Società estinta e debiti fiscali: quando risponde il socio? I chiarimenti della Cassazione

La Corte chiarisce che nelle società a ristretta base gli utili occulti si presumono distribuiti ai soci, che rispondono dei debiti tributari anche dopo la cancellazione Con l’ordinanza n. 32475/2025 depositata il 12 dicembre 2025, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione cruciale per imprenditori e professionisti: cosa succede ai debiti fiscali di una società quando questa viene estinta e cancellata dal registro delle imprese? I soci possono davvero “chiudere i conti” con il passato aziendale, oppure restano responsabili verso il Fisco? Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una società a responsabilità limitata a ristretta base societaria, cancellata dal registro delle imprese nel 2008. Anni dopo la cancellazione, nel 2012, l’Agenzia delle Entrate notifica al socio unico un avviso di accertamento con il quale gli contesta la responsabilità solidale per il pagamento delle imposte dovute dalla società per l’anno 2007. L’Ufficio aveva accertato ricavi occulti derivanti dalla vendita di appartamenti a prezzi superiori rispetto a quelli dichiarati. Il quadro normativo: l’articolo 36 del DPR 602/1973 Il fondamento giuridico della pretesa del Fisco si trova nell’art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, norma cardine in materia di responsabilità dei soci per i debiti tributari societari. Questa disposizione stabilisce che i soci o associati che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione, o che hanno avuto in assegnazione beni dai liquidatori durante la liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società, nei limiti del valore dei beni ricevuti. La norma introduce inoltre una presunzione importante: il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio, salva la prova contraria. In altre parole, se un socio detiene il 50% del capitale sociale, si presume che abbia ricevuto il 50% dei beni distribuiti, a meno che non dimostri il contrario. L’orientamento consolidato: l’estinzione non cancella i debiti La Cassazione richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2013 (sentenze nn. 6070, 6071 e 6072), secondo cui l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio. I rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – altrimenti verrebbe sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, o illimitatamente, a seconda del regime giuridico cui erano soggetti quando la società era ancora attiva. Più recentemente, le Sezioni Unite con l’importante sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025 hanno precisato che il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire del Fisco. Questo presupposto, se contestato dal socio, deve essere provato dall’Amministrazione finanziaria. Il caso particolare: le società a ristretta base e gli utili occulti Nel caso esaminato, il socio aveva contestato di non aver mai ricevuto beni societari né per assegnazione né in base al bilancio finale di liquidazione, sostenendo quindi che mancasse uno dei presupposti della responsabilità. La Cassazione però ha respinto questa tesi, affermando un principio di diritto di grande rilevanza pratica. Quando si tratta di società a ristretta base societaria – ovvero società con pochi soci, spesso a conduzione familiare – opera una presunzione consolidata nella giurisprudenza di legittimità: il dato oggettivo della ristretta compagine sociale è sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati in capo alla società ma non reinvestiti né accantonati. Questa presunzione è giustificata dal fatto che, in un contesto a ristretta base societaria, grava sul socio un onere di conoscibilità degli affari che riguardano la società proprio per lo scarso numero di soci facenti parte della compagine. Nel caso di utili occulti – come i maggiori ricavi accertati dall’Agenzia delle Entrate nel caso in esame – non esiste una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio. La Corte ha quindi chiarito che deve ritenersi che la distribuzione di tali utili sia avvenuta nello stesso periodo di imposta in cui sono stati conseguiti, salva la facoltà per il contribuente di offrire prova contraria. Il principio di diritto: la prova semplificata per il Fisco Il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 32475/2025 può essere così sintetizzato: nelle società a ristretta base, la prova della riscossione di somme ai fini della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 può fondarsi sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo all’ente. La Corte ha inoltre precisato che la questione della limitazione della responsabilità dei soci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione non risulta dirimente quando si verta in tema di ricavi occulti, non rilevabili documentalmente, ma che in ragione della ristrettezza della base societaria si presumono distribuiti a favore dei soci. Come ha ribadito la Suprema Corte, l’assenza di evidenza contabile di utili non rende necessarie particolari rilevazioni ai fini della legittimazione dei soci, né ai fini dei requisiti di cui all’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973. In sostanza, quando l’Amministrazione finanziaria accerta ricavi occultati in una società a ristretta base, non ha bisogno di dimostrare con documenti specifici che quei ricavi siano stati materialmente distribuiti ai soci: la distribuzione si presume. Onere della prova e prova contraria È importante sottolineare che questa presunzione non è assoluta ma relativa: spetta al socio l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando cioè che in concreto non ha ricevuto somme corrispondenti agli utili occulti accertati. Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto che il socio non avesse assolto questo onere probatorio, confermando quindi la legittimità della pretesa fiscale. La Corte ha anche affrontato l’obiezione relativa al presunto divieto di doppia presunzione – secondo cui non sarebbe possibile fondare una presunzione su un’altra presunzione. Su questo punto, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che nel sistema processuale non esiste un tale divieto: il fatto noto, accertato in via presuntiva (l’esistenza di maggiori ricavi),