Accettazione tacita dell’eredità: quando il silenzio non basta

Il Tribunale di Torino chiarisce i confini tra accettazione e semplici comportamenti conservativi Il diritto successorio è un terreno dove spesso si gioca una partita delicata tra il dire e il fare. Può il semplice fatto di abitare nella casa del genitore defunto significare aver accettato l’eredità? E cosa succede quando passano anni senza che i chiamati all’eredità manifestino alcuna volontà? Una recente sentenza del Tribunale di Torino offre risposte precise su questi interrogativi, tracciando una linea chiara tra comportamenti che implicano accettazione dell’eredità e condotte che invece rimangono neutre. La vicenda processuale La controversia, definita con sentenza n. 2181 del 5 maggio 2025 del Tribunale di Torino (causa RG 1912/2024), nasce da una società creditrice che aveva ottenuto il pignoramento di un immobile caduto in successione. Durante il procedimento esecutivo, il Giudice dell’esecuzione aveva invitato a procedere con l’accertamento della qualità di eredi dei chiamati, poiché l’immobile risultava ancora intestato al defunto. A quel punto, la società creditrice ha promosso un’azione per ottenere l’accertamento giudiziale dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte dei figli del debitore deceduto. I convenuti si sono costituiti in giudizio difendendosi su più fronti. Alcuni hanno sostenuto di non aver mai compiuto atti che implicassero l’accettazione dell’eredità, sottolineando che la madre era proprietaria del cinquanta per cento dell’immobile caduto in successione e che tale quota derivava direttamente dalla legge per il solo fatto di essere coniuge superstite. Altri hanno eccepito che, non avendo accettato l’eredità paterna, non potevano vantare alcun diritto sull’immobile del padre. Inoltre, è stato fatto notare che non era stata concessa alcuna ipoteca sull’immobile caduto in successione, ma che i creditori avevano richiesto l’iscrizione di ipoteca giudiziale, costituente un atto d’imperio del creditore e non un atto volontario dei debitori. Il quadro normativo: quando si configura l’accettazione tacita Per comprendere la decisione del Tribunale occorre partire dal fondamento normativo. L’articolo 476 del codice civile stabilisce che l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. In altri termini, non è sufficiente un comportamento qualsiasi del chiamato, ma è necessario un atto che solo un erede può compiere. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito i confini di questo istituto. Con sentenza n. 4843 del 19 febbraio 2019, la Suprema Corte ha precisato che ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo inequivocabile la volontà del chiamato di accettare l’eredità. Deve sussistere sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (il cosiddetto animus), sia l’elemento oggettivo attinente all’atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Un principio consolidato emerge dalla giurisprudenza di legittimità: la Cassazione ha ribadito con sentenza n. 1330 del 12 gennaio 2024 che non può desumersi dalla mera costituzione in giudizio l’accettazione tacita dell’eredità. Grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando al giudice verificare l’assolvimento dell’onere anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato. Gli atti che NON costituiscono accettazione tacita Il Tribunale di Torino ha fatto applicazione di questi principi, rigettando le domande della creditrice nei confronti di alcuni convenuti. In particolare, il giudice ha escluso che potesse configurarsi accettazione tacita dell’eredità quando i figli del defunto si sono limitati a vivere nella casa coniugale caduta in successione. Questo comportamento, ha precisato il Tribunale, costituisce un diritto che prescinde da qualsiasi questione successoria, in quanto la circostanza che la madre abiti nell’immobile non ha alcuna rilevanza ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità. Del pari, il Tribunale ha escluso che potesse attribuirsi valore di accettazione tacita al fatto che i figli abbiano prestato acquiescenza alla circostanza che la madre abiti nell’immobile. D’altra parte, non avendo i figli accettato l’eredità paterna, essi non potevano comunque vantare alcun diritto sull’immobile del padre. Un altro aspetto cruciale riguarda l’ipoteca giudiziale. Il Tribunale ha chiarito che non può attribuirsi alcun valore quale atto di accettazione tacita alla iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene caduto in successione. Si tratta infatti di un atto che prescinde del tutto dalla volontà del debitore, posto in essere su iniziativa del creditore, e dunque non può integrare in alcun modo l’accettazione tacita dell’eredità che costituisce atto di natura negoziale. Questo principio trova conferma nella giurisprudenza della Cassazione. Con sentenza n. 5569 del 2021, la Suprema Corte si è riferita alla concessione di ipoteca volontaria da parte del chiamato che integra un atto dispositivo del bene ereditario, diversamente dall’iscrizione di ipoteca giudiziale che prescinde del tutto dalla volontà del chiamato. La presentazione della dichiarazione di successione: un atto neutro Un elemento di particolare interesse riguarda la valenza della dichiarazione di successione. Il Tribunale ha ribadito che la presentazione della dichiarazione di successione, che costituisce un mero atto conservativo, non determina accettazione. Come tale non può essere qualificato come atto costituente accettazione tacita. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8980 del 2017, ha chiarito che la tacita eredità può desumersi soltanto dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede. Non possono quindi essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex articolo 460 del codice civile. Tuttavia, la Cassazione ha precisato con sentenza n. 10655 del 1° aprile 2022 che se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l’accettazione tacita dell’eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all’eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l’accertamento della proprietà immobiliare. Quando invece l’accettazione tacita si configura Il Tribunale di Torino ha accolto