Spese straordinarie per i figli: come distinguerle da quelle ordinarie e quando serve l’accordo tra i genitori

I protocolli dei tribunali italiani offrono una guida chiara per evitare conflitti nella gestione dei costi extra rispetto all’assegno di mantenimento Uno dei terreni più scivolosi che i genitori separati si trovano ad affrontare riguarda la gestione delle spese per i figli che vanno oltre l’assegno di mantenimento mensile. Una visita odontoiatrica, un corso di inglese, una gita scolastica: sono costi da dividere? Chi deve autorizzarli? E soprattutto, come distinguere ciò che è già incluso nell’assegno da ciò che invece richiede un contributo aggiuntivo? La confusione su questi aspetti genera spesso tensioni tra i genitori, con il rischio che a pagarne le conseguenze siano proprio i figli. Per questo motivo, diversi tribunali italiani hanno elaborato protocolli d’intesa che offrono linee guida dettagliate e uniformi, trasformando un potenziale campo di battaglia in un percorso condiviso e chiaro. La distinzione fondamentale: spese ordinarie e spese straordinarie Il punto di partenza per comprendere il sistema è la distinzione tra due categorie di spese che hanno natura e modalità di gestione completamente diverse. Le spese ordinarie rappresentano i costi prevedibili e quotidiani necessari per la crescita del figlio. Parliamo dei bisogni di tutti i giorni: il vitto, l’abbigliamento ordinario, le spese per la casa, le cure mediche di routine come le visite dal pediatra o l’acquisto di farmaci da banco. Queste spese sono interamente coperte dall’assegno di mantenimento periodico che il genitore non collocatario versa mensilmente. L’assegno, infatti, è stato calcolato proprio per garantire la copertura di tutte queste necessità quotidiane, senza che sia necessario ogni volta rinegoziare o dividere i singoli costi. Le spese straordinarie, invece, sono costi imprevedibili, eccezionali o comunque rilevanti ed esorbitanti dalla sfera quotidiana. Si tratta di esborsi che non possono essere previsti e inclusi nel calcolo dell’assegno mensile, proprio perché la loro natura è occasionale o la loro entità è particolarmente significativa. Questi costi non sono coperti dall’assegno di mantenimento e devono essere ripartiti tra i genitori, solitamente in misura pari al cinquanta per cento per ciascuno, salvo diversi accordi o specifiche decisioni del giudice che tengano conto delle effettive capacità economiche di ciascun genitore. I protocolli dei tribunali: uniformità e certezza del diritto La necessità di creare criteri univoci e condivisi ha portato diversi tribunali italiani, tra cui quello di Milano che rappresenta un punto di riferimento nazionale, a elaborare protocolli d’intesa sul tema delle spese straordinarie. Questi protocolli hanno una duplice funzione: da un lato offrono ai genitori una guida chiara e precisa su quali spese rientrino in una categoria piuttosto che nell’altra, dall’altro riducono il contenzioso giudiziario, permettendo ai giudici di applicare criteri uniformi e prevedibili. I protocolli distinguono le spese straordinarie in due sottocategorie fondamentali, ciascuna con regole operative diverse. Alcune spese, per la loro urgenza o necessità, non richiedono un accordo preventivo tra i genitori: un genitore può sostenerle autonomamente e poi chiedere il rimborso all’altro. Altre spese, invece, richiedono il consenso di entrambi i genitori prima di essere effettuate, proprio perché rappresentano scelte educative o discrezionali che devono essere condivise. Le spese mediche: quando l’urgenza prevale sull’accordo Nel settore sanitario, la distinzione tra spese che richiedono e non richiedono accordo è strettamente legata al concetto di urgenza e necessità. Le visite mediche urgenti, come quelle effettuate al pronto soccorso, i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, l’acquisto di farmaci prescritti dal pediatra o dal medico curante e gli interventi chirurgici necessari e indifferibili rientrano nella categoria delle spese che non richiedono preventivo accordo. In questi casi, la salute del figlio ha priorità assoluta e non si può attendere il consenso formale dell’altro genitore. Il genitore che sostiene la spesa potrà poi documentarla e richiedere il rimborso della quota di competenza. Al contrario, le visite specialistiche private non urgenti, le cure odontoiatriche e ortodontiche, i percorsi di psicoterapia o logopedia e i trattamenti termali o fisioterapici richiedono l’accordo preventivo di entrambi i genitori. Queste spese, pur essendo importanti per il benessere del figlio, riguardano scelte che vanno oltre le cure di base e che quindi devono essere condivise. La ragione è semplice: si tratta di decisioni che comportano un impegno economico significativo e che possono seguire orientamenti terapeutici diversi, sui quali entrambi i genitori hanno diritto di esprimersi. Le spese scolastiche: tra obbligatorietà e opportunità Nel contesto scolastico, i protocolli distinguono tra ciò che è essenziale per garantire il diritto allo studio e ciò che rappresenta un’opportunità aggiuntiva. Le tasse di iscrizione e i contributi per le scuole pubbliche, i libri di testo obbligatori e il materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione informatica come computer o tablet necessari per la didattica, sono considerate spese straordinarie che non richiedono accordo preventivo. Si tratta di costi necessari per permettere al figlio di seguire il proprio percorso formativo e che quindi devono essere sostenuti a prescindere dalla volontà di entrambi i genitori. Diversamente, l’iscrizione a scuole o università private, le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione, i corsi di recupero o le ripetizioni private e i corsi di specializzazione o master post-universitari richiedono il consenso di entrambi. Queste spese offrono opportunità aggiuntive rispetto al percorso formativo standard e comportano scelte educative che vanno concordate, poiché non sono strettamente obbligatorie e possono avere un impatto economico rilevante. Le spese ricreative, sportive e culturali: la discrezionalità educativa Le attività extrascolastiche rappresentano un capitolo particolarmente delicato, perché toccano le scelte educative e i valori che ciascun genitore intende trasmettere ai figli. I corsi di musica, di lingua o le attività sportive, insieme al relativo abbigliamento e attrezzatura, i campi estivi, i soggiorni studio o le vacanze senza i genitori, le spese per il conseguimento della patente di guida e l’acquisto di dispositivi elettronici per svago rientrano tra le spese che richiedono un accordo preventivo. È importante notare, tuttavia, che l’evoluzione della giurisprudenza e dei protocolli stessi ha portato a riconoscere alcune attività come sempre più integrate nel percorso formativo standard dei ragazzi. Corsi di lingua straniera o attività sportive diffuse, se sostenuti a costi ragionevoli, vengono considerati con maggiore favore dai tribunali,