Bilanci condominiali: la Corte d’Appello di Napoli chiarisce i requisiti di validità delle delibere assembleari

Quando l’omessa conformità all’art. 1130 bis c.c. determina l’annullamento delle approvazioni di bilancio La Corte d’Appello di Napoli, II Sezione Civile, con sentenza n. 4087 del 21 agosto 2025, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di validità delle deliberazioni assembleari condominiali, con particolare riferimento all’approvazione dei bilanci e al contenuto dei verbali assembleari. La vicenda processuale e i principi affermati La controversia ha avuto origine dall’impugnazione di una delibera assembleare del 23 ottobre 2017 che aveva approvato i bilanci condominiali relativi agli anni 2013, 2014 e 2015. Il Tribunale di Napoli aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione, annullando esclusivamente il bilancio 2013, mentre la Corte d’Appello ha esteso l’annullamento anche ai bilanci degli anni successivi. La decisione si fonda su due pilastri normativi fondamentali: l’art. 1136 c.c. in materia di maggioranze assembleari e l’art. 1130 bis c.c. relativo al contenuto del rendiconto condominiale. I requisiti del verbale assembleare secondo la giurisprudenza consolidata La Corte partenopea ha riaffermato il principio consolidato della Cassazione civile (Cass. civ. Sez. III, n. 18192 del 10.08.2009; n. 24132 del 13.11.2009; n. 6552 del 31.03.2015) secondo cui non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini favorevoli, contenga l’elenco di tutti i condomini presenti con i relativi millesimi e l’indicazione nominativa dei dissenzienti, consentendo di stabilire per differenza quanti e quali condomini abbiano espresso voto favorevole. Nel caso esaminato, il verbale indicava la presenza di dieci condomini su ventitré per 492 millesimi complessivi, con il voto contrario dell’opponente per 122 millesimi e l’approvazione con 370 millesimi. Tali elementi hanno consentito di verificare agevolmente il raggiungimento del quorum richiesto dall’art. 1136 c.c. L’art. 1130 bis c.c. e i contenuti obbligatori del rendiconto Il secondo profilo di rilevanza riguarda l’applicazione dell’art. 1130 bis c.c., introdotto dalla L. 220/2012, che ha abbandonato il principio della “libertà di forma” nella redazione del rendiconto condominiale, prevedendo tre elementi essenziali: registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa. La Corte ha precisato che, mentre la giurisprudenza ammette l’utilizzo del criterio di competenza anziché quello di cassa per la redazione del bilancio, è necessario che nella nota sintetica esplicativa siano chiarite le apparenti discrasie correlate a tale scelta metodologica. L’omessa chiarificazione determina la lesione del diritto di informazione di ciascun condomino e configura un vizio di formazione della volontà assembleare. La consulenza tecnica e i vizi riscontrati Il consulente tecnico d’ufficio aveva evidenziato molteplici irregolarità nei bilanci esaminati, tra cui: presenza di significative voci cassa incompatibili con l’obbligo di far transitare tutti i movimenti sul conto corrente bancario; mancanza della situazione patrimoniale nel bilancio 2015; carenza della voce crediti verso condomini morosi; discontinuità delle scritture contabili tra i diversi esercizi. Implicazioni pratiche per amministratori e condomini La decisione fornisce importanti indicazioni operative per la gestione condominiale. Gli amministratori devono prestare particolare attenzione alla redazione dei bilanci, garantendo la presenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 1130 bis c.c. e fornendo adeguate spiegazioni metodologiche nella nota esplicativa. I condomini possono avvalersi di questa giurisprudenza per impugnare delibere di approvazione di bilanci che non rispettino i requisiti normativi, anche quando i vizi non siano immediatamente evidenti ma emergano da un’analisi tecnica approfondita. Le spese processuali e la consulenza tecnica La Corte ha condannato il condominio soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, applicando i parametri del DM n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile fino a 52.000 euro. È stata confermata l’esclusione del rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte in assenza di prova dell’effettivo esborso. Se il tuo condominio ha approvato bilanci che presentano irregolarità o se hai dubbi sulla conformità del rendiconto alle prescrizioni normative, contatta il nostro studio per una consulenza specializzata. I nostri esperti in diritto condominiale sapranno tutelare i tuoi diritti e guidarti nelle procedure di impugnazione delle delibere assembleari.