Compensazione IVA oltre soglia: la Cassazione rimette alle Sezioni Unite la questione del favor rei

Un contrasto interpretativo sulla sanzionabilità della compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedente il limite di legge, aggravato dai successivi innalzamenti del plafond, spinge la Sezione Tributaria a chiedere l’intervento delle Sezioni Unite. Tutto nasce da un controllo relativo all’anno d’imposta 2014, quando l’Agenzia delle Entrate contestò a una società l’indebita compensazione orizzontale di crediti IVA per un importo che eccedeva la soglia legale allora vigente, fissata in € 700.000,00 dall’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’Ufficio recuperò l’eccedenza, pari a oltre un milione di euro, e applicò le relative sanzioni. La società impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, che le diede ragione. L’Agenzia propose appello e la Commissione tributaria regionale della Campania lo accolse solo in parte: il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che la società aveva effettivamente superato il limite di compensabilità, escluse che tale condotta potesse essere equiparata all’utilizzo di crediti inesistenti, ritenendo quindi illegittimo il recupero dell’imposta ma confermando la debenza delle sanzioni. Contro questa decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, sostenendo che il giudice regionale avrebbe applicato in modo scorretto la disciplina sul recupero delle compensazioni indebite. La società, dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale articolato in quattro motivi, contestando in particolare la debenza delle sanzioni alla luce di un dato sopravvenuto: nelle more del giudizio, il plafond annuale di compensabilità è stato progressivamente elevato, prima a un milione e poi, dal 1° gennaio 2022, a due milioni di euro. La questione giuridica: il favor rei si applica ai limiti di compensazione IVA? Il cuore della controversia riguarda l’applicabilità del principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie, disciplinato dall’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997. In sintesi, questo principio impone che, quando una condotta cessa di essere sanzionabile per effetto di una legge successiva più favorevole, tale modifica si applichi anche ai procedimenti ancora pendenti. La società sosteneva che, essendo stato innalzato il limite di compensabilità da 700.000 a 2.000.000 di euro, la propria condotta — che oggi rientrerebbe pienamente nella soglia consentita — non avrebbe dovuto più essere sanzionata. La Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa: l’art. 34 della legge n. 388/2000 aveva fissato il tetto in un miliardo di lire (circa 516.000 euro), poi elevato a 700.000 euro dal 2010, e successivamente innalzato fino a 2.000.000 di euro attraverso interventi successivi, tra cui il d.l. n. 35/2013, il d.l. n. 34/2020 e la legge di bilancio 2022. Il superamento di tale soglia viene tradizionalmente equiparato, ai fini sanzionatori, a un omesso versamento di parte del tributo, punito dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. Il contrasto tra gli orientamenti della Sezione Tributaria Proprio su questo terreno il Collegio ha registrato un vero e proprio contrasto interno alla Sezione. Un primo orientamento ritiene che l’innalzamento del limite di compensabilità, pur non facendo venir meno la violazione in sé, imponga comunque, in ossequio al favor rei, di ricalcolare la sanzione tenendo conto della nuova e più elevata soglia, riducendo così l’importo sanzionabile all’eccedenza rispetto al tetto più favorevole. Un secondo e più radicale orientamento è giunto a sostenere che l’innalzamento del plafond determini una vera e propria abolitio criminis parziale: se la condotta contestata, valutata alla luce della nuova soglia, risulta oggi pienamente lecita, non si tratterebbe più di applicare il favor rei in senso stretto, ma di riconoscere l’efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, con conseguente integrale esclusione della sanzione. Un terzo filone interpretativo, tuttavia, ha negato che si possa parlare di abolitio criminis, evidenziando che la condotta sanzionata — la compensazione oltre il limite annuo, equiparata a un omesso versamento — resta identica nella sua essenza, anche a fronte dell’innalzamento della soglia: cambierebbe soltanto il parametro quantitativo, non la natura della violazione, sicché si tratterebbe di un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, inidoneo a incidere sulla sanzionabilità dei fatti pregressi. Il precedente delle Sezioni Unite sull’acquisto della prima casa Quest’ultimo orientamento richiama un principio espresso dalle Sezioni Unite in una materia diversa, quella delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, dove si era escluso che la modifica dei parametri catastali rilevanti per il beneficio comportasse un’abolitio criminis, trattandosi pur sempre della medesima infrazione — la dichiarazione mendace dell’acquirente — sia pure con un diverso oggetto. Il Collegio rimettente ha però osservato che questo precedente potrebbe non essere del tutto sovrapponibile al caso in esame: mentre nell’ipotesi della prima casa l’infrazione restava comunque ancorata alla mendacità della dichiarazione, nel caso della compensazione IVA l’innalzamento del plafond ha escluso in radice la rilevanza di condotte tenute sotto la vigenza della disciplina precedente, incidendo così sui presupposti stessi della fattispecie sanzionabile. La decisione: rimessione alle Sezioni Unite Di fronte a questa difformità di soluzioni, non superata neppure da un successivo intervento della Sezione pronunciato all’esito di pubblica udienza, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per investire le Sezioni Unite della questione, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c. Con l’ordinanza interlocutoria n. 24935/2026, pubblicata il 2 settembre 2026, la Corte ha quindi disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, chiamate a stabilire in via definitiva se le progressive elevazioni del plafond di compensabilità possano incidere sulla natura e sull’essenza della condotta sanzionata, consentendo l’applicazione del principio del favor rei ex art. 3 del d.lgs. n. 472/1997. Implicazioni pratiche In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, la questione resta di rilievo concreto per tutte le imprese che, negli anni passati, abbiano subito contestazioni per compensazioni orizzontali eccedenti le soglie allora vigenti e oggi ampiamente superate dal nuovo limite di due milioni di euro. Per i contenziosi ancora pendenti, la decisione delle Sezioni Unite potrà determinare, a seconda dell’orientamento che prevarrà, tanto una mera rimodulazione della sanzione quanto la sua integrale caducazione. È quindi opportuno che le imprese interessate da procedimenti in corso valutino, con l’assistenza di un professionista, l’opportunità di sollevare tempestivamente la questione del favor rei, così da poter beneficiare dell’esito della futura pronuncia. Il nostro studio