Condomino moroso: quando l’amministratore può sospendere i servizi comuni?

La giurisprudenza chiarisce i limiti del potere di autotutela e il bilanciamento con i diritti costituzionali Il mancato pagamento delle spese condominiali rappresenta un problema ricorrente per amministratori e condomini virtuosi, che si trovano a dover sostenere i costi di gestione anche per chi non adempie ai propri obblighi. In questo contesto, la legge riconosce all’amministratore uno strumento di autotutela particolarmente incisivo: la possibilità di sospendere l’erogazione dei servizi comuni al condomino moroso. Ma quando è possibile ricorrere a questa misura? E quali sono i limiti da rispettare per non incorrere in responsabilità civili o addirittura penali? Il quadro normativo: l’articolo 63 delle disposizioni attuative Il fondamento giuridico di questo potere risiede nell’articolo 63, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La norma stabilisce che “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”. Si tratta di una disposizione che ha subito una significativa modifica con la riforma del condominio del 2012, introdotta dalla legge 220. Prima di tale intervento legislativo, l’amministratore poteva esercitare questo potere solo se espressamente autorizzato dal regolamento condominiale. La riforma ha eliminato tale vincolo, consentendo all’amministratore di agire in autonomia quando ricorrono i presupposti di legge. Questa evoluzione normativa ha attribuito all’amministratore una facoltà discrezionale che si configura, allo stesso tempo, come potere e dovere. L’articolo 1129 del Codice civile prevede infatti che l’amministratore debba procedere al recupero delle somme non versate dai condomini morosi, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare. La sospensione dei servizi si inserisce in questo quadro come strumento di pressione per indurre il moroso all’adempimento, evitando che il condominio nel suo complesso si trovi in difficoltà economiche o rischi a sua volta il distacco delle utenze da parte dei fornitori. I presupposti per la sospensione Affinché l’amministratore possa legittimamente procedere alla sospensione dei servizi, devono ricorrere due condizioni fondamentali. La prima è temporale: la morosità deve essersi protratta per almeno sei mesi. Non rileva l’importo del debito, ma soltanto la persistenza dello stato di inadempimento. La seconda condizione riguarda la natura del servizio: deve trattarsi di un servizio comune suscettibile di godimento separato, ossia un servizio che possa essere tecnicamente isolato e interrotto per il singolo condomino senza pregiudicare l’utilizzo da parte degli altri. Rientrano in questa categoria servizi come l’utilizzo dell’ascensore mediante chiave personalizzata, l’antenna condominiale, il riscaldamento centralizzato o il teleriscaldamento, l’erogazione dell’acqua attraverso contatori individuali e altri servizi analoghi. Non possono invece essere sospesi servizi che, per loro natura, sono indivisibili o la cui interruzione comprometterebbe la fruizione da parte di tutti i condomini, come le pulizie delle scale o l’illuminazione delle parti comuni. Il delicato bilanciamento con i diritti fondamentali Il vero nodo interpretativo riguarda la distinzione tra servizi essenziali e non essenziali. La norma non opera questa differenziazione, limitandosi a richiedere che il servizio sia suscettibile di godimento separato. Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente elaborato un criterio di bilanciamento tra l’interesse economico del condominio e i diritti fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti. In particolare, il riferimento è all’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto inviolabile dell’individuo. Su questo punto, la giurisprudenza di merito ha assunto orientamenti non sempre concordi. Alcune pronunce hanno ritenuto legittima la sospensione anche di servizi essenziali come l’acqua e il riscaldamento, valorizzando l’esigenza di tutelare i condomini adempienti e di evitare che il condominio stesso possa subire il distacco delle forniture per mancato pagamento. In questo senso si è espresso il Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 2271 del 5 ottobre 2022, sottolineando che il condominio non può essere costretto a sostenere indefinitamente i costi di gestione relativi all’unità immobiliare del moroso, né può essere esposto al rischio di subire a sua volta il distacco dei servizi. Analogamente, il Tribunale di Brescia con la decisione n. 1000 del 10 marzo 2024 ha affermato che nell’ordinamento giuridico non sussiste un obbligo solidaristico per i condomini in regola di farsi carico delle obbligazioni dei morosi, poiché ciò significherebbe costringerli a sopportare costi non dovuti o, peggio ancora, a subire le conseguenze dell’interruzione delle forniture da parte dei gestori, con potenziale lesione del diritto alla salute di tutti i condomini virtuosi. Altri orientamenti giurisprudenziali si sono mostrati invece più cauti, specialmente quando la sospensione riguarda servizi intimamente connessi alla tutela della salute. Il Tribunale di Ferrara, ad esempio, ha autorizzato la sospensione del servizio di teleriscaldamento solo dopo aver accertato che il condomino moroso poteva comunque riscaldare l’abitazione attraverso sistemi elettrici alternativi. In questo modo, il giudice ha ritenuto che la sospensione non pregiudicasse in modo definitivo il diritto costituzionale alla salute, trovando un equilibrio tra le esigenze del condominio e quelle del singolo. L’opportunità dell’autorizzazione giudiziale Proprio in ragione di questa incertezza interpretativa e dei rischi connessi a un’applicazione rigida della norma, molti tribunali hanno evidenziato l’opportunità per l’amministratore di richiedere preventivamente l’autorizzazione giudiziale alla sospensione, specialmente quando si tratti di servizi essenziali. Il ricorso al giudice, nelle forme del procedimento sommario di cui all’articolo 700 o 702-bis del Codice di procedura civile, consente infatti di ottenere un provvedimento che legittima l’azione dell’amministratore, mettendolo al riparo da possibili contestazioni. Il Tribunale di Reggio Emilia ha chiaramente indicato che è consigliabile per l’amministratore ricorrere al giudice, anche in via d’urgenza, affinché lo autorizzi a sospendere i servizi comuni. In tal modo, la sua azione sarà eventualmente legittimata da un provvedimento giurisdizionale che avrà già operato il necessario bilanciamento tra gli interessi in conflitto. Questo approccio prudente è raccomandabile soprattutto quando la sospensione potrebbe incidere su diritti della persona costituzionalmente tutelati, come la salute, l’abitabilità dell’immobile o la dignità personale. Occorre inoltre considerare che l’amministratore che proceda autonomamente alla sospensione si espone a potenziali responsabilità non solo di natura civile, ma anche penale. L’articolo 392 del Codice penale punisce infatti l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Si tratta di un reato contro l’amministrazione della giustizia, la cui condanna comporterebbe per l’amministratore la decadenza dai requisiti