionisti legali, la decisione sottolinea l’importanza di valutare attentamente ogni comportamento del chiamato all’eredità. La consulenza deve essere puntuale nel distinguere gli atti conservativi, che non comportano accettazione, dagli atti dispositivi che invece determinano l’acquisto della qualità di erede. Particolare attenzione va posta alla gestione delle procedure esecutive che coinvolgono beni ereditari, dove la posizione dei chiamati va accuratamente verificata prima di procedere.
Conclusioni: orientarsi tra comportamenti neutri e atti decisivi
La sentenza del Tribunale di Torino rappresenta un importante contributo alla definizione dei confini dell’accettazione tacita dell’eredità. Il caso esaminato dimostra come sia essenziale distinguere tra comportamenti neutri, che non implicano alcuna volontà di accettare l’eredità, e atti decisivi che invece determinano l’acquisto irrevocabile della qualità di erede.
Per i chiamati all’eredità che intendono valutare attentamente se accettare o rinunciare, è fondamentale evitare di compiere atti che possano essere interpretati come accettazione tacita. Prima di agire in giudizio qualificandosi come eredi, prima di disporre di beni ereditari, prima di riscuotere crediti del defunto, è opportuno riflettere sulle conseguenze e, se necessario, consultare un professionista.
Per i creditori che intendono far valere le proprie ragioni nei confronti dell’eredità, la pronuncia chiarisce che l’onere probatorio è rigoroso. Non è sufficiente dimostrare che i chiamati abbiano avuto rapporti con i beni ereditari, ma è necessario provare che abbiano compiuto atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che solo un erede potrebbe compiere.
La prescrizione del diritto di accettare l’eredità, infine, non opera automaticamente. Anche dopo dieci anni dall’apertura della successione, i chiamati possono ancora accettare l’eredità, a meno che non venga sollevata e accolta l’eccezione di prescrizione. Questo principio offre una tutela importante ai chiamati che, per ragioni personali o pratiche, non hanno potuto o voluto manifestare immediatamente la propria volontà.
In un ambito così delicato come quello successorio, dove si intrecciano aspetti patrimoniali, familiari ed emotivi, la conoscenza dei principi giuridici e l’assistenza di professionisti esperti rappresentano strumenti indispensabili per compiere scelte consapevoli e tutelate.
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