Assegno divorzile e nuova convivenza: la componente compensativa resiste?

Quando il coniuge economicamente più debole intraprende una nuova convivenza stabile dopo il divorzio, perde automaticamente il diritto all’assegno? La Cassazione, con l’ordinanza n. 24434/2026, torna a distinguere tra funzione assistenziale e funzione perequativo-compensativa, chiarendo cosa sopravvive e cosa si estingue. Una coppia si sposa nel 2009 e ha due figli gemelli nel 2012. Il matrimonio, durato sedici anni, si caratterizza per una marcata divisione dei ruoli: la moglie si dedica prevalentemente alla cura della famiglia e dei figli, a scapito della propria autonomia economica e professionale, mentre il marito dispone di risorse significativamente superiori. Nel 2023, in sede di separazione, vengono respinte le reciproche domande di addebito, disposto l’affidamento condiviso con collocamento paritario dei minori, assegnata la casa familiare al marito e posti a suo carico assegni di mantenimento per moglie e figli. Il successivo giudizio di divorzio, promosso dal marito dinanzi al Tribunale di Pesaro, si conclude con la sentenza n. 490/2024: i figli minori vengono collocati presso la madre, con un assegno di mantenimento complessivo di 1.200 euro mensili e una contribuzione dell’ex marito al 90% delle spese straordinarie, ma la domanda di assegno divorzile in favore della moglie viene respinta. Il tribunale rileva che la donna non ha tempestivamente allegato né provato i fatti costitutivi della pretesa, in particolare la rinuncia a concrete opportunità lavorative o il contributo alla formazione del patrimonio familiare, ed esclude comunque la funzione assistenziale dell’assegno, osservando che la donna è in età lavorativa, ha già svolto attività professionali e intrattiene una stabile convivenza more uxorio. La moglie propone appello, lamentando il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile e l’insufficienza del contributo per i figli. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 412/2025, riconosce parzialmente le sue ragioni: richiamando l’orientamento consolidato secondo cui l’assegno divorzile non ha funzione solo assistenziale ma anche perequativo-compensativa, accerta uno squilibrio economico riconducibile all’organizzazione familiare adottata durante il matrimonio e riconosce alla donna un assegno, sia pure contenuto, di 300 euro mensili. Precisa che la sopravvenuta convivenza stabile esclude solo la componente assistenziale, non quella compensativa. Respinge invece la richiesta di un contributo per il canone di locazione, imputando alla stessa appellante la scelta di lasciare l’abitazione coniugale per un contratto a canone elevato, e conferma l’assegno di mantenimento per i figli, pari a 600 euro ciascuno. Contro questa decisione il marito propone ricorso principale per cassazione, articolato in tre motivi; la moglie resiste e propone a sua volta ricorso incidentale, anch’esso su tre motivi. La questione giuridica: le due funzioni dell’assegno divorzile Il cuore della controversia riguarda la natura dell’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha superato la lettura che ne faceva un istituto dalla funzione esclusivamente assistenziale, riconoscendogli anche una funzione perequativo-compensativa: l’assegno, cioè, non serve solo a garantire un tenore di vita minimo al coniuge privo di mezzi adeguati, ma anche a riequilibrare le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di conduzione della vita familiare condivise durante il matrimonio, quando abbiano determinato per uno dei coniugi la rinuncia a occasioni professionali o comunque un contributo significativo alla costruzione del patrimonio comune o di quello dell’altro coniuge. Il marito, con il primo e il secondo motivo di ricorso, contesta che tale funzione compensativa potesse essere riconosciuta in appello, sostenendo che la domanda originaria della moglie fosse stata proposta solo in chiave assistenziale e sostitutiva dell’assegno di separazione, e che il rigetto pronunciato in primo grado sul punto non fosse stato specificamente impugnato, con conseguente formazione di un giudicato interno. Il terzo motivo, invece, censura la condanna solidale di entrambi i genitori a rifondere le spese sostenute dalla curatrice speciale dei minori in appello. Con il ricorso incidentale, la moglie contesta invece il mancato accoglimento delle sue richieste relative alla prova per testi sulla presunta cessazione della convivenza more uxorio, al mancato riconoscimento della componente assistenziale dell’assegno e al diniego di un contributo per le spese di locazione dell’abitazione in cui vive con i figli. La decisione della Cassazione La Prima Sezione Civile respinge integralmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. Sul punto centrale, la Corte ribadisce che l’assegno divorzile costituisce un istituto unitario che assolve contestualmente una funzione assistenziale e una funzione compensativo-perequativa, in attuazione del principio di solidarietà posto a fondamento della tutela del coniuge economicamente più debole. Tale componente compensativa va riconosciuta, in presenza di una rilevante disparità patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali sia frutto di un accordo espresso tra le parti, ma anche quando derivi da una conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta tacitamente condivisa dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito da uno di essi alla formazione del patrimonio familiare, anche sotto forma di risparmio (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 4328/2024 e Cass. n. 32354/2024). Su questa base, la Corte esclude che nel caso di specie si fosse formato alcun giudicato parziale: il giudice d’appello non è vincolato allo specifico tenore letterale dei motivi di gravame, e l’appello della moglie aveva chiaramente devoluto il rigetto della domanda di assegno divorzile nel suo complesso, allegando la disparità economica e il contributo prestato alle esigenze familiari, senza che il marito avesse eccepito in quella sede alcuna preclusione processuale. Anche il terzo motivo del ricorso principale viene respinto: la nomina della curatrice speciale era stata resa necessaria da problematiche riguardanti entrambi i genitori, sicché la ripartizione delle relative spese tra le parti risulta giustificata. Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione conferma che la Corte territoriale aveva correttamente aderito, per relationem, all’accertamento di fatto compiuto in primo grado circa la stabilità della convivenza more uxorio, ritenendo implicitamente irrilevanti le prove testimoniali sulla sua presunta cessazione successiva allo scioglimento del vincolo. Viene inoltre confermato che la sopravvenuta convivenza stabile elide solo la componente assistenziale dell’assegno, e non quella compensativa, coerentemente con l’impostazione dualistica dell’istituto. Infine, anche la censura relativa al mancato riconoscimento di un contributo per le spese di locazione viene respinta, perché non si