Rumori in condominio: quando il vicino rumoroso deve risarcire i danni?

La Cassazione chiarisce quando le immissioni sonore sono davvero intollerabili e quando invece rientrano nella normale convivenza condominiale Avete mai chiamato la Polizia municipale per i rumori dei vicini di casa? Vi siete mai chiesti se il vociare proveniente dall’appartamento sopra il vostro, o lo scrosciare dell’acqua della doccia a tarda sera, possano giustificare una richiesta di risarcimento danni? La risposta della Cassazione, contenuta nella sentenza n. 31021 del 26 novembre 2025, è chiara: non basta che ci sia rumore, e nemmeno che venga violato il regolamento condominiale. Serve molto di più. La vicenda: anni di liti tra vicini di casa La vicenda che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte affonda le radici nel 2003, quando i proprietari di un appartamento al piano rialzato di un edificio condominiale a Bologna decisero di citare in giudizio i proprietari degli appartamenti sovrastanti. Le lamentele riguardavano rumori notturni provenienti dagli alloggi locati a studenti universitari: voci, musica, spostamento di mobili, il rumore dell’acqua della doccia. Tutto questo, secondo gli attori, in violazione dell’articolo 8 del regolamento condominiale che vietava “ogni godimento del proprio alloggio che possa arrecare danno o che per effetto di rumori sia di nocumento agli altri abitanti del fabbricato”. Il Tribunale di Bologna, in primo grado, aveva dato ragione parzialmente agli attori, condannando i proprietari dell’appartamento del primo piano al risarcimento di circa 28.000 euro complessivi per danni non patrimoniali. La Corte d’Appello, invece, ha ribaltato completamente la decisione, negando ogni diritto al risarcimento. E la Cassazione ha confermato. La questione giuridica: violazione del regolamento o effettiva intollerabilità? Il cuore della questione sta in un principio fondamentale: violare il regolamento condominiale non significa automaticamente avere diritto a un risarcimento. Questo è il punto centrale della pronuncia della Cassazione, che merita di essere compreso a fondo da chiunque viva in condominio. Il regolamento può anche vietare genericamente i rumori molesti, ma questo divieto deve essere letto alla luce dei principi generali sull’intollerabilità delle immissioni e sul dovere di reciproca tolleranza che caratterizza la vita condominiale. Non si può pretendere il silenzio assoluto: il condominio è, per sua natura, un luogo di convivenza dove ciascuno deve accettare un certo livello di disturbo. Il quadro normativo: cosa dice la legge Il riferimento principale in materia di immissioni è l’articolo 844 del codice civile, che vieta al proprietario di un fondo di impedire le immissioni provenienti dal fondo del vicino, se queste non superano la “normale tollerabilità”. Ma cosa significa esattamente “normale tollerabilità”? Non è un concetto fisso, bensì relativo alla situazione ambientale specifica. Quello che può essere intollerabile in una zona residenziale tranquilla potrebbe essere perfettamente normale in un quartiere densamente abitato o in una zona mista residenziale-commerciale. Come ha ricordato la Cassazione nella sentenza n. 5697 del 18 aprile 2001, anche i limiti stabiliti dai decreti ministeriali in materia acustica (come il DPCM 1 marzo 1991) possono essere utilizzati come parametro di riferimento nei rapporti tra privati, ma solo come “limite minimo” e non massimo. Questo significa che il loro superamento determina necessariamente l’intollerabilità dell’immissione, ma il loro rispetto non esclude che, nel caso concreto, l’immissione possa comunque essere considerata intollerabile. Nel caso di specie, il regolamento condominiale integrava la disciplina generale vietando specificamente i rumori che potessero arrecare “nocumento” agli altri condòmini. Ma qui emerge il punto cruciale: non basta un disturbo generico o occasionale. Serve qualcosa di più. La soglia di offensività: quando il danno è meritevole di tutela La Cassazione, richiamando il proprio precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008), ha ribadito un principio cardine: affinché possa esservi un danno non patrimoniale risarcibile, deve aversi la lesione di un diritto della personalità tale da eccedere una “certa soglia di offensività”. In altre parole, il pregiudizio deve essere tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. I pregiudizi connotati da futilità, infatti, devono essere sopportati da ogni persona inserita nel complesso contesto sociale in virtù del “dovere della tolleranza” che la convivenza impone. Questo significa che non tutti i rumori, anche se fastidiosi, danno diritto a un risarcimento. La vita condominiale comporta inevitabilmente una serie di interferenze reciproche: il rumore dei passi dei vicini del piano superiore, le voci provenienti dagli appartamenti adiacenti, l’utilizzo degli impianti idrici a diverse ore del giorno, sono tutti elementi normali della vita in condominio. La valutazione del caso concreto: perché i rumori non erano intollerabili Nel pronunciarsi sul caso specifico, la Corte d’Appello ha compiuto un’analisi articolata degli elementi di prova, che la Cassazione ha considerato corretta e adeguatamente motivata. Vediamo su quali elementi si è basata questa valutazione. L’esito negativo degli interventi della Polizia municipale Un primo elemento decisivo è rappresentato dai verbali della Polizia municipale. Gli attori avevano più volte chiamato le forze dell’ordine per segnalare i rumori molesti. Ebbene, dai sette verbali di intervento acquisiti è sempre risultato un esito negativo: o perché gli stessi chiamanti avevano annullato la richiesta di intervento prima dell’arrivo degli agenti, o perché gli agenti giunti sul posto non avevano rilevato alcunché di anomalo. Questi verbali, per la loro imparzialità e provenienza da fonte pubblica, hanno un particolare valore probatorio che il giudice non può ignorare. La natura e gli orari dei rumori contestati La Corte d’Appello ha poi esaminato la natura specifica dei rumori lamentati: vociare degli inquilini, scrosciare dell’acqua della doccia, spostamento di mobili. Si tratta, ha osservato il giudice, di rumori che “rientrano nella quotidianità del vivere in una collettività, quale quella propria di un Condominio”. Non rumori anomali o particolarmente invasivi, ma rumori legati alle normali attività domestiche. Anche l’orario ha giocato un ruolo importante. Le segnalazioni erano state effettuate in orari che, secondo la Corte, non rientravano nella nozione di “tarda notte”: in quattro occasioni la chiamata alla Polizia era avvenuta prima della mezzanotte (di cui due addirittura prima delle ore 23:00) e nelle altre occasioni poco dopo le 24:00. Pur trattandosi di orari notturni, non si configurava quella particolare invasività tipica delle immissioni nelle ore