Maternità surrogata e diritti del figlio: la Cassazione chiede alle Sezioni Unite una risposta definitiva

L’adozione in casi particolari è ancora uno strumento adeguato per tutelare il minore nato da GPA? La Prima Sezione civile rimette la questione alla massima sede, aprendo uno scenario inedito nel diritto della filiazione. Con l’ordinanza interlocutoria n. 5656/2026, pubblicata il 12 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione — presieduta dalla presidente Maria Acierno — ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Al centro della vicenda vi è la richiesta di trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell’atto di nascita formato in Ucraina di un minore venuto al mondo attraverso la pratica della gestazione per sostituzione — comunemente indicata con l’acronimo GPA — nel pieno rispetto delle leggi del paese straniero. Il ricorrente maschile è il padre genetico del bambino; il gamete femminile è stato fornito da donatrice anonima e l’embrione, formato in vitro, è stato impiantato in una donna portatrice. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Bari avevano rigettato la domanda, confermando il rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile sulla base della contrarietà della GPA ai principi di ordine pubblico internazionale. Il rifiuto di trascrizione e il percorso processuale. La coppia ricorrente aveva inizialmente proposto opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art. 95 del d.p.r. n. 396 del 2000, sostenendo che il controllo amministrativo avrebbe dovuto limitarsi alla legittimità formale dell’atto e alla sua corrispondenza alla lex loci. La Corte d’Appello di Bari, nell’esaminare il reclamo, aveva invece precisato che il canale processuale corretto — quando il riconoscimento dello status filiationis avviene mediante trascrizione di un atto formato all’estero — è quello previsto dall’art. 67 della legge n. 218 del 1995, con azione diretta alla Corte d’Appello in unico grado. La Prima Sezione della Cassazione ha chiarito che questa divergenza di iter comporta soltanto la necessità di riqualificare la domanda, senza poter restringere il perimetro dell’accertamento giudiziale: qualunque sia la via processuale seguita, il giudice è sempre chiamato a verificare se l’atto straniero sia compatibile con i principi di ordine pubblico internazionale del nostro ordinamento. L’ordine pubblico internazionale e il divieto penale di GPA. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento è ormai consolidato. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 38162 del 2022, avevano già ribadito che la gestazione per sostituzione è contraria al complesso dei principi di ordine pubblico internazionale, in quanto gravemente lesiva della dignità della donna e del minore. Tale contrarietà non viene meno per il solo fatto che il padre committente sia il genitore genetico, né per la corrispondenza alla lex loci o per la gratuità e finalità solidaristica della pratica. A questo orientamento si è aggiunto, nel 2024, un ulteriore inasprimento della disciplina penale: la legge n. 169 del 2024 ha esteso la perseguibilità del reato previsto dall’art. 12 della legge n. 40 del 2004 anche a chi ricorra alla GPA all’estero, ampliando la responsabilità delle persone adulte coinvolte senza tuttavia intervenire sulla posizione giuridica del minore già nato. I limiti strutturali dell’adozione in casi particolari. Il punto cruciale dell’ordinanza n. 5656/2026 è la messa in discussione dell’adeguatezza dello strumento tradizionalmente indicato come soluzione di bilanciamento: l’adozione in casi particolari ex art. 44, lettera d), della legge n. 184 del 1983. La Corte rileva che questo istituto presenta un difetto strutturale insuperabile: la costituzione dello status è rimessa all’esclusiva iniziativa del genitore intenzionale e presuppone che la sua volontà di adottare permanga fino alla conclusione del procedimento. Il minore non ha alcuna legittimazione ad azionare in proprio il procedimento, né vi sono strumenti che tutelino il bambino nell’ipotesi in cui il genitore sociale cambi idea, deceda o la coppia si separi prima del perfezionamento dell’adozione. Di fronte a un rifiuto del genitore intenzionale, il minore si trova privo di qualsiasi diritto alla costituzione del rapporto di filiazione, in una condizione di permanente precarietà giuridica. La sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025 e il principio di unicità dello stato di figlio. L’ordinanza in esame si inserisce in un dialogo serrato tra la Cassazione e la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 68 del 2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non consentiva, al nato in Italia da procreazione medicalmente assistita praticata all’estero, di essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale. In quella pronuncia — che si pone in continuità con le sentenze nn. 32 e 33 del 2021 — la Corte ha ribadito l’inadeguatezza dell’adozione in casi particolari come strumento di tutela piena, e ha richiamato con forza il principio dell’unicità dello stato di figlio sancito dall’art. 315 del codice civile, a norma del quale “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Questo principio non è soltanto il fondamento assiologico della riforma della filiazione introdotta con il d.lgs. n. 154 del 2013, ma il criterio ermeneutico alla luce del quale deve essere letta l’intera disciplina della filiazione. La Corte Costituzionale ha tuttavia precisato che il riconoscimento automatico dello status, ritenuto costituzionalmente necessario per i casi di omogenitorialità femminile da PMA, non può applicarsi ai casi di GPA, per i quali rimane imprescindibile un bilanciamento giudiziale. Il paradigma dei figli nati da incesto come modello analogico. È qui che l’ordinanza n. 5656/2026 introduce una prospettiva del tutto nuova. La Prima Sezione rileva una significativa omogeneità strutturale tra la fattispecie del figlio nato da GPA e quella del figlio nato da genitori tra i quali sussiste un vincolo di consanguineità. In entrambi i casi vi è un rilievo penale della condotta procreativa e la necessità di operare un bilanciamento rigoroso nella definizione del perimetro dei diritti del nato. L’ordinamento conosce già, per i figli incestuosi, un modello di costituzione giudiziale dello status filiationis che non avviene in forma automatica ma previo accertamento del giudice: l’art. 251 del codice civile consente il riconoscimento previa autorizzazione del giudice, con riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio; l’art. 278 c.c. consente al figlio stesso, se minore, di agire con l’assistenza