Click day e finti nullaosta: quando il lavoro agricolo diventa il volto di un traffico di manodopera straniera

La Cassazione conferma gli arresti domiciliari per un imprenditore accusato di aver “venduto” richieste di assunzione fittizie Con la sentenza n. 28428/2026, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che intreccia diritto dell’immigrazione e diritto penale societario, offrendo un’occasione preziosa per riflettere sui confini della responsabilità imprenditoriale quando le procedure amministrative per l’ingresso di lavoratori extracomunitari vengono piegate a fini illeciti. Il Tribunale del riesame di Napoli aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un imprenditore agricolo, indagato per il reato associativo di cui all’art. 416 del codice penale e per la fattispecie prevista dall’art. 12 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il Testo Unico sull’immigrazione, che punisce le condotte di favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’indagato avrebbe fatto parte di un sodalizio criminale dedito all’inserimento, nel sistema informatico del Ministero dell’Interno, di richieste di assunzione fittizie di lavoratori extracomunitari, mai realmente destinate a sfociare in un rapporto di lavoro effettivo. Il dato numerico riportato negli atti è eloquente: a fronte di circa duecento domande di nullaosta presentate, soltanto quattro persone risultavano poi effettivamente assunte. Le intercettazioni valorizzate nell’ordinanza custodiale facevano inoltre riferimento a espressioni gergali, quali “fette di pane” e “bottarelle”, interpretate dai giudici di merito come riferimenti a somme di denaro corrisposte in cambio dell’attivazione delle pratiche. I motivi del ricorso La difesa dell’indagato ha impugnato l’ordinanza cautelare articolando tre motivi. Con il primo si contestava il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che non vi fosse prova che l’indagato avesse effettivamente percepito somme di denaro e che il linguaggio gergale intercettato non consentisse di ricondurre con certezza quei pagamenti alle pratiche di nullaosta. Si evidenziava inoltre che a curare materialmente l’inoltro delle domande fosse un coindagato, mentre il ricorrente si sarebbe limitato a mettere a disposizione il nome della propria ditta agricola, realmente operativa sul mercato. Con il secondo motivo si censurava la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato, dedotto dal solo fatto che l’imprenditore avesse presentato ulteriori richieste di assunzione anche nel 2024, senza che fosse dimostrata l’illiceità di queste ultime, e senza tener conto del lungo intervallo temporale trascorso dall’ultimo fatto specificamente contestato, risalente al marzo 2021. Con il terzo motivo, infine, si lamentava l’omessa valutazione degli elementi difensivi, in particolare di una consulenza tecnica di parte volta a dimostrare l’estraneità dell’indagato alla gestione materiale delle pratiche e l’effettiva operatività della sua azienda agricola. La decisione della Corte La Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso, rigettandolo integralmente, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, del codice di procedura penale. Sul primo e sul terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha innanzitutto chiarito che il dolo specifico di ingiusto profitto, richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 286 del 1998, non presuppone che il profitto sia stato effettivamente e concretamente conseguito: è sufficiente la finalità perseguita dall’agente, a prescindere dal suo successivo, effettivo realizzarsi. Quanto all’interpretazione del linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni intercettate, i giudici di legittimità hanno richiamato l’orientamento consolidato secondo cui tale valutazione costituisce una questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, qui neppure prospettata dal ricorrente (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715-01). Quanto al ruolo materiale svolto dall’indagato, la Corte ha ribadito il principio solidaristico che governa il concorso di persone nel reato: in base a tale principio, ciascun concorrente risponde anche della porzione di condotta materialmente eseguita dai coimputati, sicché risulta irrilevante che non fosse stato personalmente l’indagato a curare l’inserimento informatico delle pratiche. Analogamente, la Corte ha escluso che gli elementi difensivi richiamati, ossia l’estraneità materiale alla gestione delle domande e la genuinità dell’attività agricola, possedessero quella idoneità “disarticolante” del percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata che sola potrebbe fondare un vizio di motivazione per omessa valutazione delle deduzioni difensive, posto che la fattispecie contestata non presuppone necessariamente la fittizietà dell’impresa richiedente l’ingresso del lavoratore straniero. Sul secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, la Cassazione ha osservato che il giudizio sul pericolo di reiterazione ha natura prognostica e può fondarsi anche su elementi indicativi recenti, quali la persistente operatività dell’impresa e la presentazione di nuove domande di assunzione nel 2024, senza che sia necessario dimostrare che il soggetto abbia commesso ulteriori reati dopo quelli contestati (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767). Il rilevante lasso di tempo trascorso dall’ultimo episodio specificamente contestato, risalente al 2021, non è stato quindi ritenuto decisivo per escludere la prognosi di pericolosità. Le implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni di rilievo per gli operatori del settore agricolo e per i datori di lavoro che gestiscono procedure di ingresso di manodopera straniera, in particolare attraverso il meccanismo del cosiddetto click day. Emerge con chiarezza come la responsabilità penale possa configurarsi anche in assenza della prova di un materiale arricchimento personale, essendo sufficiente la finalità di profitto ingiusto perseguita, e come il principio solidaristico proprio del concorso di persone nel reato renda irrilevante la ripartizione interna dei compiti tra i sodali. Per le imprese agricole che si avvalgono di intermediari o collaboratori per la gestione delle pratiche di assunzione, la sentenza sottolinea l’importanza di un controllo effettivo e documentabile sulla veridicità delle richieste presentate, poiché uno scarto significativo tra domande di nullaosta e assunzioni effettive può costituire, come nel caso esaminato, un indice sintomatico di condotte illecite. Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia di immigrazione e diritto penale dell’impresa. Per una valutazione delle procedure di reclutamento di manodopera straniera adottate dalla propria azienda, o per l’assistenza in procedimenti cautelari e di merito relativi a queste fattispecie, è possibile contattare il nostro studio per una consulenza personalizzata.