Raccomandata consegnata a un familiare: vale lo stesso come notifica?

La Cassazione ribadisce la presunzione di conoscenza e gli oneri probatori del destinatario Quante volte capita di non essere in casa quando suona il postino e di trovare al proprio rientro una raccomandata ritirata da un familiare? E se quella raccomandata contenesse un avviso di pagamento dell’INPS o un’intimazione importante, potremmo sostenere di non averla mai ricevuta perché non consegnata direttamente a noi? La risposta della Corte di Cassazione, contenuta nell’ordinanza n. 1303/2026 pubblicata il 21 gennaio 2026, è chiara e potrebbe sorprendere molti: la raccomandata consegnata a un familiare presso il nostro domicilio si presume comunque conosciuta, salvo prova contraria molto specifica. Vediamo nel dettaglio cosa significa questo principio e quali conseguenze produce nella pratica. Il caso: una raccomandata mai vista che interrompe la prescrizione La vicenda giudiziaria che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte riguardava un professionista che aveva ricevuto dall’INPS un avviso di addebito per contributi previdenziali non versati. Il contribuente si era opposto sostenendo, tra le altre questioni, che l’atto con cui l’Istituto aveva interrotto la prescrizione del proprio credito non gli fosse mai stato effettivamente consegnato. I fatti erano questi: in data 1° luglio 2016 l’INPS aveva inviato una raccomandata all’indirizzo di residenza del professionista. Il plico era stato regolarmente recapitato a quel domicilio, ma non era stato consegnato direttamente al destinatario. A ritirare la corrispondenza e a firmare l’avviso di ricevimento era stato un’altra persona, che si era qualificata come familiare del destinatario. Il professionista contestava la validità di questa notifica, sostenendo che la raccomandata non gli fosse mai pervenuta e che quindi non potesse produrre alcun effetto giuridico, nemmeno quello di interrompere la prescrizione del credito contributivo. La Corte d’Appello di Ancona aveva però respinto questa tesi, ritenendo valida ed efficace la notifica. Il ricorso in Cassazione offriva quindi l’occasione per fare chiarezza definitiva su un tema di grande rilevanza pratica. La presunzione di conoscenza: cosa dice l’articolo 1335 del codice civile Per comprendere la soluzione adottata dalla Cassazione occorre partire da un principio fondamentale del nostro ordinamento, contenuto nell’art. 1335 del codice civile. Questa norma stabilisce che la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Questo significa che il nostro ordinamento non richiede la conoscenza effettiva, reale, materiale dell’atto da parte del destinatario. È sufficiente che l’atto giunga correttamente al suo indirizzo perché si verifichi quella che i giuristi chiamano “conoscenza legale”. In altri termini, la legge presume che chi riceve corrispondenza al proprio domicilio ne venga a conoscenza, anche se poi materialmente non la legge o non la ritira personalmente. Questa presunzione vale non solo per i contratti e le dichiarazioni negoziali, ma anche per gli atti stragiudiziali di costituzione in mora, per le intimazioni di pagamento e, in generale, per tutte le comunicazioni rilevanti sul piano giuridico. Quando l’INPS, un creditore privato, un fornitore o qualsiasi altro soggetto invia una raccomandata a un determinato indirizzo, l’arrivo della missiva a quell’indirizzo fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario. La ratio di questa disciplina è facilmente comprensibile: se si richiedesse sempre la prova della conoscenza effettiva, sarebbe troppo facile paralizzare qualsiasi comunicazione e sottrarsi agli effetti giuridici degli atti. Basterebbe sostenere di non aver mai letto una raccomandata per vanificare intimazioni, diffide, richieste di pagamento e così via. La certezza dei rapporti giuridici verrebbe gravemente compromessa. Quando la consegna a un familiare è valida Il principio della conoscenza legale trova una particolare applicazione nelle ipotesi in cui la raccomandata non venga consegnata direttamente al destinatario ma a un’altra persona presente nel suo domicilio. La giurisprudenza della Cassazione, consolidatasi in numerosissimi precedenti, ha chiarito che quando la notifica avviene presso il domicilio del destinatario e il plico viene consegnato a un familiare che si identifica come tale, la presunzione di conoscenza opera pienamente. Questo vale sia per le notifiche formali degli atti giudiziari, disciplinate dal codice di procedura civile, sia per le comunicazioni stragiudiziali inviate tramite il servizio postale, come le raccomandate con cui l’INPS invia avvisi di addebito, le banche comunicano estratti conto, i fornitori inviano solleciti di pagamento e così via. La logica sottostante è chiara: se una persona vive stabilmente in un’abitazione insieme ad altri familiari, è normale e prevedibile che la corrispondenza indirizzata a quell’abitazione possa essere ritirata da uno qualsiasi dei conviventi. La consegna a un familiare convivente è quindi equiparata, quanto agli effetti, alla consegna diretta al destinatario. La raccomandata si considera ricevuta e il suo contenuto si presume conosciuto dal destinatario, anche se questi materialmente non ha mai visto il plico. Nel caso esaminato dalla sentenza n. 1303/2026, la raccomandata dell’INPS era stata consegnata a una persona che si era qualificata come familiare del destinatario. Questo elemento era sufficiente, secondo la Corte, per far scattare la presunzione di conoscenza e attribuire alla comunicazione piena efficacia giuridica, incluso l’effetto di interrompere il decorso della prescrizione del credito contributivo. L’onere della prova a carico del destinatario La presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 del codice civile non è però assoluta e incontrovertibile. La norma stessa prevede che il destinatario possa provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia dell’atto. Tuttavia, e qui sta un punto cruciale spesso sottovalutato, l’onere di fornire questa prova grava interamente sul destinatario che voglia contestare l’efficacia della notifica. Non è sufficiente una generica affermazione di non aver mai ricevuto la raccomandata. Non basta nemmeno dimostrare che la persona che ha ritirato la corrispondenza non era convivente del destinatario, producendo ad esempio certificati anagrafici dello stato di famiglia. La Cassazione ha chiarito con estremo rigore che chi assume di non aver ricevuto un atto notificato presso il proprio domicilio deve provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. In altre parole, occorre dimostrare che la persona che ha firmato l’avviso di ricevimento si trovava in quell’abitazione solo per caso,