Spese per i Figli nella Separazione: Quando e Come il Genitore Non Collocatario Deve Contribuire

La Corte di Cassazione chiarisce le ragioni di una valutazione più rigorosa dei presupposti per il rimborso delle spese anticipate. Una Questione Sempre Più Attuale Con oltre 88.000 separazioni registrate in Italia nel 2023, la gestione delle spese per i figli minori rappresenta una delle problematiche più frequenti e delicate che le famiglie separate si trovano ad affrontare. Chi paga le spese mediche? Come si dividono i costi scolastici? Cosa succede quando un genitore contesta le spese sostenute dall’altro? Una recente sentenza della Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 22522/2025) ha fornito chiarimenti importanti su questi aspetti, prendendo una posizione più rigorosa in un dibattito giurisprudenziale che da anni divide i tribunali italiani. Il Principio: Contribuzione “Pro Quota” alle Spese dei Figli Quando i genitori si separano, entrambi mantengono l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche. Questo principio, sancito dall’art. 337-ter del Codice Civile, si traduce nella pratica nella condivisione delle spese necessarie per crescere ed educare i minori. Il genitore collocatario (presso cui i figli vivono prevalentemente) spesso anticipa diverse spese, dal pediatra alle attività sportive, dai libri scolastici alle gite. Il genitore non collocatario è tenuto a rimborsare la propria quota di queste spese, ma a quali condizioni? Le Due Tipologie di Spese I provvedimenti di separazione distinguono solitamente tra due categorie principali di esborsi. Da una parte troviamo le spese ordinarie, che comprendono le visite mediche di routine, i farmaci per patologie comuni, il materiale scolastico di base e le attività sportive regolari. Dall’altra parte si collocano le spese straordinarie, categoria che abbraccia gli interventi medici specialistici, le cure ortodontiche, i viaggi di istruzione particolarmente costosi e le attività extrascolastiche di natura eccezionale. La distinzione non è meramente teorica, poiché spesso le due tipologie sono soggette a regimi procedurali diversi, specialmente per quanto riguarda la necessità o meno di un preventivo accordo tra i genitori. Il Contrasto Giurisprudenziale: Due Orientamenti a Confronto La recente sentenza della Cassazione n. 22522/2025 ha evidenziato l’esistenza di due orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità riguardo agli obblighi del genitore che richiede il rimborso delle spese. Orientamento “Permissivo” Il primo filone giurisprudenziale, definibile come più permissivo, si è mostrato negli anni recenti più flessibile nei confronti del genitore creditore. Secondo questa impostazione, risulta sufficiente la mera elencazione delle spese nell’atto di precetto, consentendo l’integrazione del titolo esecutivo all’esito di una semplice operazione aritmetica. Questo approccio ammette inoltre la possibilità di chiarire i dettagli delle spese sostenute soltanto in caso di opposizione da parte del debitore. Tale orientamento privilegia essenzialmente la speditezza dell’azione esecutiva, ritenendo che un eccessivo formalismo documentale possa ostacolare l’effettiva tutela dei diritti del genitore che ha anticipato le spese per i figli. Orientamento “Rigoroso” – Il Precedente della Cassazione La sentenza n. 22522/2025 ha invece abbracciato con decisione l’orientamento più rigoroso, stabilendo che non basta la semplice elencazione delle spese, ma occorre una vera e propria documentazione. I giudici hanno sottolineato che il genitore creditore deve documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, oppure, in alternativa, deve almeno mettere a disposizione la documentazione necessaria. Questa posizione rappresenta un chiaro indirizzo verso una maggiore tutela del diritto di difesa del genitore debitore, imponendo standard probatori più severi ma anche più trasparenti. Le Ragioni dell’Orientamento Rigoroso La Suprema Corte ha motivato questa scelta più severa con diverse considerazioni di ordine sistematico e pratico, che meritano un approfondimento per comprendere la portata innovativa della decisione. La tutela del diritto di difesa rappresenta il primo e fondamentale pilastro della decisione. I giudici hanno chiarito che il genitore debitore deve poter verificare sin da subito la correttezza delle somme richieste, senza dover attendere un eventuale giudizio di opposizione. Questa impostazione ribalta la logica precedente, che tendeva a spostare il momento della verifica documentale al momento dell’eventuale controversia. Altrettanto significativa è la considerazione legata alla prevenzione del contenzioso. La Corte ha osservato che un maggiore rigore documentale può effettivamente prevenire l’instaurazione di giudizi di opposizione, rispettando così il principio costituzionale della durata ragionevole del processo. Paradossalmente, richiedendo maggiori adempimenti in fase esecutiva, si riduce il rischio di successive controversie giudiziali. Dal punto di vista della coerenza sistematica, i giudici hanno evidenziato una logica ineccepibile: se le spese per i figli sono per natura “indeterminate solo nel quando e nel quantum”, proprio per questo motivo è necessaria una rigorosa documentazione al momento dell’esecuzione. Non si può invocare l’indeterminatezza come giustificazione per un regime probatorio alleggerito. Infine, la Corte ha posto l’accento sulla necessità di garantire una tutela minima del debitore, specialmente nei casi di separazione consensuale dove il titolo esecutivo si forma sostanzialmente in via stragiudiziale. In questi contesti, la possibilità per il genitore esecutando di essere reso pienamente edotto della natura ed entità delle spese costituisce una garanzia procedurale irrinunciabile. Aspetti Pratici: Cosa Devono Fare i Genitori La Posizione del Genitore Collocatario Il genitore presso cui i figli vivono prevalentemente si trova ora di fronte a obblighi documentali più stringenti, ma anche più chiari. La conservazione di ricevute, fatture e prescrizioni mediche non è più soltanto una buona pratica, ma diventa un vero e proprio obbligo giuridico per chi intende successivamente richiedere il rimborso delle spese sostenute. Particolare attenzione deve essere dedicata alla tenuta di un registro cronologico delle spese sostenute, che consenta di ricostruire con precisione l’evolversi degli esborsi nel tempo. La documentazione deve essere allegata al precetto, non limitandosi a una mera trascrizione delle cifre, oppure deve essere chiaramente indicato dove tale documentazione sia immediatamente disponibile per la consultazione da parte dell’altro genitore. Quando si tratta di spese straordinarie, la situazione si complica ulteriormente. È fondamentale verificare se il decreto di separazione richiede un preventivo accordo e, in caso affermativo, ottenere il consenso dell’altro genitore prima di sostenere la spesa. Le procedure di comunicazione previste, che spesso includono modalità specifiche come l’invio di e-mail con un preavviso di sette giorni, devono essere scrupolosamente rispettate. I Diritti del Genitore Non Collocatario Dal lato opposto, il genitore non collocatario acquisisce strumenti di tutela