Liste d’attesa “gonfiate” per dirottare i pazienti verso la clinica privata: è concussione

La Cassazione conferma: raccontare ai pazienti tempi di attesa catastrofici e non veritieri per indurli a curarsi a pagamento presso una struttura privata collegata al medico integra il reato di concussione, non la più lieve induzione indebita Un dirigente medico, responsabile di una divisione di ortopedia presso un ospedale pubblico, era al tempo stesso amministratore e socio di fatto di una clinica privata. Secondo l’accusa, nell’arco di un quinquennio egli avrebbe rappresentato ai propri pazienti — persone bisognose di interventi chirurgici anche urgenti — tempi di attesa lunghissimi e difficoltà logistiche insuperabili per l’esecuzione dell’intervento presso la struttura pubblica, adducendo ostacoli capziosi o comunque non corrispondenti al vero. Lo scopo, ricostruito dai giudici di merito, era indurre i pazienti a trasferirsi presso la clinica privata, dove venivano operati dietro pagamento di somme di denaro versate nelle mani dello stesso medico. Il procedimento, particolarmente complesso, ha coinvolto più imputati e un numero elevato di persone offese, con imputazioni che spaziavano dalla concussione all’associazione a delinquere, dal falso al peculato, sino alle false attestazioni previste dalla normativa sul pubblico impiego. Il Tribunale di Napoli, all’esito del giudizio di primo grado, aveva condannato il medico principale a nove anni di reclusione, ritenendo sussistenti plurimi episodi di concussione avvinti dal vincolo della continuazione, oltre ai reati satellite di falso e peculato. La Corte di appello di Napoli, pur riducendo la pena e dichiarando prescritti alcuni reati minori, aveva sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio quanto ai delitti di concussione. Avverso la sentenza d’appello sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione: quello del medico principale, condannato per plurimi episodi di concussione, e quello di un secondo sanitario, chiamato a rispondere quale concorrente in un singolo episodio per aver fatto da tramite tra una paziente e il collega. La questione giuridica: concussione o semplice informazione? Il cuore della difesa del ricorrente principale poggiava su un argomento tanto semplice quanto insidioso: se le criticità del reparto pubblico erano reali — liste d’attesa oggettivamente lunghe, carenza di anestesisti, ritardi nella fornitura di dispositivi medici — allora comunicarle ai pazienti non poteva costituire abuso, ma solo doverosa informazione. Di qui la richiesta di riqualificare i fatti, quantomeno, come induzione indebita a dare o promettere utilità, reato meno grave della concussione perché fondato su una persuasione che “non costringe ma convince”, secondo la nota formula coniata dalle Sezioni Unite nella sentenza Maldera del 2014. La Cassazione ha respinto questa prospettazione, ricostruendo con precisione la linea di confine tra le due fattispecie. L’articolo 317 del codice penale, nel testo vigente all’epoca dei fatti, puniva la concussione come abuso costrittivo del pubblico agente, realizzato mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, che determina nella vittima una grave limitazione della libertà di autodeterminazione: di fronte all’alternativa tra subire un danno ingiusto o evitarlo con una dazione indebita, il privato non ricava alcun vantaggio personale dalla propria acquiescenza. L’articolo 319-quater, introdotto dalla legge 190 del 2012, disciplina invece l’induzione indebita, in cui la pressione psicologica è più tenue e il privato, pur subendo una qualche forma di persuasione o suggestione, persegue comunque un proprio tornaconto personale, tanto da giustificare una sanzione anche a suo carico. Il ragionamento della Corte La Suprema Corte ha richiamato il criterio, elaborato dalle Sezioni Unite, del bilanciamento tra i beni giuridici in gioco: quello minacciato dalla condotta del pubblico agente e quello effettivamente compromesso dalla scelta del privato. Nel caso di pazienti bisognosi di interventi chirurgici anche delicati, la prospettazione di un’attesa indefinita, enfatizzata e strumentalizzata rispetto alla reale situazione organizzativa, incide su un bene di rango così elevato — la salute, talvolta la stessa incolumità — da annullare qualunque margine di libera scelta. Non è dunque il paziente a ricavare un vantaggio indebito dal pagamento, ma è costretto a scegliere tra il pagamento stesso e il rischio per la propria salute: una dinamica che la Cassazione ha ricondotto senza esitazioni al paradigma della concussione, richiamando precedenti analoghi in materia di reparti di cardiochirurgia e di interruzioni di gravidanza. Decisiva, secondo i giudici di legittimità, è stata la ricostruzione fattuale operata nei due gradi di merito: l’imputato non si sarebbe limitato a segnalare oggettive criticità, ma avrebbe scientemente enfatizzato e strumentalizzato fattori di disagio che, in realtà, non erano tali da paralizzare l’attività del reparto né da giustificare l’attesa “catastrofica” prospettata ai pazienti. Al contempo, il medico avrebbe taciuto ai propri assistiti il potere, di cui effettivamente disponeva quale responsabile della divisione, di incidere sulla determinazione delle liste di priorità chirurgica. Questa combinazione — mistificazione dei tempi reali e occultamento del proprio potere discrezionale — ha integrato, secondo la Corte, un abuso della qualità e dei poteri idoneo a coartare la libertà di autodeterminazione dei pazienti, la maggior parte dei quali anziani, fragili o gravati da patologie concomitanti. La sentenza offre altresì importanti puntualizzazioni su questioni processuali sollevate dalla difesa: l’omessa o tardiva iscrizione nel registro degli indagati non determina, secondo l’orientamento consolidato richiamato anche dalle Sezioni Unite, l’inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell’iscrizione stessa, ma può eventualmente rilevare solo sul piano disciplinare o penale a carico del pubblico ministero negligente. Allo stesso modo, il deposito di una richiesta di proroga delle indagini preliminari oltre l’orario di apertura al pubblico degli uffici, ma comunque entro il termine di decadenza, non produce alcuna nullità, attenendo la relativa disciplina esclusivamente all’istituto della decadenza e non a quello della validità dell’atto. L’esito e la posizione del secondo imputato Quanto al ricorrente principale, la Cassazione ha rigettato la quasi totalità dei motivi, confermando la qualificazione dei fatti come concussione. Ha tuttavia rilevato d’ufficio, come consentito dagli articoli 129 e 609 del codice di procedura penale, l’intervenuta prescrizione di alcuni episodi più risalenti nel tempo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tali capi e disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, reso necessario dal fatto che il reato posto a base del calcolo della continuazione era stato nel frattempo dichiarato prescritto. Diversa e più favorevole la sorte del