Trovato ubriaco in auto ferma: non sempre è reato di guida in stato di ebbrezza

La Cassazione chiarisce quando scatta la contravvenzione: non basta il motore acceso, serve la prova della circolazione Con la sentenza n. 39736 del 10 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, ha fissato un principio importante in materia di guida in stato di ebbrezza: non sempre chi viene trovato alla guida di un’auto ferma con il motore acceso può essere sanzionato per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada. Serve la prova che il veicolo sia stato effettivamente utilizzato per circolare su strada pubblica, oppure che si tratti di una mera “fermata” nell’ambito della circolazione stradale. La decisione della Suprema Corte interviene su una questione controversa e di grande rilevanza pratica: quando si può dire che una persona stia “guidando” in stato di ebbrezza? La risposta non è così scontata come potrebbe sembrare, e questa sentenza aiuta a tracciare i confini tra condotte penalmente rilevanti e situazioni che, pur sospette, non integrano necessariamente il reato. Il caso concreto: un conducente trovato addormentato in auto I fatti risalgono al 25 gennaio 2022, in piena notte. Erano circa le 2:30 del mattino quando una pattuglia della Polizia Stradale di Milano, appena uscita da uno svincolo della tangenziale, veniva avvicinata da un autotrasportatore. Quest’ultimo riferiva agli agenti di aver notato un’auto procedere zigzagando, con alla guida una persona di sesso maschile. La pattuglia, seguendo l’indicazione ricevuta, individuava poco dopo l’autovettura segnalata. Il veicolo era fermo, parcheggiato con due ruote sul marciapiede e due sulla carreggiata, con il motore acceso. Il conducente era accasciato sul volante, apparentemente addormentato. Quando gli agenti si avvicinavano e il conducente abbassava il finestrino, un forte odore di alcol proveniva dall’abitacolo. L’uomo presentava tutti i classici segni dell’ubriachezza: occhi lucidi, alito fortemente vinoso, grande difficoltà espressiva che non gli consentiva nemmeno di fornire il proprio numero di telefono, evidente difficoltà nella deambulazione al punto da dover essere accompagnato dagli operanti per sottoporsi all’etilometro. Il test alcolemico registrava un tasso di 2,18 grammi per litro, un valore estremamente elevato, ben oltre la soglia di 1,5 g/l che configura la fattispecie più grave prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. Si tratta di un livello di alcol nel sangue che indica uno stato di ebbrezza molto grave, con compromissione seria delle capacità psicofisiche. Il Tribunale di Lodi condannava l’imputato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall’orario notturno. La Corte d’Appello di Milano, in secondo grado, pur ritenendo provato il fatto, dichiarava l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, revocando le sanzioni amministrative accessorie. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni tra cui, in particolare, il fatto che non fosse stata fornita la prova che avesse effettivamente guidato l’auto, essendo stato trovato semplicemente a bordo di un veicolo fermo. La questione giuridica: cosa significa “guidare” ai sensi del Codice della Strada Il cuore della questione sottoposta alla Corte di Cassazione riguarda l’interpretazione del concetto di “guida” contenuto nell’articolo 186 del Codice della Strada. Questa norma punisce “chiunque guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche” e prevede sanzioni particolarmente severe quando il tasso alcolemico supera determinate soglie. Ma cosa si intende esattamente per “guidare”? È sufficiente trovarsi al posto di guida di un’auto con il motore acceso per integrare la fattispecie? Oppure serve qualcosa di più, come la prova che il veicolo sia stato effettivamente messo in movimento? La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la contravvenzione può configurarsi anche quando una persona viene sorpresa in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, ma a determinate condizioni. In particolare, la condotta deve essere ricondotta a una guida antecedente, oppure deve trattarsi di una mera “fermata”, che è considerata essa stessa una fase della circolazione stradale. La fermata, infatti, rappresenta una sospensione temporanea della marcia del veicolo, che però rimane inserito nel flusso della circolazione e può riprendere il movimento in qualsiasi momento. È cosa diversa dalla sosta, che implica invece una volontaria uscita dalla circolazione, con arresto prolungato del veicolo che non intralcia né minaccia di intralciare la circolazione. I precedenti della Cassazione: quando scatta il reato anche con auto ferma Prima di analizzare la decisione in esame, è utile ricordare alcuni precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato situazioni simili. La Cassazione ha ritenuto configurabile la guida in stato di ebbrezza in diversi casi di veicoli fermi. Per esempio, con la sentenza n. 13599 del 18 dicembre 2024 (depositata nel 2025), la Corte ha confermato la sussistenza del reato nel caso di una donna che dormiva all’interno dell’auto ferma in mezzo alla carreggiata, con il motore ancora acceso. In quel caso, la posizione del veicolo nel mezzo della strada rendeva evidente che si trattava di una fermata nell’ambito della circolazione. Con la sentenza n. 4931 del 23 gennaio 2024, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente la contravvenzione quando il conducente era stato sottoposto ad alcoltest mentre la vettura era in fase di “fermo tecnico”, perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale. Anche qui, era dimostrato che il veicolo era stato guidato immediatamente prima del controllo. La sentenza n. 41457 del 12 settembre 2019 della Sesta Sezione ha riconosciuto la sussistenza del reato quando l’imputato era stato fermato dopo aver parcheggiato il proprio veicolo ed essere stato in precedenza videoripreso alla guida dello stesso. In questo caso, la videoripresa costituiva la prova diretta dell’avvenuta circolazione. Particolare interesse riveste la sentenza n. 21057 del 25 gennaio 2018, nella quale la Quarta Sezione ha ritenuto configurabile la guida in stato di ebbrezza nel caso di un’auto in sosta su carreggiata autostradale, all’interno della quale era stato trovato l’imputato in stato di incoscienza insieme a una bottiglia di superalcolici vuota. La Corte aveva precisato che il principio vale anche quando la fermata si tramuta in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una vera e propria sosta, purché però vi sia la prova della precedente circolazione. Il filo rosso che unisce queste pronunce è la presenza di