Consulenza Tecnica in Mediazione: quando il perito diventa un alleato nella ricerca della soluzione

Un’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 1° ottobre 2025 valorizza la CTM come strumento per individuare la «giusta soluzione transattiva» nelle controversie tecniche, con significativi vantaggi economici e fiscali per le parti Quando la tecnica incontra la conciliazione Immagina di trovarti coinvolto in una controversia edilizia: hai acquistato un immobile e scopri che i muri a doppia lastra presentano vizi costruttivi. Prima della causa, ti trovi di fronte a un bivio: affrontare un lungo processo con una consulenza tecnica d’ufficio dai costi elevati, oppure tentare la strada della mediazione. Ma c’è un’opzione intermedia che potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa: la Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM). Una recente ordinanza del Tribunale di Bergamo (1° ottobre 2025) ha offerto un’importante riflessione su questo strumento, indicandolo come la sede più idonea per individuare la «giusta soluzione transattiva» nelle controversie ad elevato contenuto tecnico. Vediamo di cosa si tratta e perché può rappresentare una svolta per chi si trova ad affrontare dispute che richiedono competenze specialistiche Cosa prevede la legge dopo la Riforma Cartabia La Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità in materia di mediazione civile, tra cui la disciplina espressa della CTM. L’art. 8, comma 7, del D.lgs. 28/2010, nella formulazione vigente dal 30 giugno 2023, consente al mediatore di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. La vera novità, però, riguarda il destino della relazione peritale: le parti possono concordare, al momento della nomina dell’esperto, che la relazione sia producibile nel successivo eventuale giudizio. In pratica, questo significa che se le parti raggiungono un accordo sulla producibilità, la relazione del consulente tecnico potrà essere utilizzata come prova nel processo, secondo il principio del libero convincimento del giudice previsto dall’art. 116 c.p.c. La ratio della norma è chiara: evitare duplicazioni di attività e spese, riducendo tempi e costi del processo. Il D.lgs. 216/2024 (correttivo Cartabia), in vigore dal 25 gennaio 2025, ha inoltre portato la durata massima della mediazione da tre a sei mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi con accordo scritto delle parti. Questo arco temporale più ampio consente lo svolgimento di accertamenti tecnici anche complessi senza fretta. Quanto costa la CTM rispetto alla CTU? Uno dei principali vantaggi della CTM risiede nei costi significativamente inferiori rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio. Mentre i compensi del CTU sono liquidati dal giudice secondo le tabelle ministeriali (D.M. 30 maggio 2002), il compenso del consulente in mediazione è liberamente convenuto tra le parti e il professionista. Le parti possono negoziare compensi forfetari o ancorati a parametri convenzionali, ripartendoli secondo percentuali liberamente determinate. Non si applicano gli aumenti tariffari previsti per la CTU giudiziale, né sono dovuti bolli e contributi giudiziali. Come ha evidenziato il Tribunale di Roma in una precedente pronuncia, i costi della CTM sono «irrisori, da dividere tra le parti». I benefici fiscali: un incentivo concreto Il regime fiscale della mediazione offre significative agevolazioni. Gli accordi raggiunti in mediazione beneficiano dell’esenzione dall’imposta di registro fino a 100.000 euro di valore (soglia innalzata dalla Riforma Cartabia dai precedenti 50.000 euro). L’esenzione si estende alle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti immobiliari, mentre tutti gli atti e documenti relativi al procedimento sono esenti dall’imposta di bollo. Il sistema dei crediti d’imposta, disciplinato dal D.M. 1 agosto 2023, prevede: fino a 600 euro sull’indennità versata all’organismo di mediazione; fino a 600 euro sul compenso dell’avvocato nella mediazione obbligatoria e demandata; fino a 518 euro sul contributo unificato, se il giudizio si estingue per accordo raggiunto in mediazione demandata. Come funziona la rinuncia alla riservatezza La mediazione è per sua natura riservata: le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non possono essere utilizzate nel successivo processo. La CTM rappresenta un’eccezione controllata a questo principio. Al momento della nomina del consulente, le parti devono convenire espressamente la producibilità della relazione, verbalizzando tale accordo nell’incontro di mediazione. Se le parti raggiungono l’accordo, la relazione CTM diventa prova atipica utilizzabile nel giudizio. Se invece anche una sola parte non acconsente, la perizia rimane coperta dalla riservatezza assoluta. È fondamentale che la clausola di svincolo precisi che le dichiarazioni rese dalle parti al consulente restano comunque riservate e non possono essere riportate nella relazione. L’esperto di comune fiducia: una possibilità poco conosciuta Una questione di particolare interesse pratico riguarda la possibilità di nominare un consulente non iscritto agli albi dei CTU, quando le parti concordino unanimemente sulla scelta di un esperto di comune fiducia. La formulazione dell’art. 8, comma 7, che prevede che il mediatore «può avvalersi» di esperti iscritti agli albi, va interpretata come indicazione preferenziale, non come divieto. Questa interpretazione trova fondamento nel principio di autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. e nell’affinità con l’istituto della perizia contrattuale, riconosciuto dalla Cassazione (Cass. civ., Sez. III, n. 28511/2018). Tuttavia, la scelta di un esperto non iscritto incide sul peso probatorio della relazione: questa manterrà natura di prova atipica, ma con un valore tendenzialmente ridotto rispetto a quella redatta da un CTU iscritto all’albo. I numeri parlano chiaro: l’efficacia della mediazione I dati statistici confermano l’efficacia della mediazione supportata da accertamenti tecnici. Secondo il Ministero della Giustizia, nel 2023 sono state iscritte 178.182 procedure di mediazione (+15% rispetto al 2022). Quando le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro informativo, il tasso di accordo sale al 57%. L’effetto deflattivo sul contenzioso è rilevante: da un’analisi condotta da organismi specializzati risulta che le iscrizioni in tribunale nelle materie soggette a mediazione obbligatoria sono diminuite mediamente del 34%, con punte del 58% nelle controversie in materia di usucapione. I settori dove la CTM esprime maggiore efficacia sono le controversie bancarie e finanziarie, la responsabilità sanitaria, le divisioni ereditarie, gli appalti edili e le questioni condominiali. L’indicazione del Tribunale di Bergamo L’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 1° ottobre 2025, nel disporre la mediazione demandata in una controversia relativa a vizi edilizi, ha espressamente indicato alle parti la possibilità di concordare la rinuncia al vincolo di riservatezza affinché la CTM sia valutata come mezzo di prova nel giudizio. Il Giudice ha rilevato il carattere «prevalentemente tecnico della questione