Dichiarazione infedele e metodi di accertamento: i limiti dello spesometro secondo la Cassazione

La Suprema Corte chiarisce quando il giudice può utilizzare l’accertamento induttivo e quando occorre un fondamento documentale preciso per condannare per dichiarazione infedele La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32593 del 21 maggio 2025, offre un importante contributo interpretativo in materia di reati tributari dichiarativi, chiarendo i confini tra i diversi metodi di accertamento utilizzabili dal giudice penale per valutare la sussistenza del reato di dichiarazione infedele. La decisione interviene su una questione tecnica ma dalle rilevanti implicazioni pratiche: quando è possibile fondare una condanna penale tributaria esclusivamente sui dati dello spesometro e quando invece è necessario un accertamento più articolato basato sulla documentazione contabile. La vicenda processuale trae origine dalla condanna in primo e secondo grado di una contribuente accusata di avere indicato nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2015 e 2016 elementi passivi fittizi, conseguendo un profitto determinato complessivamente in circa sedicimila euro tra le due annualità. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato la responsabilità penale per il reato previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 74 del 2000, che punisce la dichiarazione infedele quando l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, supera determinate soglie di rilevanza penale. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo le censure difensive articolate dall’imputata. Il ricorso per cassazione si sviluppava attraverso quattro distinti motivi, ciascuno dei quali merita un’analisi specifica perché consente di chiarire aspetti rilevanti della disciplina penale tributaria che interessano tanto i professionisti quanto i contribuenti. Il primo motivo, quello più significativo dal punto di vista tecnico-giuridico, lamentava una violazione di legge relativa ai criteri di accertamento della violazione tributaria. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto sufficiente lo strumento dello spesometro per accertare l’evasione, laddove tale strumento avrebbe carattere meramente presuntivo e non potrebbe sostituire un vero e proprio accertamento contabile accompagnato dalla verifica dell’effettiva realizzazione delle operazioni. Secondo la ricorrente, i precedenti giurisprudenziali richiamati nelle sentenze di merito riguardavano in realtà l’omessa dichiarazione fiscale e non la dichiarazione infedele, trattandosi di fattispecie diverse che richiedono metodi probatori differenti. La Cassazione accoglie parzialmente le premesse teoriche di questa censura ma ne respinge le conclusioni concrete, offrendo così un importante chiarimento di principio. La Suprema Corte conferma che effettivamente lo strumento dello spesometro, inteso come sistema di controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA attraverso l’incrocio dei dati comunicati dai diversi operatori economici, non può costituire da solo il fondamento di una condanna per dichiarazione infedele. Questo strumento trova invece applicazione tipica nella fattispecie dell’omessa dichiarazione, prevista dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, dove il contribuente non abbia presentato la dichiarazione pur essendo obbligato a farlo e le scritture contabili siano irregolarmente tenute. La distinzione appare sottile ma è in realtà fondamentale. Nel caso dell’omessa dichiarazione, il contribuente non ha adempiuto affatto all’obbligo dichiarativo e generalmente tiene una contabilità irregolare, sicché il fisco deve ricostruire la base imponibile utilizzando metodi presuntivi o indiretti, tra cui appunto lo spesometro. Nel caso della dichiarazione infedele, invece, il contribuente ha presentato la dichiarazione ma ha indicato dati falsi, e la falsità deve essere provata confrontando quanto dichiarato con la reale situazione contabile e documentale. In questo secondo caso, quindi, non è sufficiente un accertamento presuntivo basato su dati indiretti, ma occorre un riscontro documentale specifico che dimostri l’infedeltà della dichiarazione. Tuttavia, precisa la Cassazione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche in tema di dichiarazione infedele il giudice può legittimamente fare ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza per determinare l’ammontare dell’imposta evasa, e può anche utilizzare il metodo induttivo di accertamento quando le scritture contabili siano state irregolarmente tenute. La sentenza richiama espressamente una pronuncia del 2008 secondo cui lo strumento dello spesometro consente la determinazione del reddito imponibile di un soggetto che debba regolarmente provvedere alla tenuta di scritture e documenti contabili comprovanti i suoi flussi, attivi e passivi, di reddito, sulla base della documentazione emessa o a lui indirizzata e conservata dai soggetti che con codesto soggetto siano venuti in affari. La Corte chiarisce quindi che nel caso concreto non si è trattato di un vero e proprio accertamento induttivo basato su presunzioni semplici, bensì di un accertamento documentale fondato su specifici dati contabili risultanti dai sistemi di controllo fiscale. La differenza è sostanziale: l’accertamento induttivo ricostruisce la base imponibile attraverso elementi indiziari e presunzioni quando manchi una documentazione attendibile, mentre l’accertamento documentale si fonda su documenti contabili specifici la cui concludenza e veridicità è compito del contribuente contestare. Nel caso esaminato, dunque, la condanna non si fondava su mere presunzioni ricavate dallo spesometro, ma su specifici riscontri documentali che dimostravano l’indicazione di elementi passivi inesistenti. Questa precisazione consente alla Cassazione di respingere anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentavano rispettivamente la violazione delle norme sui requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici e la contraddittorietà della motivazione in punto di legittimità del ricorso al metodo induttivo. Poiché, come chiarito, non si è trattato di accertamento induttivo in senso proprio ma di accertamento documentale, le doglianze relative ai requisiti delle presunzioni semplici risultano ultronee. Il carattere non meramente presuntivo dell’accertamento operato, fondato invece su precisi dati contabili estratti dai sistemi di controllo fiscale, rende irrilevanti le censure sulla necessità di un ragionamento inferenziale particolarmente rigoroso. La Corte sottolinea che l’accertamento è stato di natura documentale perché fondato su specifici dati contabili risultanti dalla documentazione fiscale e non su una ricostruzione presuntiva del reddito. Nel caso specifico, quindi, le doglianze difensive si rivelavano infondate perché fondate su un equivoco di fondo circa la natura dell’accertamento effettivamente posto a base della condanna. I giudici di merito non avevano utilizzato lo spesometro come strumento presuntivo isolato, ma lo avevano impiegato come fonte di dati documentali che, incrociati con la documentazione contabile dell’imputata, dimostravano oggettivamente l’indicazione di costi inesistenti. Il quarto motivo di ricorso riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale. Anche questa censura viene respinta dalla Cassazione con