Proscioglimento per ritiro della querela: quando la truffa diventa improcedibile

La vicenda del “Pandoro solidale” si chiude con una sentenza tecnica che evidenzia il delicato equilibrio tra giustizia penale e accordi risarcitori Il 14 gennaio 2026, la III sezione del Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di proscioglimento che ha destato notevole interesse mediatico e giuridico. La vicenda riguarda una nota influencer e imprenditrice digitale, coinvolta in un procedimento penale per il reato di truffa in relazione a campagne di marketing di prodotti natalizi e pasquali presentati come collegati a iniziative benefiche. Al di là del clamore mediatico, il caso rappresenta un’occasione preziosa per comprendere i meccani tecnici del diritto penale e, in particolare, come funziona il regime di procedibilità della truffa dopo la Riforma Cartabia. La questione giuridica: quando la beneficenza promessa diventa inganno Il reato di truffa e i suoi elementi costitutivi Il procedimento aveva ad oggetto l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 640 del codice penale, comunemente noto come truffa. Questo delitto tutela contemporaneamente due beni giuridici fondamentali: il patrimonio delle persone e la libertà di autodeterminazione nelle scelte contrattuali. In altri termini, la legge punisce chi, attraverso inganni, induce qualcuno a compiere un atto che gli procura un danno economico. La Procura di Milano aveva ipotizzato che le campagne promozionali del “Pink Christmas Balocco” e delle uova di Pasqua “Dolci Preziosi” contenessero messaggi decettivi, idonei a far credere ai consumatori che l’acquisto dei prodotti avrebbe generato automaticamente una donazione a fini benefici. L’accusa sosteneva che questa comunicazione commerciale costituisse un artificio capace di indurre in errore i potenziali acquirenti. Perché si configuri il reato di truffa, devono sussistere quattro elementi essenziali. Primo, devono esistere artifizi o raggiri: l’artifizio consiste nella manipolazione della realtà esterna, mentre il raggiro è un’attività persuasiva che agisce sulla psiche della vittima. La giurisprudenza ha chiarito che può costituire raggiro anche il silenzio malizioso, quando esiste un obbligo giuridico di rivelare determinate circostanze. Secondo, deve verificarsi l’induzione in errore, ovvero la condotta deve essere concretamente idonea a ingannare il consumatore medio. Terzo, la vittima deve compiere un atto di disposizione patrimoniale, nel caso specifico l’acquisto del prodotto. Quarto, devono derivarne un profitto ingiusto per l’autore e un danno per la vittima. L’aggravante della minorata difesa: il perno della vicenda processuale Il cuore tecnico della questione si è concentrato sulla contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 61 numero 5 del codice penale, nota come “minorata difesa”. Questa circostanza aggravante ricorre quando il reato viene commesso approfittando di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la difesa della vittima. Nel caso in esame, questa aggravante rivestiva un’importanza cruciale non solo per la determinazione della pena, ma soprattutto per il regime di procedibilità del reato. Il giudice Ilio Mannucci Pacini ha rigettato la sussistenza di tale aggravante, riconducendo la fattispecie alla truffa semplice. Questa decisione ha avuto conseguenze processuali decisive per l’influencer e per i coimputati, dirigenti e collaboratori coinvolti nella gestione delle campagne promozionali. Il quadro normativo: la Riforma Cartabia e il nuovo regime di procedibilità La svolta del decreto legislativo 150 del 2022 La vicenda rappresenta un’applicazione emblematica delle modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Cartabia. Il decreto legislativo 150 del 2022, con finalità deflattive volte a ridurre il carico dei tribunali, ha profondamente modificato il regime di procedibilità del reato di truffa. Prima della riforma, la truffa era sempre perseguibile d’ufficio, indipendentemente dalla volontà della persona offesa. Con le nuove disposizioni, invece, la truffa semplice è procedibile a querela di parte. Questo significa che lo Stato può procedere penalmente solo se la vittima presenta formale querela entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. Rimangono perseguibili d’ufficio soltanto le ipotesi aggravate previste dall’articolo 640 comma 2 del codice penale, oppure quando la vittima è un soggetto incapace per età o infermità. Nel caso specifico, nessuna di queste eccezioni risultava applicabile. La strategia difensiva: l’accordo transattivo e il ritiro della querela La difesa ha costruito una strategia giuridica di notevole efficacia. Nel corso del 2025, l’influencer ha stipulato un accordo transattivo con il Codacons, principale parte civile nel procedimento, per un importo complessivo di 3,4 milioni di euro. Tale somma non ha rappresentato una mera sanzione amministrativa, ma un ristoro articolato che comprendeva risarcimenti diretti ai consumatori che ne avevano fatto richiesta e donazioni a enti benefici. Questo adempimento ha indotto l’associazione al ritiro della querela. Venuta meno la querela, e accertata l’assenza dell’aggravante che avrebbe reso il reato perseguibile d’ufficio, il Tribunale si è trovato di fronte a un’unica possibilità: dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di una condizione necessaria. Proscioglimento tecnico e assoluzione nel merito: una distinzione fondamentale Le diverse forme di conclusione del processo penale È essenziale comprendere la differenza tra due istituti processuali che, pur conducendo entrambi alla cessazione del procedimento, hanno natura e significato profondamente diversi: l’assoluzione nel merito e il proscioglimento per ragioni processuali. L’assoluzione nel merito, disciplinata dall’articolo 530 del codice di procedura penale, interviene quando il giudice accerta che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, oppure che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. In questi casi, il giudice entra nel merito della vicenda e si pronuncia sull’effettiva responsabilità o meno dell’imputato. Il proscioglimento per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, invece, è regolato dall’articolo 529 del codice di procedura penale. In questa ipotesi, il giudice constata che manca un presupposto necessario per proseguire il giudizio, indipendentemente dalla colpevolezza o innocenza dell’imputato. È una chiusura tecnica del processo, non una valutazione sul merito dei fatti contestati. Il limite dell’articolo 129 del codice di procedura penale Nel caso specifico, la sentenza del 14 gennaio 2026 ha dichiarato che non si doveva procedere per estinzione del reato. Il giudice avrebbe potuto pronunciare un’assoluzione nel merito soltanto in presenza di un’evidenza immediata e cristallina dell’innocenza, desumibile direttamente dagli atti del processo. L’articolo 129 del codice di procedura penale consente questa soluzione solo quando risulti “manifesta” una delle cause di non punibilità. In assenza di tale evidenza lampante, e venuta meno la querela che