Responsabilità della Consob per omessa vigilanza: quando il silenzio dell’organo di controllo diventa danno risarcibile

La Cassazione conferma: l’ente di vigilanza che tarda ad attivarsi davanti a segnali di anomalia risponde dei danni subiti dai risparmiatori, e la prescrizione si interrompe anche nei suoi confronti grazie all’insinuazione al passivo proposta contro il debitore principale Tutto nasce da una vicenda di risparmio tradito che affonda le radici nei primi anni Novanta. Un agente di cambio, attraverso una società di intermediazione mobiliare costituita nel 1991, raccoglieva somme di denaro da numerosi investitori per l’acquisto di valori mobiliari quotati in borsa. Quei versamenti, in realtà, alimentavano un sistema di “catene di negoziazione” pensato per procurare vantaggi economici ad alcuni soggetti a danno di altri. L’organo di vigilanza sui mercati finanziari aveva avuto notizia di operazioni anomale già nella prima metà del 1994, ma l’attività ispettiva nei confronti dell’agente di cambio e del suo socio di fatto sarebbe iniziata soltanto nell’aprile del 1996. L’ispezione fece emergere immediatamente una situazione finanziaria gravissima: l’ente dispose l’esclusione dell’agente dall’accesso alla borsa valori, mentre il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della società di fatto tra i due soggetti coinvolti, seguito a stretto giro dal fallimento della società di intermediazione, poi convertito in liquidazione coatta amministrativa. Gli investitori, rimasti privi dei capitali versati per investimenti mai effettuati, agirono in giudizio nel 2012 chiedendo il risarcimento sia per le distrazioni di denaro subite, sia per l’omesso esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’ente di controllo. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per prescrizione, ritenendo che l’effetto interruttivo derivante dall’insinuazione al passivo del fallimento dell’agente di cambio non si estendesse all’organo di vigilanza. La Corte d’appello di Roma ribaltò questa conclusione, accertando la responsabilità extracontrattuale dell’ente e condannandolo al risarcimento, salvo per alcune posizioni dichiarate inammissibili o rigettate nel merito. Contro questa sentenza l’ente di vigilanza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su dieci motivi, ai quali si è aggiunto un secondo ricorso relativo a una successiva correzione di errore materiale della stessa sentenza d’appello. La prescrizione e l’effetto interruttivo nei confronti del condebitore Il primo nodo affrontato dalla Cassazione riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento. L’ente ricorrente sosteneva che l’istanza di ammissione al passivo del fallimento dell’agente di cambio, presentata dagli investitori, non potesse interrompere la prescrizione anche nei suoi confronti, trattandosi di un soggetto diverso e di un titolo di responsabilità autonomo. La Corte ha respinto questa tesi richiamando il fondamento dell’art. 2055 del codice civile, la norma che disciplina la responsabilità solidale tra più autori di un illecito. Quando un medesimo danno deriva da condotte distinte e autonome, anche di natura contrattuale ed extracontrattuale, la responsabilità resta solidale purché ciascuna condotta abbia contribuito in modo efficiente a produrre il danno. La domanda di ammissione al passivo proposta contro l’agente di cambio non ha natura restitutoria, ma risarcitoria a titolo contrattuale: si tratta cioè dell’esperimento di un rimedio contro l’inadempimento del mandato di negoziazione, e non di una semplice richiesta di restituzione del capitale versato. Da questa qualificazione discende l’applicazione del meccanismo solidaristico, con la conseguenza che l’atto interruttivo della prescrizione compiuto verso un debitore produce effetto anche verso l’altro, in base all’art. 1310 del codice civile. Il nesso causale tra omessa vigilanza e danno Il secondo profilo centrale della decisione riguarda l’accertamento della colpa omissiva dell’ente di controllo e il collegamento causale con il danno subito dagli investitori. La Cassazione ha ricordato che, all’epoca dei fatti, l’organo di vigilanza disponeva di poteri ispettivi e di controllo sul funzionamento delle singole borse e sulla regolarità delle operazioni di intermediazione, oltre alla facoltà di adottare provvedimenti urgenti per assicurare il regolare andamento degli affari di borsa. Questi poteri non erano una mera facoltà discrezionale, ma il riflesso di un vero obbligo giuridico di impedire o circoscrivere il danno, nei limiti del possibile, una volta appresa notizia di operazioni sospette. La Corte ha richiamato propri precedenti che riconoscono all’ente la natura di organo non solo di vigilanza del mercato dei valori, ma anche di garanzia del risparmio pubblico e privato. Poiché la notizia delle catene di negoziazione anomale era stata acquisita già nel maggio-giugno 1994, e l’intervento è arrivato solo due anni dopo, il giudice di merito ha potuto ritenere, con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che un tempestivo ed approfondito riscontro avrebbe consentito di adottare prima le misure idonee a evitare che gli investitori continuassero ad affidare il proprio denaro all’intermediario. La prova del danno: ricevute di versamento e valore indiziario dell’ammissione al passivo Un terzo gruppo di motivi ha riguardato la valutazione delle prove utilizzate per accertare l’effettiva consegna del denaro. L’ente ricorrente contestava che il giudice d’appello avesse attribuito efficacia probatoria alle ricevute di versamento rilasciate dall’agente di cambio, nonostante ne fosse stata eccepita l’inidoneità a dimostrare l’identità dell’autore, l’importo e la data dei versamenti. La Cassazione ha innanzitutto chiarito che la ricostruzione dei fatti e la scelta delle prove più idonee a dimostrarli restano riservate al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile se motivato. Nel caso specifico, lo stesso ente, nei propri scritti difensivi, aveva esaminato la documentazione prodotta dagli investitori “posizione per posizione”, contestandone non l’esistenza ma l’efficacia dimostrativa: una contestazione di questo tipo non impedisce al giudice di valutare diversamente le stesse risultanze, senza che ciò comporti violazione del principio dispositivo o delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova. Quanto al rilievo dell’ammissione al passivo fallimentare, la Corte ha ribadito che, sebbene tale provvedimento abbia formalmente un’efficacia endoprocessuale, esso conserva sul piano sostanziale un valore indiziario della sussistenza del credito anche nei confronti di terzi rimasti estranei alla procedura concorsuale. Non si tratta dunque di attribuire un valore vincolante alla valutazione del giudice delegato, ma di considerarla un elemento ulteriore di riscontro, accanto alla documentazione prodotta in giudizio. Il procedimento di correzione di errore materiale e i suoi limiti Un ultimo aspetto, di rilievo più processuale, riguarda il secondo ricorso, proposto contro la correzione di un errore materiale con cui la Corte d’appello aveva rettificato il nome, erroneamente trascritto, di una delle parti decedute nelle more del giudizio.