CORTE COSTITUZIONALE AI FIGLI ENTRAMBI I COGNOMI DEI GENITORI
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Sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente ai figli il solo cognome del padre.

Ha deciso così la Corte Costituzionale all’esito di una attesa camera di consiglio, al termine della quale, secondo una prassi diffusa sui temi di maggior interesse sociale, è stato diramato un comunicato stampa che anticipa la portata della sentenza, che verrà depositata prossimamente.

A richiedere l’intervento era stato il Tribunale di Bolzano, che aveva sollevato la questione di incostituzionalità delle disposizioni di legge che non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre, e che, quando non v’è accordo tra i genitori, obbligano ad attribuire il solo cognome del padre, invece di quello di entrambi i genitori.

La Corte, per come si legge nel comunicato stampa, ha abrogato le disposizioni di legge per il loro contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Secondo i giudici delle leggi le norme cancellate attuavano una discriminazione intollerabile, lesiva dell’identità del figlio, in ragione di principi e convinzioni sociali da tempo superati e non coincidenti con i valori fondamentali dello Stato Italiano e dell’Unione Europea.

Nel rispetto dell’eguaglianza tra i genitori, ed in piena tutela degli interessi della prole, il nuovo principio che scaturisce dalla abrogazione delle norme oggetto della sentenza consentirà ad entrambi i genitori di condividere la scelta sul cognome del figlio, quale elemento fondamentale della sua identità personale.

Il figlio potrà assumere il cognome di entrambi i genitori, secondo l’ordine da loro convenuto, o il solo cognome – paterno o materno – scelto sempre di comune accordo.

In caso di mancanza di un qualsiasi accordo, potrà essere sempre interpellato un giudice civile per l’assunzione delle decisioni sul cognome da attribuire. La regola andrà applicata a tutti i figli, a prescindere dalla loro nascita nel matrimonio o fuori dal matrimonio, e naturalmente anche ai figli adottivi.


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