L’assegno di divorzio non si “paga” con una donazione fatta in separazione: la Cassazione conferma la natura indisponibile dell’obbligazione post-coniugale

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 13152/2026, ribadisce che le liberalità intercorse tra i coniugi in sede di separazione non hanno efficacia solutoria rispetto al diritto all’assegno divorzile e chiarisce i presupposti della funzione compensativa e perequativa. Capita di frequente, nella pratica del diritto di famiglia, che i coniugi in fase di separazione stipulino accordi patrimoniali ampi e articolati, trasferendo beni, rinunciando a crediti, definendo ogni aspetto della loro vita economica comune. La domanda che molti si pongono — e che ha raggiunto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13152/2026 — è la seguente: se uno dei coniugi ha già trasferito all’altro un bene immobile di rilievo durante la separazione, può ritenersi che con quell’atto abbia definitivamente sistemato anche i futuri rapporti patrimoniali derivanti dall’eventuale divorzio, azzerando così il diritto all’assegno divorzile? La risposta della Corte è netta: no. La vicenda trae origine da un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda di assegno avanzata dalla moglie, ritenendo che il trasferimento gratuito della quota indivisa di un immobile — compiuto dal marito in esecuzione degli accordi di separazione — avesse eliminato ogni squilibrio patrimoniale tra le parti, compensando anche lo stato di disoccupazione della donna. La Corte d’appello aveva invece riformato la sentenza, riconoscendo il diritto all’assegno nella misura di euro 500 mensili rivalutabili. Il marito ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. Il quadro normativo: l’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio L’assegno di divorzio è disciplinato dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (c.d. legge sul divorzio), che attribuisce al giudice il potere di disporre a carico di una parte un assegno periodico a favore dell’altra, tenendo conto di una pluralità di criteri: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio. Il legislatore ha costruito, attraverso questa norma, un meccanismo di solidarietà post-coniugale che mira non a ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio — criterio abbandonato dalla famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 11492 del 1990 e progressivamente superato dalla giurisprudenza successiva — bensì a garantire all’ex coniuge economicamente più debole la possibilità di vivere in autonomia e con dignità, tenendo conto anche del sacrificio da lui o lei compiuto in favore della vita familiare. I tre motivi del ricorso e la risposta della Cassazione Il ricorrente aveva sostenuto, con il primo motivo, che la Corte d’appello avesse erroneamente ignorato l’effetto riequilibrante del trasferimento immobiliare, già idoneo di per sé a colmare ogni disparità patrimoniale. Con il secondo, contestava la prevalenza attribuita alla componente assistenziale dell’assegno. Con il terzo, lamentava che il giudice di merito avesse omesso di richiedere alla richiedente la prova di aver rinunciato, d’accordo con il coniuge, a concrete opportunità professionali. La Corte di Cassazione ha respinto tutti e tre i motivi, ritenendoli infondati, ed ha confermato la sentenza d’appello attraverso un’analisi che merita di essere esaminata per punti. Primo punto: la donazione in separazione non ha effetto solutorio sul diritto all’assegno divorzile Il cuore della pronuncia n. 13152/2026 sta nell’affermazione, decisa e priva di ambiguità, che le liberalità compiute in sede di separazione non possono precludere il sorgere del diritto all’assegno di divorzio. Il ragionamento della Corte fa leva su un dato di fondo: l’accordo regolatorio stipulato in sede di separazione guarda al presente e non si proietta nel futuro. Esso non disciplina l’assetto dei rapporti patrimoniali nell’eventualità del divorzio né è concepito per comporre, in via preventiva e transattiva, gli interessi reciproci delle parti in relazione allo scioglimento del vincolo. Questo principio non è nuovo, ma la sentenza lo applica con particolare rigore al caso concreto, valorizzando un elemento decisivo: l’immobile donato era stato successivamente alienato a terzi, e il ricavato era stato devoluto al figlio della coppia per consentirgli l’acquisto di una casa. Il bene, quindi, non produceva più alcun reddito in favore della donataria né le assicurava l’autosufficienza economica. La donazione aveva esaurito la propria funzione in ambito endofamiliare, senza tradursi in un vantaggio patrimoniale stabile per la richiedente. La Corte aggiunge, con un argomento ulteriore di notevole interesse, che la stessa lettura complessiva dell’accordo di separazione depone contro la tesi del marito: già in quella sede, le parti avevano concordato un assegno di mantenimento mensile, circostanza che dimostra come neppure i coniugi stessi avessero inteso attribuire al trasferimento immobiliare una portata satisfattiva di ogni futura obbligazione. Secondo punto: la funzione compensativa e perequativa non richiede la prova della rinuncia a specifiche opportunità lavorative Il terzo motivo del ricorso toccava una questione dibattuta nella giurisprudenza di legittimità: ai fini del riconoscimento della componente compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, è necessario che il coniuge richiedente dimostri di aver rinunciato, in accordo con l’altro coniuge, a concrete e realistiche opportunità professionali? La sentenza n. 13152/2026 risponde negativamente, in linea con la giurisprudenza della Prima Sezione (si veda Cass., Sez. I, 4 ottobre 2023, n. 27945, citata in motivazione). Ciò che rileva è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano orientato quella scelta, purché essa sia stata comunque accettata e condivisa dall’altro coniuge. L’assegno di divorzio mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini all’interno della famiglia, piuttosto che in attività lavorative produttive di reddito. Nel caso di specie, la situazione fattuale accertata dalla Corte d’appello era di per sé paradigmatica: matrimonio contratto quando la donna aveva appena diciassette anni e la sola licenza media; maternità del primo figlio già in quell’età; totale assenza di attività lavorativa per l’intera durata del matrimonio; età di sessantatré anni al momento del divorzio; residenza in una zona ad alto tasso di disoccupazione. In un simile contesto, il giudice di merito era legittimato a ricorrere a presunzioni per ritenere dimostrata l’impossibilità