Notaio e banche: quando la collaborazione diventa procacciamento illecito?

La Cassazione chiarisce i confini tra presenza professionale legittima e acquisizione eterodiretta di clientela Immaginate la scena: un professionista che opera frequentemente presso la stessa sede, che incontra sempre gli stessi interlocutori, che sviluppa nel tempo una consuetudine di lavoro con determinati enti o organizzazioni. Questa situazione è familiare a molti professionisti, dai notai che rogano atti presso le filiali bancarie, agli avvocati che seguono pratiche presso determinati tribunali o studi associati, fino ai consulenti che operano stabilmente presso alcune aziende clienti. Ma quando questa presenza costante da fatto organizzativo neutro si trasforma in qualcosa di giuridicamente rilevante? Quando la consuetudine professionale sconfina nell’illecito disciplinare del procacciamento di clienti? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1239/2026 pubblicata il 20 gennaio 2026, ha fornito indicazioni preziose su questo tema delicato, analizzando il caso di un notaio che aveva rogato una percentuale molto significativa dei propri atti presso le filiali di alcune banche. La cornice normativa: il divieto di procacciamento Per comprendere appieno la questione, occorre partire dal quadro normativo di riferimento. L’articolo 147 della legge notarile, nella formulazione attuale che risale alla riforma del 2017, stabilisce che è punito con sanzioni disciplinari il notaio che si serve dell’opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi deontologici. Questa norma è stata oggetto di modifiche nel tempo. Prima del 2006, la legge vietava espressamente anche le riduzioni di onorari come forma di concorrenza illecita. Con la liberalizzazione tariffaria disposta dal decreto Bersani, questa previsione è stata eliminata, ma è rimasto fermo il divieto di procacciamento. Nel 2017, un’ulteriore riforma ha eliminato dal testo normativo il riferimento generico alla “concorrenza illecita con riduzioni di onorari”, lasciando come unica condotta tipizzata il ricorso a procacciatori o pubblicità scorretta. Ma che cosa si intende esattamente per “procacciatore”? La norma non lo definisce, limitandosi a vietare che il notaio si serva dell’opera di un terzo che induca persone a sceglierlo. È qui che interviene il codice deontologico, elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato, che all’articolo 31 fornisce un elenco non tassativo di comportamenti che violano il dovere di imparzialità del notaio. Tra questi comportamenti, il codice deontologico individua il fatto di servirsi dell’opera di un terzo procacciatore che induca persone a scegliere quel notaio, di tenere comportamenti atti a concentrare su di sé designazioni riconducibili a una medesima fonte come agenzie o banche, di avvalersi della collaborazione anche non onerosa di enti o uffici il cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento, e infine di svolgere ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali. Il caso concreto: quando i numeri sollevano sospetti Nel caso esaminato dalla Cassazione, un notaio aveva stipulato un numero molto elevato di atti presso le filiali di alcune banche del territorio. Analizzando i dati statistici relativi all’attività professionale, emergeva che nel 2020 il trenta per cento degli atti complessivi era stato rogato presso quelle sedi bancarie, percentuale che saliva al quaranta per cento nel 2021 se si consideravano soltanto gli atti stipulati nel distretto notarile di Bari. Si trattava prevalentemente di atti di compravendita immobiliare accompagnati da mutui fondiari, di atti di erogazione e di surroghe di mutui. In sostanza, tutte operazioni in cui la banca aveva un ruolo centrale come soggetto erogante il finanziamento. La Commissione Regionale di Disciplina aveva ritenuto che questa presenza massiccia e concentrata fosse indicativa del fatto che la scelta del notaio non provenisse dalle parti dell’atto, ma fosse eterodiretta dalla banca stessa, che avrebbe quindi svolto un’attività di procacciamento. Il ragionamento dell’organo disciplinare si fondava su un’inferenza logica: se un professionista roga una percentuale così elevata dei propri atti presso le stesse sedi, e se questi atti riguardano operazioni in cui la banca ha un interesse diretto, è ragionevole presumere che sia la banca a indirizzare i clienti verso quel notaio piuttosto che lasciare loro piena libertà di scelta. La prima difesa: le banche sono parti, non terze Il notaio si era difeso opponendo innanzitutto un argomento di natura interpretativa. Secondo la sua tesi, la norma sul procacciamento vieta di servirsi dell’opera di un “terzo” che induca persone a scegliere il notaio. Ora, nel caso dei mutui fondiari, la banca che eroga il finanziamento non è un terzo estraneo all’operazione, ma è parte del contratto di mutuo che viene stipulato contestualmente alla compravendita. Dunque, sosteneva il professionista, la fattispecie del procacciamento non poteva configurarsi perché mancava il requisito soggettivo del “terzo”. Si tratta di un’obiezione giuridicamente raffinata, che si basa su una lettura rigorosa del testo normativo. Se la legge parla di “terzo”, questo termine dovrebbe avere un significato tecnico-giuridico preciso, e in diritto civile “terzo” è colui che è estraneo a un determinato rapporto giuridico. La banca che stipula il contratto di mutuo è invece parte di quel rapporto, quindi non sarebbe “terza”. La Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione, chiarendo che il termine “terzo” utilizzato dalla norma sul procacciamento non va inteso in senso contrattuale ma in senso funzionale. Terzo è chiunque sia diverso dal notaio e dal cliente che liberamente lo sceglie. Il fatto che la banca sia poi parte del contratto di mutuo è irrilevante ai fini della configurazione dell’illecito di procacciamento, perché ciò che conta è il momento genetico della scelta del professionista. In altri termini, la norma vuole tutelare la libertà del cliente di scegliere autonomamente il notaio presso cui stipulare. Se questa libertà viene compressa da un’attività di indirizzo svolta da un soggetto diverso dal notaio stesso, si realizza l’illecito, indipendentemente dal fatto che questo soggetto sia o meno parte del contratto che verrà poi stipulato. Gli elementi costitutivi dell’illecito: non basta la presenza Superato l’ostacolo interpretativo sulla nozione di “terzo”, la Cassazione è entrata nel merito della questione centrale: quando si può affermare che un notaio si sia servito dell’opera di un procacciatore? La Corte ha richiamato i propri precedenti consolidati sul tema, chiarendo che perché sussista l’illecito sono indispensabili due elementi concomitanti. Il primo è un elemento oggettivo: deve esserci l’opera del terzo che indirizzi al