Stalking o maltrattamenti contro l’ex coniuge dopo la separazione: dove sta il confine?

Donna con maglia a righe appoggia il mento alla mano e guarda il telefono al buio, accanto alla scritta "Stalking dopo la separazione"

La Cassazione chiarisce quando, dopo la fine della convivenza, le vessazioni all’ex coniuge integrano atti persecutori Un uomo si separa di fatto dalla moglie, con la quale ha due figli. Per mesi continua a farsi vivo con modalità tutt’altro che pacifiche. Telefona, insulta, minaccia anche di morte. La pedina per strada e si apposta sotto la casa familiare, sotto quella dei genitori di lei e davanti alle scuole dei bambini. Spesso il pretesto è il diritto di vedere i figli, ma le liti esplodono anche quando potrebbe incontrarli o è già con loro. In un episodio, riuscito a entrare in casa con una scusa, dopo l’ennesimo litigio pronuncia nuove minacce di morte. Per questi fatti, collocati tra luglio 2022 e gennaio 2023, viene condannato per atti persecutori aggravati dall’essere l’autore il coniuge della vittima e dall’uso di strumenti telematici, con recidiva. La condanna è confermata in appello. L’imputato ricorre in Cassazione con tre motivi. Sostiene che la sua condotta era finalizzata solo a esercitare il diritto di visita. Sostiene poi che il fatto andava qualificato come maltrattamenti in famiglia e che, per quei maltrattamenti, era già stato giudicato con una sentenza di patteggiamento del dicembre 2025, sicché un secondo processo violerebbe il ne bis in idem. Contesta infine il trattamento sanzionatorio, in particolare la recidiva. La Quinta Sezione penale decide con la sentenza n. 37968/2026, depositata il 29 ottobre 2026. Il primo motivo: il diritto di visita non giustifica le persecuzioni L’art. 612 bis c.p. punisce chi, con condotte reiterate di minaccia o molestia, causa alla vittima un grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l’incolumità propria o dei propri cari, oppure la costringe a cambiare le proprie abitudini di vita. La difesa sosteneva che mancasse l’elemento soggettivo, cioè la volontà di perseguitare, perché l’obiettivo era vedere i figli. La Corte dichiara il motivo inammissibile per due ragioni. La prima è che si limita a riproporre le censure già svolte in appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Il difetto di correlazione tra motivi e provvedimento impugnato è stato affermato dalle Sezioni Unite e ripreso dal nuovo art. 581, comma 1 bis, c.p.p., introdotto dalla riforma del 2022. La seconda è che il motivo chiede una nuova valutazione dei fatti, preclusa nel giudizio di legittimità. La sentenza ricorda inoltre che per questo reato basta il dolo generico. Chi agisce deve voler compiere le condotte moleste o minacciose, sapendo che sono idonee a produrre uno degli eventi previsti dalla norma. Non occorre rappresentarsi in anticipo il risultato finale. Basta la costante consapevolezza, nel progredire della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto di ciascuno alla lesione dell’interesse protetto. Quanto al diritto di visita, anche ammettendo che la madre lo avesse ostacolato, ciò non giustifica minacce di morte, insulti e pedinamenti reiterati. Il secondo motivo: stalking o maltrattamenti in famiglia? È la parte di maggiore interesse. Il problema è quando, dopo la fine della convivenza, le condotte vessatorie verso l’ex partner o l’ex coniuge restino nell’area dei maltrattamenti (art. 572 c.p.) e quando passino a quella degli atti persecutori (art. 612 bis c.p.). La differenza pesa. Il primo reato è più grave, e la qualificazione incide anche sul bis in idem. La Corte dà conto di un contrasto in giurisprudenza. Per un primo orientamento, richiamato con diverse pronunce della Sesta e della Quinta Sezione, la sola genitorialità condivisa non basta a integrare un rapporto familiare rilevante. Serve una relazione affettiva stabile e radicata, con una comunanza di affetti che implichi reciproche aspettative di solidarietà. Per un secondo orientamento, il delitto di maltrattamenti è configurabile anche contro un coniuge non più convivente, perché la convivenza non è un presupposto del reato. Su questa linea, in caso di separazione legale o di fatto andrebbe ravvisato il maltrattamento e lo stalking solo dopo il divorzio o la definitiva cessazione della relazione. Il Collegio aderisce al primo orientamento. Si appoggia al monito della Corte costituzionale (sentenza n. 98 del 2021), che invita a non dilatare il concetto di convivenza fino a comprendere situazioni non previste dalla norma, pena la violazione del principio di tassatività (art. 25 Cost.) e il ricorso all’analogia in malam partem. Ne ricava che la genitorialità, da sola, non crea un rapporto familiare rilevante per l’art. 572 c.p.. Quando la convivenza è cessata, e con essa quella comunanza di affetti e di aspettative di assistenza, le condotte successive possono essere qualificate come atti persecutori, anche se i genitori restano legati dalla comune responsabilità verso i figli. I giudici di merito, valorizzando la separazione di fatto, hanno quindi ragionato correttamente. Il ne bis in idem e la data dell’ultimo atto Restava da capire se i fatti oggi giudicati fossero già coperti dal patteggiamento sui maltrattamenti, la cui contestazione era formulata come “aperta”: reato commesso da giugno 2021 con condotta tuttora permanente. La Corte ricorda che i maltrattamenti sono un reato abituale, non permanente. Si perfezionano quando si realizza un minimo di condotte collegate da un nesso di abitualità, e non si estendono automaticamente a tutto ciò che accade dopo solo perché l’imputazione non indica la data di cessazione. Contano gli atti effettivamente accertati. Dalle motivazioni di entrambe le sentenze di merito risultava che l’ultimo atto della sequenza maltrattante si era consumato il 2 giugno 2022, e la sentenza di patteggiamento non conteneva accertamenti su condotte successive. I fatti di stalking sono posteriori e distanziati nel tempo. Il medesimo fatto non è dunque stato giudicato due volte e il divieto di un secondo giudizio non opera. La recidiva: l’unico punto accolto Il ricorso viene accolto solo sulla recidiva. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il motivo, sostenendo che il Tribunale non l’avesse “applicata”, perché nel giudizio di bilanciamento era stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. La Cassazione ritiene l’argomento errato. Richiama le Sezioni Unite (la sentenza Schettino, n. 20808 del 25 ottobre 2018, depositata nel 2019), secondo cui la recidiva ha una natura peculiare. Oltre a incidere sulla pena, produce effetti indiretti che contribuiscono a plasmare il trattamento del condannato