Figlio maggiorenne e mantenimento: quando finisce davvero l’obbligo del genitore?

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10335/2026, chiarisce che il diritto al mantenimento del figlio adulto non è automatico né illimitato: serve la prova concreta di un impegno attivo nella ricerca dell’autonomia economica, e il giudice non può esimersi dal verificarlo. C’è un momento nella vita di ogni famiglia separata in cui la questione si pone inevitabilmente: il figlio ha compiuto diciotto anni, ma non lavora ancora, dipende economicamente dai genitori, magari studia ancora o ha concluso gli studi da poco. Il genitore che corrisponde l’assegno di mantenimento può smettere di pagare? E se sì, a quali condizioni? La risposta non è né semplice né uniforme, e la giurisprudenza ha nel tempo elaborato criteri precisi che il giudice è chiamato ad applicare con rigore. Con l’ordinanza n. 10335/2026, pubblicata il 20 aprile 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ribadisce e precisa questi criteri, cassando una sentenza d’appello che li aveva del tutto ignorati. Il quadro normativo: cosa dice la legge Il punto di partenza è l’art. 337-septies del codice civile, che disciplina il mantenimento dei figli maggiorenni. La norma stabilisce che il giudice può disporre, in favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, il pagamento di un assegno periodico. La disposizione, però, non trasforma il mantenimento in un diritto perpetuo e incondizionato: esso presuppone che il figlio si trovi in una condizione di non autosufficienza non imputabile a propria negligenza o disimpegno. Non è sufficiente essere ancora senza reddito: occorre che questa condizione sia il frutto di circostanze oggettive e non di una scelta di comodo. Accanto a questa norma, il legislatore ha previsto all’art. 337-ter c.c. i criteri generali per la determinazione dell’assegno di mantenimento, fondati sul principio di proporzionalità rispetto alle risorse di ciascun genitore e alle esigenze effettive del figlio. Non si tratta quindi di un importo fisso né di un diritto acquisito per il solo fatto di non avere ancora trovato lavoro. Il principio affermato dalla Cassazione: l’onere della prova è sul figlio La Corte di Cassazione, richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 17183/2020; n. 27904/2021), enuncia con chiarezza il principio cardine: il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il percorso formativo prescelto, dimostra — con onere probatorio a suo carico — di essersi adoperato effettivamente per conseguire l’autonomia economica. Questo impegno deve essere concreto e verificabile: significa essersi attivamente mossi nel mercato del lavoro, aver cercato occupazione compatibile con le reali opportunità disponibili, aver eventualmente ridimensionato le proprie aspirazioni quando il contesto lavorativo lo richiedeva, senza indugiare nell’attesa di un’occasione ideale o di un impiego perfettamente corrispondente alle proprie ambizioni. In altri termini, la Cassazione tratteggia un figlio “diligente” come colui che non aspetta passivamente, ma si attiva, si adatta, documenta i propri sforzi. Chi invece rimane inerte, attendendo un’opportunità che corrisponda esattamente ai propri desideri senza confrontarsi con la realtà del mercato, non può pretendere che i genitori continuino a sostenerlo economicamente a tempo indeterminato. Cosa ha sbagliato la Corte d’appello Nel caso esaminato dalla Cassazione, il giudice d’appello aveva confermato l’assegno di mantenimento per le figlie — una delle quali nel frattempo divenuta maggiorenne — limitandosi a richiamare il provvedimento presidenziale emesso sei anni prima, senza svolgere alcuna verifica autonoma sulla situazione attuale. Non aveva accertato se la figlia maggiorenne convivesse ancora con la madre, se fosse economicamente dipendente, se avesse o meno intrapreso un percorso di ricerca attiva di lavoro, né aveva applicato il principio di proporzionalità in relazione ai redditi aggiornati dei genitori e alle esigenze reali delle ragazze nel momento della decisione. Questo approccio, secondo la Cassazione, è radicalmente errato. I provvedimenti sul mantenimento dei figli hanno natura rebus sic stantibus — una formula latina che significa, in pratica, “validi finché le cose stanno così”. Cambiano le circostanze, cambia la valutazione. Un assegno fissato quando la figlia era minorenne non può essere automaticamente esteso alla maggiore età senza verificare se ne ricorrano ancora i presupposti. Il giudice ha il dovere di motivare autonomamente, verificando caso per caso se le condizioni che giustificano il mantenimento persistano o siano venute meno. Le implicazioni pratiche: cosa cambia per genitori e figli Per il genitore che corrisponde l’assegno, questa pronuncia offre uno strumento concreto: quando il figlio raggiunge la maggiore età, è legittimo chiedere al giudice una revisione delle condizioni economiche, documentando l’assenza di un impegno attivo da parte del giovane nella ricerca del lavoro. Non si tratta di un atto ostile nei confronti del figlio, ma dell’esercizio di un diritto che la legge riconosce espressamente. L’assegno di mantenimento non è una rendita vitalizia: è una misura di sostegno temporanea, condizionata al permanere di una situazione di effettiva e non colpevole dipendenza economica. Per il genitore collocatario — quello che di solito riceve il contributo a favore del figlio — la sentenza ricorda che il diritto al mantenimento del figlio adulto va coltivato e documentato. Non basta affermare che il figlio non ha ancora trovato lavoro: bisogna dimostrare che si è impegnato seriamente per trovarlo, che ha sostenuto colloqui, inviato candidature, partecipato a selezioni. La documentazione di questi sforzi diventa rilevante in sede giudiziaria. Per i figli maggiorenni, infine, il messaggio è altrettanto chiaro: il mantenimento genitoriale è un diritto subordinato a un comportamento attivo e responsabile. La legge tutela chi si trova in difficoltà oggettiva, non chi sceglie la comodità dell’attesa. La Cassazione non chiede l’impossibile — non pretende che il giovane accetti qualunque lavoro a qualunque condizione — ma esige che l’impegno sia reale, documentato e proporzionato alle opportunità concretamente disponibili. Quando il giudice deve rideterminare l’assegno Un passaggio ulteriore della pronuncia riguarda il momento in cui il giudice è tenuto ad aggiornare la propria valutazione. La Corte chiarisce che, ogni volta che viene pronunciata una decisione sul mantenimento dei figli — sia in primo grado che in appello — il giudice non può limitarsi a confermare quanto stabilito in precedenza senza verificarne l’attualità. Questo vale a maggior ragione quando tra il provvedimento originario e la nuova decisione sia trascorso