Mediazione creditizia: niente mediazione obbligatoria prima del giudizio

Il Tribunale di Bologna conferma che i contratti di intermediazione finanziaria non rientrano tra quelli soggetti al tentativo obbligatorio di conciliazione Quando un mediatore creditizio decide di agire in giudizio per ottenere il pagamento della propria provvigione, deve prima attivare la procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge? E quando un’impresa che ha stipulato un contratto di intermediazione finanziaria viene citata in tribunale, può contestare la procedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione? Una recente sentenza del Tribunale di Bologna (procedimento RG 14013/2022, pronunciata il 7 gennaio 2026) ha fatto chiarezza su questa questione, tracciando una linea di demarcazione netta tra contratti bancari e contratti di mediazione creditizia che merita di essere compresa approfonditamente. La mediazione obbligatoria: cos’è e quando si applica Per comprendere appieno la portata della pronuncia bolognese, occorre innanzitutto chiarire cosa si intende per mediazione obbligatoria e quale sia il suo ambito di applicazione. Il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie civili, imponendo alle parti, prima di rivolgersi al giudice, di tentare una conciliazione attraverso un organismo di mediazione abilitato. Si tratta di una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il che significa che se una parte si rivolge direttamente al tribunale senza aver prima esperito il tentativo di mediazione, il giudice deve dichiarare improcedibile la domanda. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo enumera tassativamente le materie per le quali questo tentativo preventivo è obbligatorio. Tra queste figurano controversie in materia condominiale, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, ma anche, e questo è il punto cruciale per la vicenda in esame, le controversie relative a contratti bancari e finanziari. La ratio di questa previsione è facilmente comprensibile: si vuole evitare che il sistema giudiziario venga oberato da cause che potrebbero trovare una soluzione più rapida ed economica attraverso la mediazione, soprattutto in materie tecniche come quelle bancarie e finanziarie dove spesso le controversie nascono da incomprensioni o da divergenze interpretative che possono essere composte con l’intervento di un mediatore esperto. La distinzione fondamentale: contratto bancario vs contratto di mediazione creditizia Il cuore della questione affrontata dal Tribunale di Bologna risiede nella corretta qualificazione del rapporto giuridico. Quando parliamo di contratto bancario, facciamo riferimento a quei contratti attraverso i quali una banca o un intermediario finanziario autorizzato eroga direttamente credito al cliente, oppure fornisce servizi tipicamente bancari come la gestione di conti correnti, l’emissione di carte di credito, la raccolta del risparmio o l’erogazione di mutui e finanziamenti. In questi contratti, la banca è parte diretta del rapporto: è lei che presta il denaro, è lei che assume il rischio creditizio, è lei che entra in un rapporto sinallagmatico con il cliente. Il contratto di mediazione creditizia presenta invece una natura giuridica completamente diversa. In questo caso, l’intermediario non eroga direttamente alcun finanziamento, né entra in un rapporto di debito-credito con il cliente. La sua funzione è quella di mettere in contatto il soggetto che cerca un finanziamento con gli istituti di credito potenzialmente interessati a concederlo. Si tratta quindi di un contratto di intermediazione disciplinato dagli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile, in cui il mediatore svolge un’attività di consulenza, analisi delle esigenze finanziarie del cliente, individuazione dei prodotti creditizi più adatti sul mercato e supporto nella predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento. La distinzione non è una sottigliezza giuridica priva di conseguenze pratiche. Nel contratto bancario, le controversie tipiche riguardano l’applicazione di tassi di interesse, la validità di clausole contrattuali, l’imputazione dei pagamenti, la trasparenza delle condizioni economiche, questioni tutte che coinvolgono direttamente il rapporto tra banca e cliente. Nel contratto di mediazione creditizia, invece, la controversia più frequente riguarda il diritto del mediatore a percepire la propria provvigione, questione che attiene all’adempimento di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, e che si innesta su un rapporto trilaterale dove il mediatore sta tra il cliente e la banca, senza mai sostituirsi a quest’ultima. Il ragionamento del Tribunale di Bologna Il Giudice bolognese ha affrontato la questione con un’argomentazione lineare ma dirimente. Nel caso esaminato, un’impresa aveva eccepito l’improcedibilità della domanda proposta da un mediatore creditizio per il pagamento della provvigione, sostenendo che, trattandosi di controversia relativa a contratti finanziari, fosse necessario esperire preventivamente il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010. Il Tribunale ha respinto questa eccezione con una motivazione che merita di essere analizzata nel dettaglio. La sentenza parte dal dato testuale della norma. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo parla espressamente di controversie relative a “contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Il Tribunale ha precisato che questa formulazione deve essere interpretata in senso proprio e non estensivo: si tratta dei contratti attraverso i quali banche e intermediari finanziari svolgono la loro attività tipica di erogazione del credito e di prestazione di servizi finanziari, non di qualsiasi contratto che abbia una qualche attinenza con il mondo bancario o finanziario. Il contratto di mediazione creditizia, pur avendo un oggetto che si colloca nell’ambito dell’intermediazione finanziaria, rimane un contratto di mandato o di mediazione in senso proprio, regolato dalle norme generali del Codice Civile. Il fatto che abbia come scopo quello di facilitare l’ottenimento di un finanziamento non lo trasforma in un contratto bancario. La banca, infatti, non è parte di questo contratto di intermediazione: essa interviene successivamente, stipulando un autonomo e distinto contratto di finanziamento direttamente con il cliente che il mediatore le ha presentato. Il Tribunale ha quindi concluso che, dal momento che il contratto sottoscritto tra il mediatore e l’impresa era un contratto di mediazione creditizia e non un contratto bancario in senso proprio, la controversia relativa al pagamento della provvigione non rientrava nell’elenco tassativo delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria. Di conseguenza, il mediatore creditizio poteva legittimamente agire direttamente in giudizio senza dover prima attivare il procedimento di mediazione, e l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’impresa convenuta andava respinta. L’esclusione anche della negoziazione assistita La sentenza affronta anche