Italia condannata per i ritardi nel pagare gli avvocati: la sentenza di Strasburgo sul patrocinio a spese dello Stato

La Corte europea dei diritti dell’uomo stabilisce che i ritardi sistematici nei pagamenti violano il diritto di proprietà degli avvocati L’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i ritardi cronici nel pagamento dei compensi dovuti agli avvocati che prestano assistenza legale gratuita ai non abbienti. Con la sentenza dell’11 dicembre 2025 (ricorso n. 15587/10 e altri), Strasburgo ha stabilito, per la prima volta e all’unanimità, che questi ritardi rappresentano una violazione del diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La pronuncia segna un punto di svolta nella tutela dei professionisti che garantiscono l’accesso alla giustizia per le persone economicamente svantaggiate. Il patrocinio a spese dello Stato, infatti, è uno strumento fondamentale per assicurare che anche chi non ha mezzi economici possa difendere i propri diritti in giudizio, un principio cardine di ogni democrazia. Il caso arrivato a Strasburgo Due avvocati italiani si sono rivolti alla Corte europea dopo aver atteso invano il pagamento dei compensi dovuti per l’assistenza legale prestata in procedimenti civili e penali. Nonostante i decreti di pagamento fossero diventati definitivi ed esecutivi, le autorità nazionali non avevano corrisposto gli importi dovuti. In un caso, il Tribunale aveva emesso regolare ordinanza di pagamento, ma tre fascicoli erano andati smarriti e, a causa di ulteriori ostacoli burocratici, i legali non erano riusciti a ottenere quanto spettava loro. L’invio della fattura elettronica, come richiesto dalle procedure amministrative, non era bastato: mancavano i fondi necessari e i pagamenti erano rimasti bloccati per periodi che andavano da poco più di un anno fino a oltre quattro anni. Il diritto di proprietà e i compensi professionali La Corte europea ha innanzitutto chiarito che i compensi dovuti agli avvocati per il gratuito patrocinio costituiscono un vero e proprio diritto di proprietà tutelato dalla Convenzione. Secondo l’articolo 1 del Protocollo n. 1, ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni, categoria che include non solo i beni materiali già esistenti, ma anche i valori patrimoniali e i crediti da riscuotere. L’ordinanza di pagamento che determina l’importo dovuto dallo Stato all’avvocato ha carattere obbligatorio e attesta l’esistenza di un credito disponendone la liquidazione. Il professionista, quindi, è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale che deve essere qualificato come un bene ai sensi della Convenzione europea. Ne consegue che il mancato pagamento o il ritardo eccessivo nell’esecuzione di una decisione che riconosce questo diritto di proprietà rappresenta un’ingerenza illegittima che lo Stato deve giustificare. La Corte ha ricordato che, sebbene non sia irragionevole che l’amministrazione richieda documenti complementari per accelerare l’esecuzione delle ordinanze, questo non esonera lo Stato dall’obbligo di agire di propria iniziativa per rispettare la Convenzione e onorare le decisioni rese contro di esso. Spetta in primo luogo alle autorità statali garantire l’esecuzione della decisione nel momento in cui diventa obbligatoria. I tempi ragionevoli per i pagamenti La sentenza stabilisce criteri precisi per calcolare quando un ritardo diventa intollerabile. Strasburgo ha indicato che il punto di partenza per il calcolo va individuato nel momento in cui l’autorità giudiziaria riconosce l’esistenza dei crediti in favore dei professionisti. Tra gli elementi da considerare per determinare l’esistenza di un ritardo irragionevole vi sono la complessità della procedura di esecuzione, il comportamento del ricorrente e delle autorità nazionali competenti, l’importo e la natura della somma concessa. La Corte ha stabilito che un ritardo inferiore a un anno, escluso il termine di opposizione, può essere considerato compatibile con la Convenzione. Questo periodo viene ripartito dalla Corte in sei mesi tra il deposito dei decreti e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e ulteriori sei mesi tra l’invio della fattura e il pagamento effettivo. Un ritardo più lungo è, di prima impressione, irragionevole, anche se tale presunzione può essere ribaltata in presenza di circostanze particolari che lo giustifichino. Nei casi in cui la procedura sia poco complessa o quando la questione rivesta particolare importanza per il professionista, un ritardo superiore a sei mesi va considerato irragionevole. Nel caso esaminato dalla Corte, i termini per l’esecuzione dei pagamenti avevano oscillato da un anno e un mese fino a quattro anni e due mesi, situazione giudicata evidentemente irragionevole. La Corte ha sottolineato che la procedura di pagamento, una volta notificata l’ordinanza, è in realtà molto semplice: gli avvocati devono unicamente inviare la fattura e lo Stato deve pagare le somme stabilite. Non vi è quindi alcuna particolare complessità che possa giustificare ritardi così prolungati. L’importanza del patrocinio gratuito per l’accesso alla giustizia Un punto determinante nella valutazione dei giudici internazionali è stato l’oggetto stesso della controversia. Il pagamento dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato richiede una particolare diligenza da parte delle autorità nazionali, non solo in ragione della missione fondamentale dell’avvocato in una società democratica, ma anche del ruolo essenziale che il gratuito patrocinio svolge nell’accesso alla giustizia e per assicurare l’effettività dei diritti garantiti dalla Convenzione europea. La Corte ha evidenziato che il patrocinio a spese dello Stato è funzionale alla protezione concreta ed effettiva dei diritti dei cittadini, in particolare dei più vulnerabili, nonché ad assicurare un processo equo. Di conseguenza, se un certo ritardo nell’esecuzione delle ordinanze di pagamento può essere comprensibile, esso non dovrebbe superare, salvo circostanze eccezionali, un anno in totale, escluso il termine di opposizione. In linea di principio, come indicato dalla Corte, dovrebbero trascorrere al massimo sei mesi tra il deposito delle ordinanze e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e altri sei mesi tra il momento dell’invio della fattura e il pagamento. Un problema strutturale del sistema italiano I ricorsi presentati a Strasburgo riguardavano complessivamente 44 ordinanze di pagamento, ma la Corte ha evidenziato che non si tratta affatto di casi isolati. In diversi distretti di Corte di appello si registrano tempi medi superiori ai dodici mesi tra l’emissione della fattura e il pagamento degli indennizzi, a causa di situazioni di sottofinanziamento o di carenza di personale. Nella stessa vicenda esaminata dalla Corte sono emerse disfunzioni legate alla