Il condomino che si distacca dal riscaldamento centralizzato può essere obbligato a pagare anche le spese di gestione: la Cassazione fa chiarezza

La Corte Suprema ricompone il contrasto giurisprudenziale e afferma la validità delle clausole regolamentari contrattuali che impongono il contributo alle spese di esercizio anche alle unità distaccate dall’impianto comune Quante volte, nella vita condominiale, nasce il conflitto tra chi vuole distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato e il resto del condominio? È uno dei temi più dibattuti e, per anni, anche uno dei più incerti dal punto di vista giuridico. Con la pronuncia n. 6618/2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha offerto un quadro interpretativo organico e definitivo, componendo un annoso contrasto tra orientamenti divergenti della stessa Corte. Il punto di partenza è la norma: l’art. 1118, quarto comma, del Codice civile, introdotto dalla legge n. 220 del 2012 (la cosiddetta “riforma del condominio”), riconosce espressamente al condomino il diritto di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento o di raffreddamento centralizzato. Non si tratta, però, di un diritto senza limiti. La legge lo subordina a una condizione precisa: il distacco non deve determinare notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto né aggravi di spesa per gli altri condòmini. L’onere di dimostrare che tali pregiudizi non si verificano grava sul condomino che intende distaccarsi, attraverso una preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l’assemblea condominiale autorizzi autonomamente il distacco. Solo spese di conservazione o anche spese di gestione? Il cuore del problema Il nodo giuridico che la sentenza n. 6618/2026 risolve non riguarda tanto la legittimità del distacco in sé, ma ciò che avviene dopo: quali spese è tenuto a pagare il condomino che si è legittimamente distaccato dall’impianto comune? La risposta che la legge fornisce in via generale è chiara: il condomino distaccato rimane obbligato a sostenere le sole spese di conservazione dell’impianto, come ad esempio quelle per la sostituzione della caldaia, poiché l’impianto centralizzato è pur sempre un bene di proprietà comune al quale egli potrebbe in futuro riallacciare la propria unità immobiliare. Questa è la regola legale ricavabile dagli artt. 1118 e 1123 c.c., quest’ultimo dedicato ai criteri di ripartizione delle spese condominiali in proporzione all’uso e alla proprietà dei beni comuni. Ma cosa accade quando il regolamento di condominio — di natura contrattuale, cioè approvato all’unanimità da tutti i condòmini — prevede qualcosa di diverso? Può esso imporre al condomino distaccato non solo le spese di conservazione, ma anche quelle di gestione corrente dell’impianto termico, vale a dire i costi di esercizio come il combustibile e la manutenzione ordinaria? Il contrasto giurisprudenziale e la soluzione adottata dalla Corte Per anni, su questa domanda si sono confrontati due orientamenti opposti all’interno della stessa Cassazione. Da un lato, una corrente riteneva nulla qualsiasi clausola regolamentare che imponesse al condomino rinunciante di contribuire alle spese per l’uso dell’impianto, in aggiunta a quelle di conservazione. Dall’altro, un diverso indirizzo affermava invece la piena legittimità di tali clausole contrattuali, in quanto espressione dell’autonomia negoziale dei condòmini, consentita dalla stessa norma codicistica. La sentenza n. 6618/2026 aderisce a quest’ultimo orientamento, già tracciato dalla Seconda Sezione con l’ordinanza n. 28051 del 2018 e confermato dalla pronuncia n. 3060 del 2020. Il ragionamento della Corte è il seguente: la regola che limita l’obbligo del condomino distaccato alle sole spese di conservazione non costituisce una norma imperativa inderogabile, imposta da vincoli pubblicistici legati all’efficienza energetica o alla tutela ambientale. Si tratta, invece, di una disciplina dispositiva, che i condòmini possono liberamente modificare mediante una convenzione unanime, trasfusa in un regolamento condominiale di natura contrattuale. Di conseguenza, la clausola regolamentare che obblighi il condomino rinunciante a contribuire anche alle spese di gestione dell’impianto — purché non gli imponga un divieto assoluto di distaccarsi — è pienamente valida ed efficace. La distinzione fondamentale: divieto di distacco vs. obbligo di contribuire alle spese È essenziale cogliere il confine tracciato dalla Corte, perché determina la validità o la nullità della clausola regolamentare. La sentenza ribadisce con fermezza che è nulla la disposizione del regolamento — o la delibera assembleare che vi dia attuazione — che vieti in radice al condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato, anche quando il distacco non causerebbe alcun squilibrio o aggravio per gli altri. Un tale divieto assoluto contrasta con la disciplina inderogabile dell’art. 1118, quarto comma, c.c. e con le norme sovraordinate poste a tutela del risparmio energetico — tra cui l’art. 26, quinto comma, della legge n. 10 del 1991 e l’art. 9, quinto comma, del d.lgs. n. 102 del 2014 — ed è perciò nullo o non meritevole di tutela. Ben diversa è la situazione in cui il regolamento contrattuale si limiti a stabilire che, pur essendo il distacco consentito, il condomino rinunciante continui a partecipare alle spese di gestione del servizio comune. In questo caso la clausola non comprime il diritto individuale del condomino, ma disciplina soltanto la ripartizione degli oneri economici, nell’esercizio dell’autonomia negoziale che l’art. 1123 c.c. espressamente ammette mediante convenzione. Le implicazioni pratiche per i condòmini e per i professionisti del settore Questa pronuncia ha conseguenze concrete e immediate per chiunque viva in condominio o gestisca controversie condominiali. Per il condomino che intende distaccarsi dall’impianto di riscaldamento, la sentenza conferma che il diritto al distacco è garantito dalla legge e non può essere soppresso dal regolamento. Tuttavia, prima di procedere, è indispensabile verificare attentamente il contenuto del regolamento condominiale: se esso ha natura contrattuale e prevede l’obbligo di contribuire alle spese di gestione anche per le unità distaccate, tale obbligo sarà vincolante e il condomino non potrà sottrarsi al pagamento di quella quota. Per gli amministratori di condominio, la sentenza offre un criterio interpretativo preciso: le clausole del regolamento contrattuale che impongono contributi alle spese di gestione alle unità distaccate devono essere applicate; quelle che invece vietano tout court il distacco sono nulle e non vanno eseguite. Per gli avvocati e i consulenti legali, la pronuncia n. 6618/2026 fornisce un solido argomento per risolvere le controversie in atto, sgombrando il campo dall’incertezza generata dai precedenti contrasti giurisprudenziali. Conclusione La sentenza n. 6618/2026 della Cassazione rappresenta un punto fermo nel diritto condominiale: il condomino ha il diritto di distaccarsi dall’impianto centralizzato,