Prescrizione sospesa anche per i conviventi di fatto: la storica sentenza della Corte Costituzionale

La Consulta equipara conviventi e coniugi nella tutela dei diritti patrimoniali, superando oltre 25 anni di giurisprudenza Una svolta attesa da tempo è finalmente arrivata. Con la sentenza n. 7 del 2026, depositata il 23 gennaio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 2941, primo comma, numero 1 del codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto. Si tratta di una decisione che modifica profondamente la tutela dei diritti patrimoniali all’interno delle famiglie di fatto, riconoscendo finalmente pari dignità costituzionale alle diverse forme di convivenza stabile. La questione giuridica: un divario di tutela ingiustificato La vicenda sottoposta alla Corte Costituzionale riguardava una controversia tra due ex conviventi. Una donna aveva prestato al proprio compagno una somma di denaro superiore a 63.000 euro per consentirgli di realizzare opere di miglioria su un immobile di sua esclusiva proprietà. Nel 2006, il compagno aveva riconosciuto formalmente il debito con scrittura privata, impegnandosi alla restituzione. La coppia aveva poi condiviso oltre un decennio di vita comune, fino alla rottura definitiva nel novembre 2016. Dopo la fine della convivenza, la donna aveva iniziato a richiedere la restituzione del prestito, inviando multiple raccomandate tra il 2017 e il 2018. Di fronte al persistente inadempimento, aveva deciso di rivolgersi al giudice. Il convenuto, pur ammettendo il debito, aveva sollevato l’eccezione di prescrizione, sostenendo che fossero trascorsi più di dieci anni dal riconoscimento del 2006. Qui emergeva il nodo giuridico cruciale. L’articolo 2941, primo comma, numero 1 del codice civile prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i coniugi durante il matrimonio. Questa norma impedisce che il termine di prescrizione decorra finché permane il vincolo matrimoniale, evitando di costringere un coniuge a intraprendere azioni legali contro l’altro mentre la famiglia è ancora unita. Ma questa tutela, fino ad oggi, non si applicava ai conviventi di fatto. Il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere la controversia, si è trovato davanti a un bivio. Se avesse applicato la normativa vigente, avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di prescrizione e lasciare la creditrice senza tutela. Se invece la prescrizione fosse stata considerata sospesa durante la convivenza, gli atti interruttivi posti in essere dalla donna dopo la separazione nel 2016 sarebbero stati tempestivi. Il superamento di un precedente storico La questione non era nuova per la Corte Costituzionale. Nel 1998, con la sentenza n. 2, la Consulta aveva già affrontato un caso simile, dichiarando però non fondata la censura. All’epoca, la Corte aveva ritenuto che il matrimonio garantisse una stabilità e una certezza superiori rispetto alla convivenza di fatto, giustificando così il diverso trattamento. Inoltre, si era sostenuto che la natura stessa della prescrizione, quale istituto finalizzato a conferire stabilità ai rapporti patrimoniali, richiedesse elementi formali e temporali certi, ravvisabili solo nel vincolo matrimoniale. Ma in oltre un quarto di secolo, il contesto sociale e normativo è profondamente mutato. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 7 del 2026, ha preso atto di questa evoluzione e ha ritenuto sussistenti i presupposti per rimeditare il proprio precedente orientamento. L’evoluzione del riconoscimento della famiglia di fatto La motivazione della sentenza ripercorre con precisione l’evoluzione giurisprudenziale e legislativa che ha progressivamente riconosciuto dignità costituzionale alla convivenza di fatto. Già nel 1986, con la sentenza n. 237, la Corte Costituzionale aveva affermato che un consolidato rapporto di convivenza non è costituzionalmente irrilevante quando si ha riguardo all’articolo 2 della Costituzione, che tutela le formazioni sociali e le manifestazioni solidaristiche che in esse si sviluppano. Questo orientamento si è progressivamente consolidato. Nel 1988, la sentenza n. 404 ha riconosciuto la successione nel contratto di locazione anche al convivente more uxorio, sottolineando che l’unione di fatto merita protezione quando è caratterizzata da stabilità e vincoli di solidarietà. La sentenza n. 140 del 2009 ha iniziato a utilizzare espressamente il termine famiglia con riferimento alla stabile convivenza di fatto. La giurisprudenza ordinaria ha seguito un percorso parallelo. La Cassazione ha riconosciuto al convivente la legittimazione a richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni gravissime o al decesso del partner. Ha qualificato la detenzione del convivente rispetto alla casa comune come detenzione qualificata. Le Sezioni Unite penali, con la fondamentale sentenza n. 10381 del 2021, hanno applicato analogicamente ai conviventi stabili la causa di non punibilità riservata ai prossimi congiunti dall’articolo 384 del codice penale. Il culmine di questo percorso evolutivo è rappresentato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto una disciplina organica delle convivenze di fatto. L’articolo 1, comma 36 di questa legge definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”. La legge ha poi previsto una serie di tutele a favore dei conviventi, recependo molti sviluppi giurisprudenziali e valorizzando il possibile ricorso all’autonomia privata attraverso i contratti di convivenza. La ratio della sospensione della prescrizione La Corte Costituzionale ha individuato con chiarezza la ratio della norma contenuta nell’articolo 2941 del codice civile. La sospensione della prescrizione tra coniugi intende preservare l’affectio e l’unità familiare. Tramite questo istituto, l’ordinamento riconosce che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca. Questa finalità si incentra sulla tutela del vincolo affettivo di coppia che la Costituzione protegge sia quando origina dal matrimonio, come previsto dall’articolo 29 della Costituzione, sia quando scaturisce dalla stabilità del rapporto di convivenza, dando luogo a una formazione sociale familiare fondata sull’articolo 2 della Costituzione. Non diversamente da quanto accade per il coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto che vanti un credito nei confronti dell’altro l’onere di esercitare la pretesa, compromettendo la stabilità, l’armonia e l’unità del rapporto affettivo. Il convivente, così come il coniuge, non può essere posto dinanzi all’alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto. Una