La segnalazione in “sofferenza” alla Centrale dei Rischi non può fondarsi sul semplice inadempimento

La Cassazione ribadisce che la banca è tenuta a verificare la reale situazione patrimoniale del debitore prima di procedere alla segnalazione Può una banca segnalare un cliente alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia soltanto perché non ha pagato alcune rate di un contratto di leasing? La risposta della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5593/2026 della Prima Sezione Civile, è netta: no. Il semplice inadempimento contrattuale non è sufficiente a giustificare una segnalazione a sofferenza, e chi subisce tale segnalazione illegittima ha diritto al risarcimento del danno. Si tratta di un principio di grande rilevanza pratica, che tocca da vicino la vita delle imprese e dei privati cittadini nei loro rapporti con il sistema bancario. Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava due società commerciali che avevano convenuto in giudizio un istituto di credito (operante nel settore del leasing, poi confluito in un grande gruppo bancario nazionale), lamentando di aver subito danni gravissimi — quantificati in oltre due milioni e mezzo di euro — a seguito di una segnalazione ritenuta illegittima. La segnalazione era avvenuta nel contesto di una vicenda più ampia: le parti si trovavano in lite per un’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un debito da leasing, e nel corso delle trattative per una possibile transazione la banca aveva proceduto alla segnalazione senza che la situazione patrimoniale del debitore fosse stata adeguatamente valutata. Cos’è la Centrale dei Rischi e perché è così importante Per comprendere la portata della decisione, è necessario chiarire cosa sia la Centrale dei Rischi e quali effetti concreti produca. Si tratta di un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia — istituito dalla delibera del CICR del 29 marzo 1994 e disciplinato dagli artt. 53, 67, 108 e 170 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) — nel quale le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare i crediti vantati nei confronti dei propri clienti, classificandoli in diverse categorie di rischio. La classificazione più grave, e quella al centro del caso in esame, è quella delle cosiddette “sofferenze”: essa indica che il debitore si trova in uno stato di insolvenza o in una condizione a essa assimilabile. Le conseguenze pratiche di tale classificazione sono devastanti per chi la subisce: l’iscrizione in Centrale dei Rischi come soggetto in sofferenza comporta, di norma, la preclusione dell’accesso al credito bancario, la revoca degli affidamenti esistenti e, più in generale, una perdita di reputazione commerciale e finanziaria difficilmente rimediabile nel breve periodo. Il principio giuridico affermato dalla Cassazione: il mero inadempimento non basta La questione giuridica al cuore della controversia riguarda il presupposto necessario affinché la banca possa legittimamente procedere alla segnalazione a sofferenza. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza che è stata ora cassata, aveva ritenuto sufficiente il mero inadempimento: il mancato pagamento dei canoni di leasing, per un importo di circa 41.000 euro nel periodo compreso tra il gennaio 2003 e l’ottobre 2004, era stato considerato di per sé idoneo a fondare la segnalazione. La Prima Sezione Civile della Cassazione ha invece ribadito — con richiamo esplicito al proprio orientamento consolidato e all’intenzione di darvi continuità — che per qualificare un credito come “in sofferenza” è necessario che il debitore versi in uno stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, oppure in situazioni sostanzialmente equivalenti. La nozione di insolvenza rilevante, come si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia sulla base delle direttive del CICR, non coincide con quella dell’insolvenza fallimentare: essa non presuppone l’incapienza totale o la definitiva irrecuperabilità del credito, ma richiede pur sempre una valutazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave e non transitoria difficoltà economica. In questo solco si collocano le precedenti pronunce richiamate dalla Corte (Cass. n. 26361/2014 e n. 31921/2019), che la sentenza in commento conferma e consolida ulteriormente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva del tutto omesso di verificare se la società segnalata versasse effettivamente in gravi difficoltà economiche, limitandosi a riscontrare l’esistenza del debito scaduto. Questo vizio di motivazione, qualificato come violazione della disciplina regolante la Centrale dei Rischi, ha portato all’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata. Il danno da segnalazione illegittima si estende anche alle società collegate Un profilo particolarmente interessante della decisione riguarda la posizione della società collegata alla segnalata, che aveva subito un danno autonomo e distinto: un istituto di credito terzo le aveva negato la concessione di un mutuo proprio in ragione della segnalazione della sua affiliata. La Corte d’Appello aveva escluso la legittimazione attiva di questo soggetto, ritenendo irrilevante la mera identità della compagine sociale in assenza di documentata attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. La Cassazione ha invece ritenuto fondati anche i motivi di ricorso afferenti a questo profilo, osservando che la Corte territoriale aveva omesso di tener conto di un elemento decisivo: la comunicazione con cui un istituto bancario terzo aveva espressamente negato il mutuo alla collegata, indicando come causa proprio la segnalazione della società affiliata alla Centrale dei Rischi. Questo dato documentale dimostrava l’esistenza di un chiaro nesso causale tra la condotta della banca convenuta e il danno patrimoniale subito dalla collegata. La domanda risarcitoria di quest’ultima non era quindi fondata su un mero collegamento societario, bensì su un proprio diritto autonomo derivante da un danno diretto e specifico, qualificabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. come danno ingiusto conseguente ad un fatto illecito. Le implicazioni pratiche per imprese e professionisti La pronuncia in esame ha implicazioni concrete di grande rilievo per chiunque intrattenga rapporti con il sistema bancario. Per le imprese, essa significa che il mero ritardo o inadempimento nel pagamento di un debito non legittima automaticamente la banca a procedere con la segnalazione a sofferenza: la banca è tenuta a svolgere una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, acquisendo elementi di conoscenza adeguati (bilanci, perizie, documentazione contabile) prima di procedere. Una segnalazione avventata o basata sul semplice inadempimento espone l’istituto di credito a responsabilità risarcitoria per i danni conseguenti, anche di notevole entità.