Parcheggio in Condominio: Quando l’Assemblea Può Vietare la Sosta sulle Aree Comuni

La Cassazione chiarisce definitivamente i limiti del diritto di parcheggio condominiale e i poteri dell’assemblea nella gestione degli spazi comuni La questione sempre attuale del parcheggio condominiale La gestione degli spazi comuni rappresenta una delle fonti più frequenti di conflitto nella vita condominiale. Tra tutte le controversie, quelle relative al diritto di parcheggio assumono particolare rilevanza, coinvolgendo aspetti pratici quotidiani e principi giuridici fondamentali. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, n. 25227/2025, offre importanti chiarimenti sulla natura e sui limiti del diritto di parcheggio sulle aree comuni, delineando con precisione i poteri dell’assemblea condominiale nella regolamentazione dell’uso di tali spazi. La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine da una controversia tra una condomina e il proprio condominio romano, relativa al presunto diritto di parcheggiare un’autovettura su un’area comune. La condomina sosteneva di aver acquisito tale diritto attraverso una serie di atti e deliberazioni, mentre l’assemblea condominiale aveva stabilito, con apposita delibera, il divieto di sosta per tutti i condomini, consentendo esclusivamente il transito per l’accesso ai garage privati. I fondamenti giuridici della controversia La ricorrente basava le proprie pretese su una concatenazione di titoli che, a suo avviso, avrebbero dovuto garantirle il diritto esclusivo di parcheggio. In particolare, faceva riferimento all’atto di acquisto della propria unità immobiliare, a precedenti atti di provenienza risalenti al 1983, al regolamento condominiale che prevedeva la partecipazione del dante causa alle spese per i passi carrabili, nonché a una scrittura privata del 1995 e a una successiva delibera assembleare che avrebbe preso atto di tale accordo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando le decisioni di merito e chiarendo alcuni principi fondamentali che meritano particolare attenzione. Il primo e più importante di questi principi riguarda la natura stessa del diritto di parcheggio: la possibilità di utilizzare un’area comune come parcheggio, salvo il caso in cui sia costituita in forma specifica ed autonoma come diritto di servitù, costituisce solo una facoltà di uso del bene connesso al diritto di comproprietà. La distinzione fondamentale: passaggio versus parcheggio Un aspetto cruciale della pronuncia riguarda la netta distinzione operata tra diritto di passaggio e diritto di parcheggio. Mentre il primo consiste nella facoltà di transitare attraverso l’area comune per raggiungere, ad esempio, il proprio garage, il secondo implica l’occupazione stabile e esclusiva di una porzione dell’area stessa. La Corte ha chiarito che l’articolo 1102 del codice civile disciplina l’uso paritario delle cose comuni, ma non attribuisce automaticamente a ciascun condomino il diritto di parcheggiare in modo esclusivo. La sentenza evidenzia come il diritto di parcheggio esclusivo, costituendo una vera e propria servitù sul bene comune, richieda per la sua costituzione il consenso scritto di tutti i condomini, secondo quanto disposto dall’articolo 1108, comma terzo, del codice civile. Questo principio trova conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità, che la Corte richiama attraverso i precedenti Cass. 2114/2018 e Cass. 27233/2013. Il potere regolamentare dell’assemblea condominiale Un ulteriore profilo di interesse riguarda l’ampiezza dei poteri dell’assemblea condominiale nella disciplina dell’uso delle parti comuni. La Suprema Corte ha stabilito che l’assemblea può regolare l’uso delle parti comuni, con la facoltà di imporre limitazioni più restrittive alle facoltà concesse dall’articolo 1102 del codice civile. Tale potere, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, con l’obiettivo di rendere più ordinato e razionale l’uso paritario degli spazi secondo le rispettive circostanze. La Corte ha precisato che non è affetta da nullità la delibera adottata dall’assemblea condominiale che vieti l’uso carrabile e il posteggio su un’area comune, purché non precluda altri usi diversi di tale porzione agli altri comproprietari. Questo orientamento, confermato dalle recenti pronunce Cass. 13677/2022 e Cass. 7385/2023, dimostra la solidità dell’indirizzo giurisprudenziale in materia. Le implicazioni pratiche per amministratori e condomini La pronuncia in esame offre importanti indicazioni operative per tutti i soggetti coinvolti nella gestione condominiale. Per gli amministratori, la sentenza conferma la legittimità delle delibere assembleari che disciplinino l’uso delle aree comuni, purché rispettose dei diritti di tutti i condomini e finalizzate a un utilizzo più razionale degli spazi. Per i condomini, la decisione chiarisce che l’uso tollerato di un’area come parcheggio non genera automaticamente un diritto acquisito, essendo necessaria una fonte contrattuale specifica e il consenso di tutti i partecipanti al condominio. La Corte ha inoltre ribadito l’importanza della verifica della catena dei titoli di provenienza: nessuno può trasferire più diritti di quanti ne possieda. Nel caso di specie, il dante causa della ricorrente non era titolare di alcun diritto esclusivo di parcheggio, come accertato da precedenti pronunce giurisdizionali, e pertanto non poteva trasmetterlo ai successivi acquirenti. I principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che distingue nettamente tra i diversi tipi di uso delle parti comuni. Le determinazioni collegiali che introducono limitazioni dell’uso del cortile come parcheggio, come chiarito dalla giurisprudenza citata (Cass. 6573/2015, Cass. 9877/2012), si limitano a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario secondo le rispettive circostanze, senza violare il diritto di proprietà dei singoli condomini. La Suprema Corte ha inoltre confermato che la possibilità dei comproprietari di usare un’area comune a parcheggio rimane sottoposta alla disciplina dell’uso del bene comune adottata dalla maggioranza dei condomini, salvo che non sia costituita in forma specifica ed autonoma come diritto di servitù. Conclusioni e raccomandazioni operative La pronuncia della Cassazione offre un quadro interpretativo chiaro e definitivo sulla questione del parcheggio condominiale, stabilendo principi di portata generale che trascendono il caso specifico. Per i professionisti del settore immobiliare e condominiale, la sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione di controversie analoghe e per la redazione di regolamenti condominiali che disciplinino l’uso degli spazi comuni. La decisione evidenzia l’importanza di una corretta analisi dei titoli di provenienza e della verifica dell’effettiva esistenza di diritti esclusivi sulle parti comuni. Allo stesso tempo, conferma l’ampiezza dei poteri dell’assemblea condominiale nella regolamentazione dell’uso degli spazi condivisi, purché tale regolamentazione sia finalizzata a garantire un utilizzo più equo e ordinato delle aree comuni. Hai bisogno di