Post sui social e diffamazione: la Cassazione tutela la critica politica e dichiara i reati prescritti

Una recente pronuncia della Suprema Corte chiarisce i confini tra libertà di espressione e diffamazione online, annullando una condanna per vizi di motivazione e intervenuto decorso della prescrizione. Con la sentenza n. 5359/2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la decisione con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna di un cittadino per il reato di diffamazione aggravata a mezzo social network, previsto dall’art. 595, commi 1 e 3, c.p. La vicenda traeva origine da alcuni commenti pubblicati su gruppi Facebook e sul profilo personale dell’imputato, in relazione a notizie di stampa riguardanti procedimenti giudiziari a carico di soggetti che rivestivano ruoli pubblici in un ente locale. I commenti, redatti nella forma tipica del dibattito politico online — interrogativi retorici, ironia, riferimenti a fatti riportati dall’informazione locale — erano stati ritenuti dai giudici di merito lesivi della reputazione di alcune persone. Il primo elemento di criticità individuato dalla Cassazione riguarda proprio la formulazione del capo d’imputazione. La Corte ha rilevato come l’editto accusatorio descrivesse le condotte in continuità narrativa, trattando di fatto il reato di diffamazione — che ha natura istantanea e si consuma nel momento preciso della pubblicazione — come se si trattasse di un reato permanente, indicando un arco temporale di quasi un anno. Questa impostazione ha generato una catena di equivoci nelle decisioni di merito, che si sono trovate costrette a ricostruire autonomamente la distinzione tra le singole condotte per poter pronunciare le condanne e le assoluzioni parziali. Il vizio della motivazione apparente Una volta individuata la corretta collocazione temporale dei singoli episodi — con date di pubblicazione che la Cassazione ha ricavato direttamente dagli atti processuali, correggendo un errore materiale in cui erano incorsi sia il Tribunale che la Corte d’appello — la pronuncia si è addentrata nell’analisi dei vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il risultato è netto: la motivazione della Corte d’appello, pur articolata su trentaquattro pagine, viene definita “al limite dell’apparenza”. Le prime dieci pagine si risolvevano nel riassunto della sentenza di primo grado, le successive diciassette nella trascrizione integrale dei motivi di appello, mentre alle effettive ragioni della decisione erano dedicate pochissime pagine dal contenuto apodittico e lacunoso. La Suprema Corte ha censurato in particolare due omissioni fondamentali. La prima è la mancata valutazione del contesto in cui le espressioni erano state pronunciate: i post non erano stati esaminati nella loro collocazione reale all’interno di thread di discussione pubblica su vicende di interesse locale, né erano stati letti in relazione agli articoli di stampa che li avevano originati. In assenza di questa contestualizzazione, le affermazioni sul carattere “palesemente diffamatorio” e dalla “portata indiscutibilmente denigratoria e offensiva” dei commenti risultavano del tutto assertive, prive di qualsiasi ragionamento a sostegno. La seconda omissione riguardava la scriminante del diritto di critica: la Corte d’appello si era limitata a escluderla per mancata prova della verità del fatto, senza però specificare quale fosse il fatto da provare, né illustrare le ragioni per cui erano stati disattesi elementi istruttori che sembravano deporre nel senso di un fondamento fattuale delle osservazioni dell’imputato. Il diritto di critica e di satira: i principi della giurisprudenza La sentenza n. 5359/2026 ricostruisce con precisione il quadro ermeneutico consolidato in materia di diffamazione e libertà di espressione, richiamando i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il punto di partenza è la necessità di bilanciare la tutela dell’onore e della reputazione — presidiate dall’art. 595 c.p. — con la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, pur prendendo le mosse da fatti veri o da una convinzione incolpevole della loro veridicità, non richiede la stessa rigorosa obiettività della cronaca giornalistica: la critica ha per natura carattere congetturale e soggettivo, sicché non può pretendersi che sia asettica e priva di toni aspri o polemici. Sono dunque scriminati i commenti ironici, le iperboli, il linguaggio figurato o gergale, purché proporzionati all’opinione espressa e funzionali alla tutela di interessi e valori ritenuti compromessi (Cass. pen. Sez. I, n. 36045 del 13/06/2014, Rv. 261122; Cass. pen. Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, Rv. 270284). Con specifico riguardo alla critica politica — che è quella più direttamente in gioco quando oggetto dei commenti sono soggetti che esercitano funzioni pubbliche — la Corte ribadisce che la diffusione di giudizi negativi sull’operato di amministratori pubblici costituisce legittimo esercizio del diritto di cui all’art. 51 c.p. a condizione che la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale fine a se stesso (Cass. pen. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964-02; Cass. pen. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909-01). La stessa Corte EDU ha recentemente ribadito che i soggetti pubblici che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti a limiti di critica più ampi rispetto ai privati (Corte EDU, Sez. 5, 6 novembre 2025, Baena Salamanca c. Spagna). Ne consegue che il giudice di merito, di fronte a post pubblicati su social network in commento a notizie di stampa, avrebbe dovuto prioritariamente accertare: da un lato, se i commenti fossero strettamente aderenti alle notizie riportate o ne travalicassero il contenuto introducendo fatti storici non veritieri; dall’altro, se le espressioni utilizzate — pur colorite o ironiche — trascendessero il perimetro della critica per tramutarsi in un attacco personale slegato da qualsiasi base fattuale. Nessuna di queste verifiche era presente nella sentenza impugnata. La prescrizione: calcolo e conseguenze processuali Annullata la sentenza per vizio di motivazione, la Cassazione ha proceduto a rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione di tutti i residui reati, in assenza di elementi che potessero giustificare una pronuncia nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. Il calcolo è preciso. Il termine massimo di prescrizione per il reato di diffamazione aggravata è pari a sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. A questo termine si aggiungono 208 giorni