Cannabis Terapeutica e Guida: La Corte Costituzionale Salva l’Art. 187 del Codice della Strada con un’Interpretazione Restrittiva

Per il Giudice delle leggi il reato scatta solo quando è provato che l’assunzione ha arrecato pericolo alla circolazione La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 depositata il 29 gennaio 2026, ha pronunciato una decisione di fondamentale importanza per chiarire i confini applicativi dell’art. 187 del Codice della Strada, come modificato dalla legge n. 177/2024. La pronuncia merita particolare attenzione perché tocca questioni che coinvolgono sia il diritto penale costituzionale che la tutela dei pazienti in terapia con cannabis medica. Il Contesto Normativo e le Questioni Sollevate La riforma del Codice della Strada operata dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, ha eliminato dall’art. 187 l’inciso “in stato di alterazione psico-fisica”, modificando profondamente la struttura della fattispecie. Prima della riforma, il reato richiedeva la dimostrazione di due elementi concorrenti: l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e il conseguente stato di alterazione psico-fisica del conducente. La novella ha soppresso questo secondo requisito, lasciando come unico elemento normativo il nesso cronologico tra assunzione e guida. Tre giudici per le indagini preliminari, rispettivamente di Macerata, Siena e Pordenone, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale ritenendo che questa modifica normativa contrastasse con molteplici parametri costituzionali. I rimettenti hanno evidenziato che l’eliminazione del requisito dell’alterazione psico-fisica trasformava il reato in una fattispecie di mero pericolo presunto, potenzialmente applicabile anche a condotte del tutto innocue per la sicurezza stradale. I Profili di Incostituzionalità Denunciati Le censure sollevate dai giudici rimettenti si sono articolate su più livelli, tutti convergenti verso un’unica conclusione: la nuova formulazione dell’art. 187 del Codice della Strada risulterebbe incompatibile con i principi fondamentali del diritto penale costituzionale. Sul versante del principio di offensività, i rimettenti hanno evidenziato che la norma riformata finirebbe per punire condotte radicalmente prive di capacità offensiva del bene giuridico tutelato. Infatti, una volta esauriti gli effetti della sostanza stupefacente sull’organismo, la condotta di guida non presenta alcun coefficiente di pericolosità superiore a quello di qualsiasi altra condotta di guida. Il rischio era quello di trasformare il reato da fattispecie di tutela della sicurezza stradale a sanzione di uno “status” personale, quello di assuntore di sostanze stupefacenti, violando così il principio fondamentale del diritto penale del fatto. Sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità, le ordinanze di rimessione hanno sottolineato l’irrazionalità di una presunzione assoluta di pericolosità basata sul mero dato cronologico dell’assunzione precedente alla guida. Come efficacemente evidenziato dal GIP di Macerata, seguendo un’interpretazione letterale della norma, risulterebbe punibile anche chi avesse assunto sostanze stupefacenti in gioventù e si mettesse alla guida decenni dopo. Tale evidente irragionevolezza metteva in luce la sovrainclusività della fattispecie, che finiva per comprimere diritti costituzionali come la libertà di circolazione e il diritto al lavoro senza un’effettiva giustificazione in termini di tutela della sicurezza stradale. Il principio di tassatività e determinatezza della legge penale veniva anch’esso richiamato dai rimettenti, poiché la norma non forniva alcuna indicazione sul lasso temporale rilevante tra assunzione e guida, né sulla tipologia o quantità di sostanza necessaria per integrare il reato. Questa genericità avrebbe esposto i cittadini a un’incertezza inaccettabile circa i confini tra condotte lecite e illecite. La Soluzione Ermeneutica della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale, ma lo ha fatto nei termini di una pronuncia interpretativa di rigetto che impone ai giudici comuni una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 187 del Codice della Strada. Questa tecnica decisoria, consolidata nella giurisprudenza costituzionale, consente di salvare la norma censurata evitandone l’annullamento, a condizione che essa venga applicata secondo canoni ermeneutici restrittivi conformi ai principi costituzionali. Il nucleo centrale della decisione risiede nell’affermazione che le disposizioni censurate devono essere interpretate nel senso che, ai fini della responsabilità penale, è necessario dimostrare che la condotta ha creato un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale. La Corte ha chiarito che non basta il mero dato cronologico dell’assunzione precedente alla guida, ma occorre accertare che la condotta si sia verificata entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente. Questo criterio interpretativo si traduce in precise conseguenze sul piano probatorio. La prova del reato richiederà ordinariamente che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psicofisiche e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo. Le Matrici Biologiche e il Criterio dell’Assuntore Medio La sentenza introduce elementi di particolare rilevanza tecnica che meritano approfondimento. La Corte ha accolto favorevolmente il contenuto della circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno e della Salute dell’11 aprile 2025, che distingue tra diverse matrici biologiche utilizzabili per l’accertamento. Le analisi su campioni di urina, che possono rilevare tracce metaboliche anche a distanza di giorni o settimane dall’assunzione, risultano generalmente inidonee a dimostrare l’attualità dell’effetto della sostanza al momento della guida. Al contrario, le analisi condotte su sangue o saliva, che rilevano la presenza di principi attivi solo entro un arco temporale più ristretto, costituiscono le matrici biologiche privilegiate per accertare la sussistenza del pericolo rilevante ai fini dell’art. 187 del Codice della Strada. Il riferimento all’assuntore medio come parametro di valutazione rappresenta un ulteriore elemento di razionalizzazione della fattispecie. Non si tratta di accertare l’effettiva alterazione psicofisica del singolo conducente, compito che il legislatore ha inteso superare per le difficoltà probatorie connesse. Si tratta invece di verificare se la quantità di sostanza riscontrata sia generalmente idonea, secondo le conoscenze scientifiche, a produrre effetti alteranti in un soggetto medio. Questo criterio consente di evitare la “probatio diabolica” dello stato di alterazione individuale, pur mantenendo un ancoraggio scientifico alla valutazione di pericolosità. Le Implicazioni per i Pazienti in Terapia con Cannabis Medica La sentenza assume particolare rilevanza per i pazienti che assumono cannabis terapeutica su prescrizione medica. Questi soggetti si trovavano in una situazione di grave incertezza