Responsabilità della PA per Immissioni da Traffico: La Cassazione Conferma la Tutela dei Cittadini

Ordinanza Cass. civ. Sez. III, n. 29798/2025, del 12 novembre 2025 Premessa La Corte di Cassazione, con ordinanza della Terza Sezione Civile n. 29798/2025, depositata il 12 novembre 2025, interviene su una questione di rilevante interesse pratico: la responsabilità degli enti locali per le immissioni sonore e di polveri sottili derivanti dal traffico veicolare e, soprattutto, i poteri del giudice ordinario nel disporre misure concrete per eliminare tali immissioni intollerabili. La vicenda trae origine da un’azione promossa da numerosi proprietari di immobili situati lungo via del Foro Italico a Roma, nel tratto che costituisce la tangenziale est della Capitale. Gli attori lamentavano di subire inquinamento acustico e ambientale a causa dell’intenso traffico veicolare, nonostante la presenza di barriere che si erano rivelate inadeguate a contenere le immissioni. La Decisione dei Giudici di Merito Il Tribunale di Roma aveva inizialmente accolto solo parzialmente le domande, condannando Roma Capitale al risarcimento del danno non patrimoniale da immissioni rumorose intollerabili, quantificato in €2.000,00 per ciascun attore. Il primo giudice aveva ritenuto che le sole immissioni di rumore (e non quelle relative alle polveri sottili) superassero i limiti di legge, ma aveva escluso l’adozione di misure strutturali ritenendo sproporzionata l’installazione di barriere fonoassorbenti rispetto al lieve superamento dei limiti. La Corte d’Appello di Roma, invece, accogliendo il gravame degli attori, ha riformato la sentenza di primo grado disponendo: I Motivi del Ricorso in Cassazione Roma Capitale ha impugnato la sentenza d’appello articolando cinque motivi di ricorso, tutti rigettati dalla Suprema Corte. Primo Motivo: Omesso Esame sulla Prova delle Polveri Sottili L’amministrazione contestava che la Corte d’Appello avesse accertato il superamento dei limiti di tollerabilità delle polveri sottili utilizzando dati relativi a una zona limitrofa (Corso Francia) anziché rilievi specifici sugli immobili in questione. La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, ribadendo che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è configurabile solo quando l’omissione investa “un fatto vero e proprio” – cioè un preciso accadimento storico-naturalistico – e non una mera questione interpretativa. Nel caso di specie, la censura si risolve in un tentativo di rivalutazione dei fatti storici accertati dal giudice di merito, operazione preclusa in sede di legittimità (principio ribadito da Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476). Secondo Motivo: Violazione della Separazione dei Poteri Il cuore del ricorso riguardava la presunta violazione dei principi costituzionali sulla ripartizione dei poteri tra organi giurisdizionali e organi amministrativi, con particolare riferimento all’art. 142 del Codice della Strada, che attribuisce agli enti proprietari delle strade la competenza esclusiva a stabilire i limiti di velocità. Su questo punto la Cassazione ha svolto un ragionamento di particolare rilevanza, rigettando il motivo e affermando un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’inosservanza da parte della Pubblica Amministrazione delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna al risarcimento dei danni, ma anche per ottenere la condanna ad un facere. La Suprema Corte richiama espressamente il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., ord. 12 ottobre 2020, n. 21993), secondo cui tale domanda non investe scelte e atti autoritativi della Pubblica Amministrazione, ma un’attività materiale soggetta al principio del neminem laedere. In altri termini, la condanna di Roma Capitale a disporre idonee misure per contenere le immissioni non viola la separazione dei poteri, poiché si tratta di una misura adottata a norma dell’art. 2058 cod. civ. (risarcimento in forma specifica) per eliminare un’attività lesiva. Terzo Motivo: Installazione dei Pannelli Fonoassorbenti Roma Capitale contestava la condanna all’installazione dei pannelli fonoassorbenti, sostenendo che il primo giudice avesse correttamente ritenuto tale misura sproporzionata rispetto al modesto superamento dei limiti acustici. La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando l’assenza di qualsiasi profilo di interferenza tra la valutazione sulle polveri sottili e le misure adottate per contenere le immissioni di rumore. La decisione di ordinare l’installazione delle barriere fonoassorbenti si fonda sull’autonoma valutazione dell’insufficienza delle finestre autoventilanti a contenere l’inquinamento acustico. Quarto e Quinto Motivo: Liquidazione del Danno Gli ultimi due motivi riguardavano rispettivamente la liquidazione equitativa del danno (ritenuta priva di prova sulla consistenza dello stesso) e la presunta moltiplicazione indebita del risarcimento in favore degli eredi subentrati in corso di causa ex art. 110 cod. proc. civ. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. (onere della prova) è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie. Nel caso di specie, invece, si contestava la valutazione delle prove, censura che avrebbe dovuto essere proposta con il diverso vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il quinto motivo è stato rigettato nel merito. La Corte ha chiarito che, in applicazione del principio secondo cui l’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, la condanna al risarcimento di €10.000,00 deve intendersi riferita a ciascun “attore” originario e non agli eredi successivamente subentrati. Il credito risarcitorio, infatti, è correlato non solo alla proprietà degli immobili ma anche all’abitazione presso gli stessi, posizione che si concentrava negli attori originari. I Principi di Diritto Affermati L’ordinanza in commento consolida alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione: Sul piano della giurisdizione: il giudice ordinario è pienamente competente a conoscere di domande dirette a ottenere non solo il risarcimento del danno, ma anche la condanna della PA ad adottare misure concrete (facere) per eliminare immissioni intollerabili, quando queste non investano scelte autoritative discrezionali ma attività materiali soggette al principio del neminem laedere. Sul piano sostanziale: la condanna ad adottare misure per contenere le immissioni (come l’imposizione di limiti di velocità o l’installazione di barriere fonoassorbenti) costituisce una forma di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione quando questa sia responsabile di immissioni intollerabili derivanti dalla gestione del proprio