50.000 euro per discriminazione: quando il giudice mette un prezzo alla dignità sul lavoro

Una dirigente licenziata in gravidanza ottiene il reintegro e un risarcimento complessivo che supera i 160.000 euro. La sentenza del Tribunale di Treviso segna un punto fermo sulla tutela antidiscriminatoria e sulla funzione deterrente del risarcimento. Cinquantamila euro per il danno da discriminazione. Centododici mila euro per le retribuzioni arretrate. Più una somma per il danno biologico da stress. Il conto totale supera i 160.000 euro e grava su chi ha scelto di licenziare una dirigente mentre era in stato di gravidanza, costruendo attorno a quel licenziamento una serie di contestazioni disciplinari che il Tribunale di Treviso ha smontato una per una. La sentenza emessa nella causa R.G. n. 244/2025 non è soltanto la storia di un licenziamento illegittimo: è la misura concreta di quanto può costare, oggi, la discriminazione di genere in azienda. Il caso: un licenziamento che non regge Una dirigente con ruolo apicale in una società a conduzione familiare viene licenziata durante la gravidanza. Le contestazioni disciplinari poste a fondamento del recesso sono due: l’utilizzo della carta di credito aziendale per spese personali e il presunto sovraccarico del magazzino di una società del gruppo. Il giudice le esamina entrambe applicando il parametro normativo corretto e giunge alla medesima conclusione: nessuna delle due integra quella “colpa grave” che, ai sensi del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità e paternità), costituisce l’unica condizione che consente di licenziare una lavoratrice durante la gestazione e fino al compimento di un anno di vita del bambino. Non si tratta di un cavillo formale. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è una delle tutele più robuste del nostro ordinamento, presidio diretto della Costituzione (artt. 31 e 37) e del diritto dell’Unione Europea. Superarlo richiede la prova di una condotta di eccezionale gravità, non la semplice allegazione di inadempimenti aziendali. Contestazioni smontate: la carta di credito e il magazzino Sul primo addebito — l’uso personale della carta di credito aziendale — il Tribunale accerta che quella prassi era ampiamente tollerata all’interno del gruppo familiare che controllava la società, avallata nel tempo dagli stessi vertici aziendali. La dirigente, peraltro, si era attenuta al plafond concordato: la somma contestata, detratte le voci espressamente escluse dall’accordo, risulta inferiore al limite stabilito. Non c’è colpa, figuriamoci colpa grave, in chi si comporta esattamente come facevano tutti gli altri, con il tacito consenso di chi adesso contesta. Sul secondo addebito — il sovraccarico del magazzino — il difetto è ancora più radicale: la contestazione è generica. Non specifica quali azioni o omissioni avrebbe posto in essere la dirigente, non chiarisce in cosa consistesse la sua negligenza, non indica quale condotta diligente avrebbe dovuto tenere. Il Tribunale, richiamando Cass. n. 19632/2018, ribadisce che la genericità della contestazione disciplinare non è un vizio sanabile: essa preclude al lavoratore una difesa adeguata e rende illegittimo il licenziamento che su quella contestazione si fonda. La discriminazione: dal caffè alle frasi sui “compiti delle donne” Fin qui si è parlato di illegittimità del licenziamento. Ma il Tribunale va oltre e accerta qualcosa di più grave: il carattere discriminatorio dell’intera vicenda. La dirigente aveva documentato una serie di comportamenti subiti in ambito lavorativo da parte dell’amministratore delegato della società: l’obbligo di servire il caffè durante le riunioni aziendali “in quanto donna”, dichiarazioni pubbliche tese a sminuirne il ruolo professionale con espliciti riferimenti alla preferibilità di avere al suo posto un uomo di esperienza, e un clima sistematicamente degradante legato alla sua condizione di donna e di madre. Il giudice qualifica tali condotte come “discriminazioni” ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari Opportunità), che ricomprende nella nozione di discriminazione le molestie basate sul sesso, intese come comportamenti indesiderati aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. La norma non richiede contatto fisico: bastano le parole, i gesti, l’atmosfera costruita attorno a una lavoratrice per umiliarla in ragione del suo sesso. Il licenziamento stesso viene valutato come ritorsivo: la dirigente aveva inviato una diffida formale in cui denunciava le condotte subite, e il recesso era sopraggiunto come diretta risposta a quell’atto di tutela. I 50.000 euro: non solo riparazione, ma deterrenza È qui che la sentenza assume il suo valore più significativo sul piano sistematico. Il Tribunale liquida il danno da discriminazione in cinquantamila euro, con esplicito riferimento a criteri di dissuasività e gravità della condotta. Questa scelta non è casuale: riflette un orientamento sempre più diffuso nelle corti di merito, che sta progressivamente superando il paradigma tradizionale del “danno-conseguenza” — quello che richiede la prova puntuale del pregiudizio patito — per approdare a una liquidazione che tiene conto anche della funzione deterrente della tutela antidiscriminatoria. Il fondamento di questa evoluzione è nel diritto dell’Unione Europea. La Direttiva 2006/54/UE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione, impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. “Dissuasive” significa che il risarcimento deve essere abbastanza elevato da scoraggiare condotte analoghe in futuro: non basta coprire il danno del singolo caso, bisogna mandare un segnale all’intero mercato del lavoro. Cinquantamila euro per il danno non patrimoniale da discriminazione — somma che si aggiunge ai 112.000 euro di arretrati e al risarcimento del danno biologico — è un segnale tutt’altro che trascurabile. La responsabilità del datore di lavoro: l’art. 2087 c.c. La vicenda pone anche un tema di responsabilità datoriale che vale la pena sottolineare. L’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la personalità morale dei prestatori di lavoro. Quando le condotte discriminatorie provengono direttamente dai vertici societari — come nel caso in esame — la responsabilità è immediata e non mediata: è la struttura aziendale stessa a essere fonte del pregiudizio, e non c’è alcuna possibilità di invocare un difetto di vigilanza su un dipendente terzo. Chi comanda e discrimina espone l’azienda in modo diretto e integrale. Cosa cambia per le lavoratrici e per