Quando una denuncia archiviata non significa calunnia: la Cassazione fissa paletti fondamentali

La Sesta Sezione Penale afferma principi garantisti contro il rischio di “calunnia presunta” nelle denunce di violenza sessuale Una donna denuncia molestie sessuali subite sul posto di lavoro. La Procura archivia per mancanza di riscontri. A questo punto, la denunciante viene processata e condannata per calunnia. È una sequenza che desta allarme, perché trasforma il diritto di denunciare in un rischio giuridico per chi non riesce a dimostrare l’accusa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1205/2025 della Sesta Sezione Penale (R.G.N. 21432/2025, depositata il 3 febbraio 2026), interviene con fermezza per ribadire un principio fondamentale: l’archiviazione di una denuncia per mancanza di prove non equivale automaticamente alla dimostrazione che il denunciante abbia calunniato. La vicenda processuale Il caso trae origine da una denuncia-querela presentata nel 2017 da una lavoratrice che aveva riferito di aver subito reiterati palpeggiamenti nelle parti intime da parte di un collega, in tre distinte occasioni. Gli episodi si erano verificati in assenza di testimoni, in un contesto lavorativo già segnato da conflittualità derivante da ammanchi di cassa. La donna aveva sporto denuncia alle autorità dopo l’ultimo episodio, ritenendo necessario tutelare la propria dignità e incolumità sul luogo di lavoro. Il Pubblico Ministero, dopo aver ascoltato la denunciante, una testimone e il denunciato, acquisiti anche i tabulati telefonici, aveva richiesto l’archiviazione nei confronti del collega accusato, ritenendo insufficienti gli elementi per sostenere l’accusa in giudizio. Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva accolto la richiesta, motivando con l’inverosimiglianza delle accuse in quanto inserite in un clima lavorativo conflittuale e non confermate dai tabulati telefonici relativamente ad alcune telefonate denunciate. A seguito di questa archiviazione, la lavoratrice veniva imputata per calunnia continuata e, dopo il processo di primo e secondo grado, condannata a due anni e quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore del collega costituitosi parte civile. La questione giuridica: quando si configura il dolo di calunnia L’articolo 368 del Codice Penale punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque incolpi di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato. In altri termini, il delitto di calunnia richiede non solo che l’accusa sia oggettivamente falsa, ma soprattutto che il denunciante sia pienamente consapevole dell’innocenza della persona accusata. Si tratta di un dolo diretto particolarmente qualificato, che esige la certezza soggettiva della falsità dell’imputazione. La ricorrente, attraverso il suo difensore, aveva articolato quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo, deduceva violazione dell’art. 368 c.p., sostenendo che la Corte d’Appello aveva fondato la responsabilità sulla sola pronuncia del decreto di archiviazione, nonostante tale provvedimento non equivalesse ad accertamento giudiziale dell’innocenza del denunciato. Con il secondo e terzo motivo, lamentava vizio di motivazione relativamente all’elemento soggettivo del reato, sottolineando l’errata qualificazione del rapporto lavorativo e l’insufficienza della sola infondatezza della denuncia a integrare il dolo calunnioso. Con il quarto motivo, censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ragionamento della Cassazione: decreto di archiviazione e autonomia del giudizio sulla calunnia La Suprema Corte accoglie integralmente il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. La motivazione è articolata su diversi livelli di approfondimento, tutti convergenti verso un principio garantista fondamentale. Innanzitutto, la Cassazione chiarisce che il delitto di calunnia è autonomo rispetto al reato, reale o potenziale, attribuito al calunniato. Questo significa che anche una sentenza irrevocabile pronunciata nell’eventuale processo a carico dell’incolpato non fa stato nel giudizio contro il calunniatore, nel quale il giudice può rivalutare i fatti. L’innocenza dell’incolpato costituisce un presupposto ontologico del delitto di calunnia, il cui accertamento è necessariamente pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del reato. Tuttavia, e qui sta il punto centrale, questo accertamento pregiudiziale afferisce soprattutto alla decisione sull’imputazione di calunnia e non richiede necessariamente l’accertamento processuale dell’infondatezza dell’accusa nel separato procedimento a carico del denunciato. Il decreto di archiviazione, in particolare, è un provvedimento di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, che non attesta l’insussistenza del reato contestato ma soltanto che la notizia di reato è infondata e non vi sono elementi idonei a sostenere l’accusa, secondo la regola di giudizio di cui all’art. 125 disp. att. c.p.p. (norma oggi abrogata ma applicabile ratione temporis). Come precisato dalla Corte, il decreto di archiviazione è concepito dal legislatore come anteriore all’esercizio dell’azione penale, correlato all’insussistenza degli estremi per esercitarla, e proprio per questo è ritenuto un atto neutro. Ai fini dell’accertamento del presupposto logico della calunnia, cioè l’innocenza dell’incolpato, non può quindi prescindersi dalla strutturale instabilità del decreto di archiviazione, fondato su una regola di giudizio incerta e comunque sempre aperta a modifiche. L’errore di prospettiva logico-giuridica La Cassazione individua un vero e proprio errore di prospettiva nella motivazione dei giudici di merito. Il Tribunale di Catania aveva fondato la condanna per calunnia ritenendo “di tutta evidenza” la consapevolezza della denunciante dell’innocenza del collega e “l’assoluta falsità” delle accuse, sulla base di meri convincimenti soggettivi che non tenevano conto di elementi essenziali del caso concreto. In particolare, la sentenza di primo grado aveva concluso per l’inverosimiglianza della denuncia perché nessuno aveva assistito alle condotte denunciate, la donna aveva subito le violenze senza dimettersi, aveva denunciato tardivamente, si era in parte contraddetta nelle diverse sommarie informazioni e infine per l’infondatezza cristallizzata nel provvedimento di archiviazione. La Suprema Corte evidenzia come questi elementi non possano costituire, di per sé, prova della volontà calunniatrice né della sicura falsità delle accuse. Il Tribunale aveva valorizzato “minimali contraddizioni” tra le dichiarazioni della denunciante, senza considerare che il solo carattere mutevole o la progressione delle dichiarazioni accusatorie non ne dimostrano la falsità. La giurisprudenza consolidata chiarisce infatti che quando la prova della colpevolezza si fonda esclusivamente su elementi di carattere logico (come specificazioni o parziali modifiche delle accuse) o di segno negativo (come la mancanza di riscontri), non è possibile ritenere automaticamente formata la prova della volontà calunniatrice. La valutazione delle dichiarazioni nei reati sessuali Un passaggio particolarmente rilevante della motivazione riguarda la specificità delle denunce di violenza sessuale. La Cassazione richiama la consolidata giurisprudenza secondo