Cure dentistiche andate male: la Cassazione tutela il paziente e reintegra il valore probatorio della cartella clinica mancante

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15608/2026, ribadisce che il medico non può giovarsi della propria carenza documentale e chiarisce i limiti dell’efficacia del giudicato penale nel processo civile per responsabilità sanitaria. Ci sono storie giudiziarie che raccontano, prima ancora che di diritto, di vite segnate da scelte mediche rivelatesi sbagliate. Quella decisa dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 15608/2026, depositata il 21 maggio 2026, è una di queste. Una paziente si era rivolta a un odontoiatra agli inizi degli anni Novanta per problemi dentali di lieve entità. Il professionista le diagnosticò una grave alterazione delle articolazioni mandibolari e le propose due percorsi terapeutici alternativi: un intervento chirurgico con innesto osseo oppure una riabilitazione su base protesica. La donna scelse la seconda opzione, anche perché consigliata dal curante. Da quel momento iniziò un calvario che sarebbe durato un decennio: le cure invasive si protrassero ben oltre i termini previsti, complicanze su complicanze si susseguirono, infezioni, ascessi, dolori lancinanti e interventi correttivi ripetuti resero la vita della paziente un percorso di sofferenze fisiche e psicologiche. Solo nel 2003, recandosi da un altro dentista, la donna scoprì di essere affetta da infezioni gravissime, esito di cure canalari eseguite in modo scorretto. Dal processo penale a quello civile: un percorso irto di ostacoli La vicenda aveva già conosciuto un importante epilogo in sede penale: nel 2007 un Tribunale aveva accertato la responsabilità del medico per il reato di lesioni colpose, condannandolo al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con sentenza poi confermata in appello. Avviato il giudizio civile, la paziente quantificò il danno complessivo in oltre un milione di euro, articolato tra danno biologico, danno patrimoniale per spese mediche sostenute e da sostenersi, e danno non patrimoniale di carattere esistenziale. Il Tribunale civile, disposta una consulenza tecnica d’ufficio, giunse però a conclusioni assai più riduttive rispetto a quelle formulate dai periti nel processo penale: la CTU civile attribuì il fallimento delle cure anche a un fattore intrinseco e congenito della paziente, limitò il periodo di condotta imperita al 1998 (anziché al 1996 come ritenuto dai consulenti penali), escluse il danno psichico e riconobbe solo il danno morale secondo le tabelle milanesi, per una somma di circa 257.000 euro. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 108/2024, confermò questa impostazione, ritenendo irrilevante la difformità rispetto alle valutazioni del giudice penale. Le questioni giuridiche al vaglio della Cassazione La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello sollevando due motivi strettamente connessi. Il primo denunciava la violazione degli artt. 651 e 652 c.p.p., che disciplinano l’efficacia del giudicato penale nei giudizi civili, nonché la falsa applicazione dell’art. 1176, comma 2, c.c. in materia di diligenza professionale e dell’art. 1223 c.c. sul risarcimento del danno. Il secondo censurava la violazione dell’art. 196 c.p.c. per non aver la corte territoriale valorizzato le lacune della risposta fornita dalla consulente in sede di chiarimenti, con specifico riguardo al maggior danno biologico e non patrimoniale non adeguatamente considerato. Cartella clinica mancante: la colpa non può ricadere sul paziente Il cuore della decisione della Cassazione ruota attorno a un principio di fondamentale importanza pratica: la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non può pregiudicare il paziente sul piano probatorio. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in ossequio al principio di vicinanza della prova — principio che trova il suo fondamento nel diritto di difesa costituzionalmente garantito — al paziente è consentito ricorrere alle presunzioni qualora la prova diretta risulti impossibile proprio a causa del comportamento della parte contro la quale doveva essere dimostrato il fatto. Questo principio, precisano i giudici di legittimità, opera non soltanto ai fini dell’accertamento della colpa del sanitario, ma anche in relazione all’individuazione del nesso causale tra la condotta medica e i danni subiti. La Corte ha richiamato a sostegno di questa impostazione le proprie precedenti pronunce, tra cui l’ordinanza n. 16737 del 17 giugno 2024 e le sentenze n. 27561 del 21 novembre 2017 e n. 6209 del 31 marzo 2016 della medesima Terza Sezione. La Corte d’appello aveva commesso un errore di diritto trattando la carenza documentale come elemento probatorio sfavorevole alla paziente: un ribaltamento logico-giuridico inaccettabile. Motivazione carente su tre fronti decisivi L’ordinanza n. 15608/2026 individua ulteriori profili di deficit motivazionale nella sentenza impugnata. In primo luogo, la Corte territoriale aveva riconosciuto una “differenza” nel periodo di condotta imperita — dal 1996 secondo i periti penali, dal 1998 secondo la CTU civile — senza però valutare concretamente il danno da invalidità temporanea relativo al biennio 1996-1998, limitandosi a considerarlo in via meramente residuale e teorica. In secondo luogo, la motivazione sull’esclusione del danno psichico risultava del tutto priva delle ragioni per cui tale pregiudizio non sarebbe configurabile. In terzo luogo, quanto alla quantificazione del danno morale secondo le tabelle di Milano, la Cassazione ricorda che dette tabelle non hanno natura normativa e la quantificazione del danno non è ad esse vincolata: il giudice è tenuto a dare conto della valutazione concretamente effettuata, rapportandola all’entità del danno biologico che ha generato quello morale, senza limitarsi a un richiamo formale ai criteri tabellari. Cosa cambia nella pratica: i diritti del paziente danneggiato Questa pronuncia ha implicazioni significative per chi si trova a dover dimostrare in giudizio un danno da responsabilità medica, soprattutto nei casi in cui la documentazione clinica sia incompleta, dispersa o mai adeguatamente tenuta dal professionista. La sentenza consolida il principio per cui il paziente non deve subire le conseguenze delle inefficienze o delle omissioni del sanitario nella tenuta dei registri clinici. Sul piano concreto, ciò significa che il giudice civile non può limitarsi a registrare l’assenza di documentazione come un dato neutro o, peggio, come un elemento che indebolisce la posizione del paziente: deve invece interrogarsi su chi abbia la responsabilità di quella lacuna e riconoscere al danneggiato il diritto di supplire alla prova diretta con elementi presuntivi. Per i professionisti della salute, la pronuncia è un ulteriore monito: la tenuta accurata e completa della cartella clinica non è un adempimento