Errore medico su paziente già malato: come si calcola il risarcimento?

La Cassazione chiarisce il metodo di liquidazione del danno biologico in caso di responsabilità sanitaria aggravativa Quando un intervento medico viene eseguito in modo errato su un paziente che già soffriva di una patologia preesistente, come si quantifica il risarcimento dovuto? La risposta non è scontata e ha importanti ripercussioni pratiche per migliaia di casi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 347/2026, ha fornito un chiarimento fondamentale sulla liquidazione del danno biologico nella responsabilità medica aggravativa. Il caso: quando l’errore si somma alla malattia La vicenda traeva origine da una serie di interventi chirurgici per l’asportazione di un carcinoma retto-vaginale. Durante il secondo intervento, era stato necessario effettuare un RX clisma opaco, un esame diagnostico che prevede l’iniezione di un mezzo di contrasto baritato per visualizzare l’intestino. Purtroppo, l’esame aveva dato esito negativo con la dicitura “interrotto per mancata progressione del contrasto baritato nonostante numerosi tentativi”. Successivamente era emersa una grave complicazione: il mezzo di contrasto aveva causato una perforazione intestinale. Come se non bastasse, durante un nuovo ricovero era stata scoperta la presenza di un corpo estraneo nella zona della perforazione, simile a una garza chirurgica, che aveva provocato un’occlusione intestinale. La paziente aveva quindi citato in giudizio l’azienda sanitaria e l’ospedale, chiedendo il risarcimento dei danni causati dalla perforazione intestinale e dalla dimenticanza del corpo estraneo. Il Tribunale, dopo aver acquisito una consulenza tecnica d’ufficio, aveva riconosciuto la responsabilità dei sanitari e liquidato un risarcimento. La Corte d’Appello, in seguito all’impugnazione, aveva disposto una nuova consulenza tecnica e riformato parzialmente la decisione, incrementando l’importo del risarcimento. Il cuore della questione: danno aggravativo o danno differenziale? Gli eredi della paziente, nel frattempo deceduta, avevano proposto ricorso in Cassazione lamentando due errori fondamentali nella valutazione del danno da parte della Corte d’Appello. Il primo problema riguardava l’omessa considerazione di un aggravamento del danno biologico. Il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che la paziente aveva subìto un danno biologico del 20% direttamente ricollegabile agli errori medici (fistola gastrointestinale e sindrome depressiva reattiva). Tuttavia, era emerso un ulteriore aggravamento del 5%, causato dalla necessità di sospendere un farmaco salvavita (il GLIVEC) a seguito delle complicanze degli errori medici, con conseguente recidiva della malattia oncologica. La Corte d’Appello non aveva tenuto conto di questo aggravamento, limitandosi a liquidare il danno sulla base del solo 20%. Il secondo e più rilevante errore riguardava il metodo di calcolo del risarcimento. La paziente, prima degli interventi, presentava già un’invalidità del 40% dovuta alla malattia oncologica. Gli errori medici avevano aggiunto un ulteriore 20% di invalidità. La Corte d’Appello aveva liquidato il danno considerando solo questo 20%, ossia il “maggior danno” causato direttamente dalla condotta dei sanitari. Secondo i ricorrenti, questo approccio era errato. Il danno non doveva essere calcolato come “maggior danno” ma come “danno differenziale”: il 20% di invalidità causato dall’errore medico si aggiungeva a un’invalidità già esistente del 40%, portando la paziente a una situazione complessiva di invalidità del 60%. Non considerare questo aspetto significava sottostimare l’impatto reale sulla vita della paziente. La soluzione della Cassazione: il principio del danno differenziale La Terza Sezione Civile della Corte Suprema ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame. Sul primo punto, la Cassazione ha riconosciuto l’omesso esame di un fatto decisivo. L’aggravamento del danno biologico dal 20% al 25% costituiva un “fatto storico”, un accadimento reale verificatosi nella sfera psico-fisica della paziente, e non una mera valutazione tecnica. Il consulente tecnico d’ufficio lo aveva accertato e quantificato, ma la Corte d’Appello non lo aveva considerato nella liquidazione. Questo silenzio rappresentava un vizio censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che consente di impugnare le sentenze che omettano di esaminare fatti storici decisivi. Sul secondo punto, relativo al metodo di calcolo del danno, la Cassazione ha enunciato un principio di diritto fondamentale, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Ha affermato che “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell’integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell’intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. In parole più semplici: quando un paziente già invalido al 40% subisce un ulteriore danno del 20% a causa di un errore medico, non si può liquidare il risarcimento considerando solo il 20%. Bisogna invece: Questo metodo riconosce che l’invalidità non ha un andamento lineare: passare dal 40% al 60% di invalidità ha un impatto sulla vita quotidiana molto più grave rispetto a passare dallo 0% al 20%. Le tabelle risarcitorie tengono conto di questa progressione, prevedendo importi crescenti in modo non proporzionale all’aumentare della percentuale di invalidità. Implicazioni pratiche: chi ne è interessato Questa sentenza ha ricadute significative per diverse categorie di soggetti. Per i pazienti e le loro famiglie, il principio affermato dalla Cassazione garantisce un risarcimento più equo e aderente alla reale entità del pregiudizio subito. Chi già conviveva con una patologia invalidante e vede aggravata la propria condizione a causa di un errore medico può ottenere un ristoro economico che tenga conto dell’impatto complessivo sulla qualità della vita, non solo dell’incremento percentuale isolatamente considerato. Per gli operatori sanitari e le strutture ospedaliere, la sentenza ribadisce l’importanza di adottare i massimi standard di diligenza nell’assistenza ai pazienti fragili. Gli errori commessi su pazienti già compromessi dal punto di vista fisico possono comportare responsabilità risarcitorie significativamente più elevate rispetto a quanto si potrebbe calcolare con un approccio semplicistico basato sul solo “maggior danno”. Per gli avvocati che assistono le vittime di malasanità, la decisione fornisce un importante precedente giurisprudenziale da invocare nei giudizi risarcitori. È fondamentale, in sede di consulenza