Il direttore dell’ufficio postale che svuota i libretti dei clienti risponde di peculato

La Cassazione consolida il principio: chi gestisce il risparmio postale è incaricato di pubblico servizio. Il reato non è appropriazione indebita, ma peculato. C’è qualcosa di particolarmente odioso in certi reati. Non tanto per l’entità economica del danno, che pure può essere rilevante, quanto per il modo in cui vengono commessi: approfittando della fiducia di persone anziane, che affidano i propri libretti di risparmio o le proprie carte a chi, per ruolo istituzionale, dovrebbe tutelarle. È esattamente questo lo scenario che ha dato origine alla vicenda esaminata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con la sentenza R.G.N. 29803/2024, decisa il 5 febbraio 2026 e depositata il 5 marzo 2026. Un direttore di ufficio postale, nel corso di alcuni anni, si era appropriato di ingenti somme di denaro — per un importo complessivo di quasi centomila euro — prelevandole dai libretti di risparmio postale e dai conti correnti di alcuni clienti. Questi ultimi, persone di età avanzata, gli avevano consegnato i propri libretti o i codici delle proprie carte per eseguire alcune operazioni bancarie ordinarie, riponendo in lui piena fiducia. L’imputato ne aveva approfittato sistematicamente, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, reiterando le condotte appropriative per oltre tre anni. Peculato o appropriazione indebita? Il nodo della qualifica soggettiva Il punto giuridico centrale della vicenda è uno dei più dibattuti nella giurisprudenza penale degli ultimi anni: il dipendente di Poste Italiane S.p.A. addetto ai servizi di bancoposta riveste o meno la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 314 del codice penale? La risposta a questa domanda è decisiva, perché dal suo accertamento dipende la qualificazione del fatto come peculato — reato ben più grave, punito con la reclusione da quattro a dieci anni e dieci anni e sei mesi — oppure come mera appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p., assoggettata a un trattamento sanzionatorio significativamente più mite. La difesa aveva sostenuto, con argomenti non privi di una loro logica, che l’imputato non avesse operato nell’esercizio di un’attività pubblicistica, bensì come soggetto privato che aveva abusato della fiducia accordatagli dai clienti. In questa prospettiva, le condotte sarebbero state riconducibili all’appropriazione indebita aggravata, con l’ulteriore conseguenza — di non poco momento — dell’integrale decorso dei termini di prescrizione. La soluzione delle Sezioni Unite: il risparmio postale è un pubblico servizio Sul contrasto interpretativo che da anni divideva le sezioni della Corte di cassazione — un orientamento riconosceva la natura pubblicistica dell’attività, un altro la negava anche per la raccolta del risparmio postale — erano intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 34036 del 29 maggio 2025 (caso Prete, Rv. 288731-01 e 288731-02), che ha definitivamente composto il conflitto. Le Sezioni Unite hanno statuito che la raccolta del risparmio postale — vale a dire la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. — costituisce prestazione di un pubblico servizio. Questa conclusione discende dalla peculiare struttura normativa dell’attività: si tratta di un servizio erogato in condizioni di parità, continuità e obbligatorietà, il cui contenuto è regolato da provvedimenti conformativi con vincoli di prezzo imposti all’erogatore e con recessività dello scopo di profitto rispetto a quello di erogazione. Non è la forma privatistica dei contratti stipolati con i clienti a mutare la natura pubblicistica del servizio, perché quei contratti sono soltanto strumenti operativi di un modulo organizzativo normativamente istituito. Ne consegue che l’operatore di Poste Italiane S.p.A. addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale — e in particolare dei libretti di risparmio postale e dei buoni postali fruttiferi — riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio quando opera nello svolgimento di tale attività. La base normativa di riferimento è l’art. 2, comma 1, lett. b), del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), letto in combinato con l’art. 12 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) e con il d.m. 5 ottobre 2020, che ribadisce come il risparmio postale costituisca servizio di interesse economico generale. Il possesso qualificato “per ragione di ufficio”: un criterio interpretativo consolidato La difesa aveva anche sostenuto, con un motivo aggiunto depositato a gennaio 2026 in prossimità dell’udienza, che l’imputato non si fosse appropriato delle somme nell’esercizio delle proprie funzioni pubblicistiche, bensì quale mero detentore degli strumenti di movimentazione che i clienti gli avevano consegnato fiduciariamente. In altri termini: non avrebbe agito come incaricato di pubblico servizio, ma come mandatario dei clienti che lo avevano abilitato ad operare sui loro conti. La Cassazione respinge anche questo argomento, richiamando un principio del tutto consolidato in tema di peculato: il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non coincide necessariamente con la competenza funzionale specifica del soggetto pubblico. È sufficiente che il rapporto di servizio abbia consentito all’agente di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel pubblico servizio anche la sola occasione per tale comportamento (si vedano, tra le molte, Cass. pen. Sez. VI, n. 33254 del 19/05/2016, Rv. 267525-01; Sez. VI, n. 11741 del 27/01/2023, Rv. 284578-01). Il rapporto di impiego con Poste Italiane S.p.A. consente al dipendente di avere accesso alla cassa dell’istituto postale, alla banca dati informativa e di compiere operazioni in relazione al denaro depositato sui libretti postali: è questa disponibilità giuridica, per ragione dell’ufficio, a fondare la fattispecie di peculato. La consegna fiduciaria dei libretti e dei codici da parte dei clienti ha agevolato la commissione del reato, ma non ne ha costituito il presupposto giuridico: esso preesisteva, radicato nel ruolo istituzionale dell’imputato. Le dichiarazioni rese in sede di ispezione interna: quando non vale l’art. 220 disp. att. c.p.p. Un secondo tema di rilievo affrontato dalla sentenza riguarda l’utilizzabilità processuale delle dichiarazioni parzialmente ammissive rese dall’imputato in occasione di un accertamento ispettivo condotto internamente dall’ufficio postale. La difesa aveva sostenuto che tali dichiarazioni fossero inutilizzabili ai sensi degli artt. 63 e 191