Sicurezza sul lavoro: il datore risponde anche per più garanti e mancata formazione

La Cassazione conferma la responsabilità penale del datore nonostante la presenza di altri soggetti obbligati e l’imprudenza del lavoratore UUn grave infortunio sul lavoro, un trabattello, una cassa acustica che cade dal soffitto e lesioni permanenti per il lavoratore. È lo scenario al centro della sentenza n. 1231/2025 (R.G.N. 24325/2025) con cui la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per lesioni colpose a carico di un datore di lavoro che aveva affidato la manutenzione di un impianto acustico a personale privo di formazione specifica, senza valutare adeguatamente i rischi connessi alla presenza di carichi sospesi. La vicenda offre l’occasione alla Suprema Corte per ribadire alcuni principi fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro che meritano l’attenzione di tutti i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda la responsabilità in presenza di più garanti e il ruolo decisivo della formazione dei lavoratori. La vicenda processuale: cosa è accaduto Nell’autunno del 2014, un dipendente di una società era salito su un trabattello mobile per sistemare alcune casse acustiche sospese al soffitto di una tensostruttura che non erano adeguatamente fissate. Durante l’intervento, su indicazione di un altro soggetto presente, un collega aveva spostato il trabattello da terra, urtando però una delle casse acustiche che, sganciatasi, era caduta sulla spalla destra del lavoratore provocandone la caduta a terra con perdita di coscienza e gravi lesioni permanenti. Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano ritenuto responsabile il datore di lavoro per lesioni colpose aggravate dalla violazione di specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare gli articoli 28, 37, 64 e 71 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81, il Testo Unico sulla Sicurezza. La condotta colposa individuata dai giudici di merito consisteva nell’aver affidato la manutenzione dell’impianto, risultato non a norma, a soggetti privi di qualsiasi competenza e formazione specifica, nonché nella mancata valutazione dei rischi legati alla presenza dei carichi sospesi. Il datore di lavoro aveva quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando sostanzialmente due vizi: da un lato, una contraddizione nella motivazione dovuta al fatto che il Tribunale aveva trasmesso gli atti al pubblico ministero nei confronti di altri soggetti, dall’altro, l’erronea ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’interruzione del nesso causale per il comportamento imprudente del lavoratore che non aveva utilizzato i dispositivi di protezione. Pluralità di garanti: quando più soggetti hanno l’obbligo di proteggere La prima censura del ricorrente riguardava l’apparente contraddizione tra l’affermazione della sua responsabilità e la trasmissione degli atti al pubblico ministero nei confronti di altri soggetti che secondo il Tribunale avrebbero potuto rivestire posizioni di garanzia nell’organizzazione della sicurezza. La Cassazione ha rigettato questa doglianza richiamando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Quando si parla di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, se vi sono più titolari della posizione di garanzia, ciascuno di essi è destinatario per intero dell’obbligo di tutela imposto dalla legge. Di conseguenza, l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato. In altre parole, quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l’evento non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, configurandosi piuttosto un concorso di cause. La Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di tali principi, sottolineando la particolarità delle condotte attribuite al datore di lavoro nel caso concreto: l’omessa valutazione dei rischi, la mancata formazione dei lavoratori e il mancato controllo sul rispetto della normativa di prevenzione. Non giovava quindi al ricorrente prospettare la titolarità di ulteriori posizioni di garanzia in capo ad altri soggetti, alle quali potevano eventualmente collegarsi altre condotte colpose che avevano contribuito a cagionare l’evento. Questo principio ha importanti ricadute pratiche: il datore di lavoro non può sottrarsi alla propria responsabilità adducendo l’esistenza di altri soggetti obbligati alla sicurezza, siano essi dirigenti, preposti o altre figure della gerarchia aziendale. Ciascuno risponde per intero degli obblighi che la legge gli attribuisce. Condotta abnorme del lavoratore: quando interrompe il nesso causale La seconda questione affrontata dalla Cassazione riguardava l’asserita interruzione del nesso di causalità dovuta al comportamento imprudente del lavoratore, che secondo il ricorrente non aveva utilizzato il casco protettivo e aveva accettato di svolgere operazioni per le quali non aveva ricevuto istruzioni specifiche. Su questo punto la Suprema Corte ha ribadito un altro principio consolidato: la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Nel caso esaminato, la situazione non presentava questi caratteri: al momento dell’infortunio il lavoratore stava svolgendo i compiti assegnatigli, rientranti in quelli normalmente eseguiti, e la situazione non rivestiva i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed eccentricità del rischio richiesti dalla giurisprudenza per ritenere interrotto il nesso causale. In particolare, la Cassazione ha precisato che l’obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno a fronte di comportamenti negligenti del lavoratore, come il mancato utilizzo del casco. Nell’ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l’obbligo del datore è infatti conformato anche sull’assunzione implicita della ordinaria occorrenza di tale comportamento imprudente. Un comportamento che, per quanto imprudente, non ha attivato un rischio eccentrico non governato dal titolare della posizione di garanzia. Il ruolo decisivo della formazione dei lavoratori Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia riguarda il collegamento diretto tra la violazione degli obblighi di formazione e informazione e l’infortunio verificatosi. La Cassazione ha ricordato che costituisce principio consolidato quello per cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti. Questo perché la negligenza del lavoratore è