Infortuni a scuola durante l’educazione fisica: quando la scuola risponde e quando no

La Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni subiti da uno studente nel corso di una partita di pallavolo: tra vigilanza del precettore, rischio sportivo e caso fortuito Una studentessa minorenne riportava una lesione all’occhio destro nel corso di una partita di pallavolo disputata durante l’ora di educazione fisica. Un compagno di classe, non riuscendo a ricevere il pallone con le mani, lo aveva respinto istintivamente con il piede, colpendo la ragazza al volto. I genitori della minore convenevano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, sostenendo che l’insegnante presente avesse omesso di vigilare adeguatamente sugli alunni e chiedendo il risarcimento dei danni, quantificati in oltre ottantacinquemila euro. Il Tribunale di Ancona e, successivamente, la Corte d’appello rigettavano la domanda. La questione giungeva infine dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, che con l’ordinanza n. 4945/2026 della Terza Sezione civile, pubblicata il 5 marzo 2026, ha confermato l’esclusione di ogni responsabilità in capo all’istituto scolastico. Il quadro normativo: tre diverse fonti di responsabilità invocate La vicenda ruotava attorno a tre distinte norme del codice civile, ciascuna capace, in astratto, di fondare un obbligo risarcitorio a carico della scuola. L’art. 1218 c.c. disciplina la responsabilità contrattuale per inadempimento: il rapporto tra istituto scolastico e studente, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza, ha natura contrattuale, con la conseguenza che la scuola è tenuta a garantire l’integrità fisica degli alunni durante le attività didattiche. L’art. 2048, secondo comma, c.c. prevede invece la responsabilità dei precettori per i danni cagionati dai loro allievi a terzi, nel tempo in cui questi si trovano sotto la loro vigilanza: si tratta di una presunzione relativa di colpa, che può essere vinta fornendo la prova liberatoria. L’art. 2050 c.c., infine, disciplina la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, stabilendo che chi cagiona danno nello svolgimento di un’attività che per sua natura o per i mezzi impiegati rende probabile il verificarsi di eventi lesivi è tenuto al risarcimento, salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La responsabilità del precettore ex art. 2048 c.c.: la presunzione e i suoi limiti Il cuore del primo motivo di ricorso investiva la corretta applicazione dell’art. 2048, secondo comma, c.c. La Cassazione ribadisce, in linea con l’orientamento consolidatosi a partire dal pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 27/06/2002, n. 9346), che questa norma non configura una responsabilità oggettiva né a carico dell’allievo né a carico del precettore. Essa richiede, quale fatto costitutivo, che il danno sia conseguenza di un fatto illecito commesso dallo studente nel tempo in cui si trova sotto vigilanza. Ne deriva che l’onere della prova grava sul danneggiato, il quale deve dimostrare che l’evento lesivo sia stato causato da una condotta illecita dell’alunno: solo a quel punto sorge, a carico del precettore, la presunzione di responsabilità per omessa vigilanza, superabile con la prova contraria (Cass., sez. 6 – 3, 15/09/2020, n. 19110). Fondamentale, in questo contesto, è la distinzione tra condotta di gioco lecita e condotta illecita. La Corte ricorda un principio già affermato in plurime pronunce: non può essere considerata illecita la condotta sportiva che provochi un danno qualora essa si inserisca nel normale svolgimento della partita, senza intento lesivo e senza un grado di violenza incompatibile con il contesto ambientale e con l’età dei partecipanti (Cass., sez. 3, nn. 15321/2003, 6844/2016, 1322/2016, 14355/2018, 7951/2020). La responsabilità sorge invece allorché l’atto sia compiuto con lo scopo specifico di ledere oppure sia connotato da una violenza del tutto estranea alle dinamiche fisiologiche del gioco. L’accertamento in fatto: il pallone calciato rientra nell’alea normale del gioco Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato che il pallone era stato calciato istintivamente dal compagno di classe nel corso di una normale azione di gioco, senza intento lesivo e senza una violenza incompatibile con il contesto, trattandosi di minori che giocavano a pallavolo in palestra durante le ore scolastiche. L’evento era stato, in sostanza, repentino e accidentale, rientrante nell’alea normale di quella specifica attività sportiva. Su questo accertamento di fatto la Corte di cassazione non può intervenire, poiché non è oggetto di censura per violazione di legge bensì di valutazione delle prove, rimessa al giudice di merito. Pertanto, il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto alla prova liberatoria che consente all’istituto scolastico di escludere la propria responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., la Corte ricorda che essa richiede la dimostrazione: dell’adozione preventiva di adeguate misure organizzative (Cass., sez. 3, n. 916/1999); dell’esercizio della vigilanza nella misura dovuta; dell’adozione di misure disciplinari idonee a prevenire situazioni di pericolo; e infine della imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa (Cass., sez. 3, n. 5668/2001). Tutti questi elementi erano stati positivamente accertati dai giudici di merito, con la conseguenza che la prova liberatoria doveva considerarsi raggiunta. La pallavolo scolastica non è attività pericolosa: esclusa la responsabilità ex art. 2050 c.c. Il secondo motivo di ricorso investiva la qualificazione della pallavolo come attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., norma che, come detto, prevede un regime di responsabilità aggravata per le attività che rendano probabile il verificarsi di eventi lesivi. La Cassazione conferma l’infondatezza della censura richiamando il principio per cui il giudizio sulla pericolosità di un’attività — quando non espressamente qualificata come tale dal legislatore — è rimesso alla valutazione insindacabile del giudice di merito, purché correttamente motivata (Cass., sez. 3, nn. 4545/2019, 1195/2007, 10268/2015). In via generale, l’attività sportiva non è pericolosa, potendo ricevere tale qualificazione soltanto quando presenti caratteristiche intrinseche di rischio elevato o passaggi di particolare difficoltà tecnica: la Corte cita, a titolo esemplificativo, il caso del rafting (Cass., sez. 3, n. 26860/2023; Cass., sez. 6 – 3, n. 18903/2017). La pallavolo praticata in palestra durante l’ora di educazione fisica si inscrive, al contrario, in un contesto ludico-educativo che la Corte valorizza anche alla luce del nuovo ultimo comma dell’art. 33 Cost., introdotto dalla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva (Cass., sez. 3, n.