Espressioni Sconvenienti negli Atti Processuali: Quando il Linguaggio Costa Caro

La Cassazione condanna un avvocato al risarcimento di 5.000 euro per frasi offensive: i limiti del diritto di difesa secondo l’art. 89 c.p.c. Dove finisce il legittimo esercizio del diritto di difesa e dove inizia l’abuso del linguaggio processuale? Questa domanda, apparentemente semplice, nasconde in realtà una delle questioni più delicate della deontologia forense. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1184 del 20 gennaio 2026, ha affrontato proprio questo tema, confermando una condanna al risarcimento del danno di cinquemila euro nei confronti di un professionista che aveva utilizzato espressioni ritenute sconvenienti e offensive nei propri atti difensivi. La pronuncia offre l’occasione per approfondire un aspetto spesso sottovalutato della pratica forense: il rispetto dei limiti linguistici nel processo e le conseguenze della loro violazione. Il potere sanzionatorio del giudice: l’art. 89 c.p.c. Per comprendere appieno la portata della decisione, occorre partire dal fondamento normativo dell’intervento del giudice. L’articolo 89, comma secondo, del codice di procedura civile attribuisce al giudice un potere specifico di controllo sul linguaggio utilizzato dalle parti negli atti processuali. La norma stabilisce che quando nelle citazioni, nei ricorsi, nei controricorsi, nelle comparse o in altri scritti difensivi si trovano espressioni sconvenienti od offensive, il giudice può disporre con ordinanza non impugnabile la cancellazione di tali espressioni e può condannare l’autore al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte. Questa disposizione si fonda su un principio essenziale del processo civile: il confronto dialettico tra le parti deve svolgersi nel rispetto delle regole di correttezza e lealtà processuale. Il diritto di difesa, pur costituzionalmente garantito, non legittima l’utilizzo di un linguaggio che trascenda i limiti della critica argomentata per sfociare nell’offesa personale o nell’aggressione verbale gratuita. Il processo non è un ring dove tutto è permesso, ma un luogo istituzionale dove il conflitto deve essere gestito attraverso strumenti razionali e rispettosi della dignità di tutte le persone coinvolte. Il caso concreto: espressioni avulse dalle esigenze difensive Nel caso esaminato dalla Cassazione, il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare, contestando le decisioni del giudice delegato in merito all’ammissione dei propri crediti professionali. Nel corso del giudizio, sia nel ricorso introduttivo sia in una memoria successiva, aveva utilizzato espressioni che il Tribunale di Palermo aveva ritenuto oggettivamente ed indiscutibilmente sconvenienti ed offensive nei confronti dei curatori fallimentari. L’aspetto determinante della valutazione del giudice non riguardava soltanto la natura intrinsecamente offensiva delle espressioni, ma anche la loro completa estraneità rispetto a qualsiasi esigenza difensiva. In altre parole, il Tribunale aveva accertato che quelle frasi non servivano in alcun modo a sostenere le ragioni giuridiche del ricorrente, a contestare gli atti della curatela o a evidenziare eventuali vizi procedurali. Si trattava di espressioni gratuitamente offensive, prive di qualunque funzione argomentativa, che non aggiungevano nulla alla difesa delle posizioni del professionista ma si limitavano a colpire sul piano personale la controparte. Questa distinzione è cruciale per comprendere il confine tra critica legittima e linguaggio sanzionabile. Il difensore può e deve contestare con vigore gli atti della controparte, evidenziarne le contraddizioni, metterne in luce le eventuali illegittimità. Può utilizzare un linguaggio tecnico incisivo, può argomentare con forza, può esprimere dissenso radicale rispetto alle tesi avversarie. Ciò che non può fare è veicolare attraverso gli atti processuali giudizi personali offensivi, insinuazioni sulla moralità o sulla professionalità altrui, epiteti denigratori o espressioni che abbiano come unico scopo quello di umiliare o colpire la dignità della controparte. La duplice sanzione: cancellazione e risarcimento del danno La reazione dell’ordinamento di fronte alle espressioni sconvenienti si articola su due livelli complementari. Il primo livello è quello della cancellazione delle espressioni offensive dagli atti processuali. Si tratta di una misura che potremmo definire “igienica”, volta a ripristinare la correttezza formale del fascicolo processuale e a impedire che quelle espressioni continuino a produrre effetti nel processo. La cancellazione viene disposta con ordinanza non impugnabile, proprio per sottolineare che si tratta di un potere discrezionale del giudice, insindacabile in sede di gravame. Il secondo livello è quello propriamente sanzionatorio e risarcitorio. Il giudice può condannare l’autore delle espressioni al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte. Questa condanna ha una duplice funzione: da un lato costituisce una sanzione per il comportamento scorretto, con evidente finalità deterrente nei confronti di analoghi abusi futuri; dall’altro rappresenta un vero e proprio risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte offesa, che vede lesa la propria dignità personale e professionale attraverso l’uso improprio degli strumenti processuali. Nel caso specifico, il Tribunale aveva liquidato il danno nella misura di cinquemila euro, già rivalutati e comprensivi di interessi legali. Si tratta di una somma significativa, che testimonia la gravità attribuita dal giudice alle espressioni utilizzate. La liquidazione avviene in via equitativa, non essendo possibile quantificare con precisione matematica un danno di natura essenzialmente morale, ma deve comunque basarsi su criteri razionali e proporzionati rispetto all’offesa arrecata. Il sindacato della Cassazione: un controllo limitato Quando il professionista ha impugnato il decreto del Tribunale davanti alla Corte di Cassazione, ha tentato di contestare la condanna al risarcimento del danno sostenendo che le espressioni utilizzate, pur sconvenienti, non esulavano dalle sue esigenze difensive e che quindi non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 89 c.p.c. La Cassazione ha però respinto questa censura con una motivazione di particolare interesse per comprendere i limiti del controllo di legittimità in questa materia. La Suprema Corte ha infatti chiarito che la valutazione sulla natura sconveniente delle espressioni e sulla loro estraneità rispetto alle esigenze difensive costituisce un apprezzamento di merito, rimesso alla discrezionalità del giudice che ha esaminato concretamente gli atti processuali. Non si tratta di una questione di corretta interpretazione di norme giuridiche, ma di un giudizio di fatto che richiede la lettura diretta degli scritti difensivi e la valutazione del contesto argomentativo in cui le espressioni si inseriscono. Di conseguenza, questo tipo di valutazione non può essere sindacato in sede di legittimità attraverso il vizio di violazione di legge previsto dall’art. 360, primo comma, numero tre, del codice di procedura civile. Il