Mantenimento del nipote: i nonni paterni rispondono se i genitori non hanno mezzi?

Se i genitori sono incapienti, la nonna che mantiene la nipote può rivalersi sugli altri nonni Una bambina nasce nel 2010 in una famiglia che si spezza presto. I genitori si separano e il padre non versa mai il contributo di cinquecento euro mensili fissato dal giudice della separazione. La madre non ha mai lavorato e finisce per lasciare la figlia alle cure della propria madre. Nel 2019 il Tribunale per i minorenni affida formalmente la minore alla nonna materna, che fino a quel momento aveva provveduto da sola a tutte le esigenze della nipote, comprese le spese mediche e scolastiche. Finita questa lunga stagione di sostegno economico, la nonna decide di chiedere indietro quanto speso. Cita in giudizio il padre e i nonni paterni, domandando la condanna in solido al rimborso di cinquantaquattromila euro, pari a cinquecento euro per ciascun mese dalla nascita al novembre 2019. In via subordinata invoca l’ingiustificato arricchimento. Il Tribunale di Pescara accoglie la domanda principale e condanna tutti i convenuti. La Corte d’Appello de L’Aquila ribalta il verdetto soltanto nei confronti dei nonni paterni, lasciando ferma la condanna del padre. A suo avviso l’obbligo degli ascendenti è solo sussidiario e non solidale, e quindi non consente alcun regresso. Anche l’azione di arricchimento viene respinta, perché senza un obbligo giuridico accertato non vi sarebbe un arricchimento privo di causa. La nonna ricorre in Cassazione. La questione giuridica Il problema è questo. Chi mantiene un minore al posto dei genitori può recuperare una parte della spesa dagli altri nonni? E a quale titolo, visto che l’obbligo degli ascendenti non sostituisce quello dei genitori, ma interviene solo quando questi non possono provvedere? L’art. 316 bis c.c. stabilisce che i genitori devono adempiere l’obbligo di mantenimento in proporzione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro. Quando non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti sono tenuti a fornire loro quanto necessario perché possano adempiere i loro doveri verso i figli. In parole semplici, i nonni intervengono in seconda battuta, solo se i genitori non ce la fanno. La decisione della Cassazione Con l’ordinanza n. 28166/2026, pubblicata il 30 ottobre 2026, la Prima Sezione civile accoglie i primi due motivi del ricorso e assorbe il terzo. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello de L’Aquila in diversa composizione. La Corte parte dall’orientamento consolidato richiamato dai giudici d’appello, ricordato nel provvedimento anche con riferimento a Cass. n. 3402/1995, n. 20509/2010 e n. 13345/2023. Secondo questo orientamento l’obbligo di mantenimento spetta primariamente ai genitori. Se uno dei due non può o non vuole adempiere, l’altro deve fare fronte per intero con le proprie sostanze e la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di agire contro l’inadempiente. Dunque agli ascendenti non ci si può rivolgere solo perché un genitore non contribuisce, se l’altro è in grado di provvedere. Per ravvisare l’obbligo dei nonni occorre che l’inadempimento dipenda da una vera mancanza di mezzi e che l’altro genitore non possa sostenere da solo le spese. Ma il caso era diverso. Secondo l’ordinanza risultava accertato che entrambi i genitori erano di fatto incapienti. La Corte territoriale aveva applicato precedenti riferiti a situazioni in cui almeno un genitore era in grado di mantenere il figlio, senza esaminare la concreta incapacità economica di entrambi. Quell’orientamento, dunque, non poteva essere esteso a questa fattispecie. Sussidiarietà e solidarietà: non si escludono Il passaggio più rilevante riguarda la natura dell’obbligazione. Secondo la Cassazione, quando è accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere, l’obbligo grava in maniera unitaria su tutti e quattro gli ascendenti, materni e paterni. Il creditore può quindi rivolgersi indistintamente a uno qualsiasi dei quattro. Il vincolo nasce direttamente dalla legge ed è posto a tutela del supremo interesse del minore. Il fatto che l’obbligazione dei nonni sia sussidiaria rispetto a quella dei genitori non cambia le regole della solidarietà. Differisce soltanto nel tempo il momento in cui l’effetto solidale diventa esigibile, in modo del tutto compatibile con l’art. 1293 c.c. Questa norma, in sintesi, chiarisce che la solidarietà non viene meno per il fatto che i debitori siano tenuti con modalità o tempi diversi. L’ascendente che ha provveduto al mantenimento può poi agire in regresso, cioè chiedere agli altri coobbligati la loro quota di quanto pagato, ai sensi degli artt. 1288 e 1299 c.c. Ne consegue che l’art. 316 bis c.c. può considerarsi espressione del carattere solidale delle obbligazioni degli ascendenti. L’ordinanza aggiunge che l’obbligo di mantenimento non ha natura alimentare e decorre dalla nascita. Il rimborso pro quota spetta quindi anche all’ascendente che ha anticipato le spese, per l’intero periodo (richiamata Cass. n. 15063/2000). Il principio di diritto La Corte formula questo principio. L’obbligazione degli ascendenti ha carattere sussidiario rispetto a quella principale dei genitori e presuppone la loro incapienza o l’oggettiva impossibilità di farvi fronte. Presenta inoltre carattere solidale nei rapporti interni, a norma degli artt. 1292 ss. c.c. L’ascendente che ha sostenuto spese per il mantenimento del minore ha diritto di regresso pro quota nei confronti degli altri ascendenti, quali coobbligati solidali. Un’altra sentenza e l’assenza di contrasti Nella memoria difensiva la ricorrente aveva segnalato che, dopo il deposito del ricorso, la stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, aveva condannato i nonni paterni a versare un contributo mensile a favore della nonna materna, in ragione della natura sussidiaria dell’obbligo. Quella pronuncia, tuttavia, era a sua volta impugnata in Cassazione e non era passata in giudicato. La Prima Sezione precisa che essa non influisce sulla decisione, riguardando una questione diversa anche se strettamente connessa. La Corte esclude inoltre i presupposti per rimettere la causa alla pubblica udienza o alle Sezioni Unite, perché sul nucleo della questione, cioè la spettanza del regresso all’ascendente che ha mantenuto il minore, non risultano decisioni sostanzialmente difformi. Che cosa cambia nella pratica Per le famiglie, il messaggio è che chi si fa carico del mantenimento di un nipote, quando i genitori non sono in grado di farlo, non resta isolato. Se esistono altri ascendenti, quelli dell’altro ramo familiare compresi, può chiedere loro una quota delle spese sostenute,