Patente a punti: non devi comunicare il conducente se hai già impugnato il verbale

La Cassazione chiarisce che l’obbligo di comunicare i dati del conducente non sorge finché è pendente il ricorso contro il verbale presupposto. Una pronuncia che tutela concretamente chi contesta le infrazioni stradali Immaginate di ricevere una multa per eccesso di velocità. Decidete di impugnarla davanti al Giudice di Pace, ritenendo che la contestazione sia illegittima. Pochi giorni dopo, però, vi arriva un secondo verbale: questa volta la violazione contestata è diversa, ovvero non aver comunicato entro sessanta giorni il nome del conducente che era alla guida al momento dell’infrazione. Siete stati sanzionati per non aver “identificato il guidatore”, nonostante steste già combattendo in giudizio contro la multa di base. È esattamente questa la vicenda che ha dato origine all’ordinanza della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 13604/2026, depositata l’11 maggio 2026. Una pronuncia importante, che risolve un contrasto interpretativo di lungo corso e restituisce coerenza sistematica a una disciplina spesso fonte di abusi sanzionatori. La norma al centro del caso: l’art. 126-bis del Codice della Strada Per comprendere la portata della decisione, è necessario partire dalla norma. L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disciplina l’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione. La norma prevede che chi omette tale comunicazione “senza giustificato e documentato motivo” sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria. La disposizione è funzionale al sistema della patente a punti: se il trasgressore non viene identificato dal proprietario, l’organo accertatore non può procedere alla decurtazione dei punti a carico del guidatore effettivo. Di qui l’importanza pratica dell’obbligo di comunicazione. Ma quando nasce, concretamente, questo obbligo? E soprattutto: può dirsi inadempiuto se il proprietario ha già impugnato il verbale relativo all’infrazione “a monte”? Il contrasto interpretativo e la soluzione della Cassazione Su questo punto si era formato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Un orientamento, che aveva trovato accoglienza anche nelle sentenze dei giudici di merito impugnate nel caso in esame, sosteneva che i sessanta giorni per la comunicazione dei dati decorressero autonomamente dalla notifica del verbale presupposto, indipendentemente dall’eventuale opposizione proposta dal destinatario. In altri termini, il termine sarebbe perentorio e non subirebbe alcuna sospensione per effetto del ricorso. L’orientamento opposto, che la Cassazione aveva già iniziato a consolidare (si vedano, tra gli altri, Cass. Sez. 6-2, n. 20974 del 06/10/2014, e Cass. Sez. 2, n. 24012 del 03/08/2022), propende invece per una soluzione opposta: l’obbligo di comunicazione non sorge, e il termine non inizia a decorrere, fintanto che non siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo all’infrazione presupposta. Con l’ordinanza n. 13604/2026, la Seconda Sezione Civile ribadisce e consolida quest’ultimo orientamento, ritenendolo l’unico compatibile con il dato letterale della norma e con la sua ratio. Perché la Corte dà ragione a chi ha proposto ricorso Il ragionamento della Corte è lineare e merita di essere compreso nei suoi passaggi essenziali. Il testo dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., nella versione riformulata nel 2006, stabilisce che la contestazione si intende “definita” quando sia avvenuto il pagamento della sanzione ovvero siano conclusi i procedimenti di ricorso, amministrativi o giurisdizionali, o siano scaduti i termini per proporli. Solo a partire da quel momento l’organo di polizia è tenuto a notificare l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La Corte osserva che questo meccanismo non può operare in modo asimmetrico: non è logico ritenere che la “definitività” della contestazione rilevi solo per i flussi informativi tra organi pubblici, e non anche per l’insorgenza degli obblighi in capo al privato. Chi contesta la multa originaria in giudizio ha ancora un interesse legittimo a non rivelare il nome del conducente, perché — se il ricorso dovesse essere accolto — verrebbe meno la stessa infrazione presupposta e, con essa, ogni ragione per comunicare i dati. La Corte richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, che aveva già chiarito che il proprietario non è tenuto a rivelare i dati personali del conducente prima della definizione dei procedimenti di opposizione. A ciò si aggiunge la circolare del Ministero dell’Interno n. 3971 del 29 aprile 2011, che espressamente riconosce nella comunicazione all’organo di polizia dell’avvenuta proposizione del ricorso un “giustificato e documentato motivo” di omissione idoneo a escludere la violazione. Le conseguenze pratiche: cosa cambia per i destinatari di verbali stradali Le ricadute concrete di questa pronuncia sono rilevanti per chiunque si trovi a gestire sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Il principio che ne emerge è chiaro: se avete ricevuto un verbale per un’infrazione che comporta la perdita di punti patente, e avete proposto opposizione giurisdizionale o ricorso amministrativo avverso quel verbale, l’obbligo di comunicare i dati del conducente rimane sospeso per tutta la durata del procedimento. Non vi potrà essere contestata la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. fintanto che il giudizio non si sia concluso. In caso di esito sfavorevole del ricorso — cioè se la multa originaria viene confermata — l’amministrazione dovrà emettere un nuovo invito a comunicare i dati, e solo dalla notifica di tale nuovo invito inizieranno a decorrere i sessanta giorni. In caso di esito favorevole, invece, la caducazione del verbale presupposto travolge ogni obbligo di comunicazione: non vi è più alcuna infrazione da riferire al conducente. Questo significa anche che la comunicazione via PEC con cui si avverte l’organo accertatore di aver proposto ricorso avverso il verbale originario — come avvenuto nel caso oggetto della sentenza — costituisce adempimento idoneo al fine di segnalare il “giustificato motivo” e paralizzare la contestazione dell’omessa identificazione. Conclusione: un principio di garanzia per chi esercita il diritto di difesa La sentenza n. 13604/2026 non è una pronuncia tecnicistica fine a se stessa. È, piuttosto, l’affermazione di un principio di sistema: l’esercizio del diritto di difesa non può tradursi in un boomerang sanzionatorio. Chi impugna legittimamente un verbale non può essere punito, nel frattempo, per non aver comunicato dati il cui