Cambio di gestione nei servizi sociali e clausola sociale del CCNL: la Cassazione traccia il confine tra stabilità e sostituzione

Quando l’internalizzazione di un servizio esclude il lavoratore “sostituto”: la Suprema Corte chiarisce la reale portata dell’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali Il caso trae origine dal percorso di internalizzazione dei servizi sociali disposto da un Comune siciliano, che aveva deciso di superare l’affidamento in appalto a cooperative esterne mediante la costituzione di un’azienda speciale, destinata ad assorbire il personale già impiegato nei servizi. La delibera di Giunta, poi recepita dal Consiglio comunale, individuava i criteri per il transito diretto dei lavoratori: titolarità di un contratto a tempo indeterminato e almeno sei mesi di anzianità di servizio, con priorità per chi fosse in possesso dei requisiti previsti dall’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali, la cosiddetta clausola sociale. Un lavoratore, dipendente a tempo indeterminato part-time di una delle cooperative appaltatrici con qualifica di autista, veniva escluso dal passaggio diretto: la cooperativa lo aveva infatti segnalato come “assunto in sostituzione”, categoria destinata non all’assunzione immediata ma a un percorso di stabilizzazione differito, la cosiddetta long list. Rimasto alle dipendenze della cooperativa originaria e venuto meno il cantiere di riferimento, il lavoratore veniva trasferito in altra sede, con conseguente aggravio di spese di trasferta, sino a rassegnare le dimissioni per giusta causa. Instaurato il giudizio dinanzi al Tribunale del lavoro, il ricorrente otteneva in primo grado il riconoscimento del proprio diritto all’assunzione presso il nuovo ente, con conservazione di qualifica, mansioni e anzianità, oltre alla condanna al risarcimento del danno per le retribuzioni perdute. La Corte d’appello, tuttavia, ribaltava la decisione, ritenendo che il numero degli operatori destinati al transito diretto (fissato in 510 unità dai capitolati di appalto e dalle delibere consiliari) corrispondesse esclusivamente al personale stabilmente addetto al servizio, categoria nella quale il ricorrente – stante il ridotto monte ore e la natura sostitutiva della prestazione – non poteva ritenersi incluso. La questione giuridica sottoposta alla Cassazione Il lavoratore soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, con cui censurava, in sintesi, l’errata applicazione dell’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali, l’omessa motivazione della sentenza d’appello e la scorretta valutazione delle risultanze istruttorie. Il nucleo della doglianza riguardava la reale estensione della clausola sociale: se essa imponga un passaggio automatico e generalizzato di tutti i lavoratori comunque dipendenti dall’appaltatore uscente, oppure se operi solo a beneficio di chi sia stabilmente addetto al servizio oggetto del nuovo affidamento. Il quadro normativo di riferimento L’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali prevede, in caso di cambio di gestione nell’appalto, l’obbligo per il subentrante di assumere il personale già impiegato dal gestore uscente, a tutela della continuità occupazionale. Si tratta di una previsione contrattuale collettiva, non di una norma di legge, che ha lo scopo di evitare che il mutamento dell’affidatario si traduca in una perdita del posto di lavoro per chi già operava stabilmente sul servizio. La soluzione della Corte La Cassazione, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso, richiamando anzitutto un proprio consolidato orientamento secondo cui l’obbligo di assunzione discendente dalla clausola sociale non è assoluto e incondizionato, ma opera quando restino invariate le prestazioni richieste dal capitolato d’appalto: la Corte ha citato in questo senso Cass., Sez. L, 28 luglio 2016, n. 15684 e Cass., Sez. L, 5 aprile 2024, n. 9133, entrambe orientate a riconoscere alla clausola sociale una portata precettiva, ma circoscritta alla salvaguardia delle condizioni di lavoro effettivamente acquisite. Occorre pertanto verificare, caso per caso, se il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni con il medesimo fabbisogno organizzativo: solo in presenza di tale continuità oggettiva la clausola vincola il passaggio del personale stabilmente impiegato. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato — con una valutazione di fatto che la Cassazione ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, perché sorretta da motivazione non apparente — che il lavoratore non rientrava tra il personale stabilmente adibito al servizio proseguito, bensì tra quello destinato a coprire esigenze sostitutive. Il limite delle 510 unità individuato dalle delibere comunali non risultava fissato arbitrariamente né per mere ragioni di bilancio, ma correlato all’effettivo fabbisogno derivante dai capitolati d’appalto relativi al servizio di trasporto per soggetti con disabilità. Anche il rilievo difensivo fondato su una conciliazione stragiudiziale intervenuta con la cooperativa originaria, con cui si riqualificava il rapporto come a tempo pieno, è stato ritenuto non decisivo: si trattava di un accordo transattivo efficace solo tra le parti che lo avevano stipulato, inopponibile all’ente subentrante rimasto estraneo all’intesa. Quanto ai motivi relativi al vizio di motivazione, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla violazione del cosiddetto minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., richiamando Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014, n. 23940/2017 e n. 16595/2019: nel caso in esame la sentenza d’appello aveva adeguatamente esplicitato il percorso logico seguito, sicché la censura si risolveva, in realtà, nella richiesta di una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione. I principi affermati Il provvedimento consolida un principio di equilibrio: la clausola sociale non genera un diritto indiscriminato al transito per chiunque sia stato comunque impiegato dall’appaltatore uscente, ma tutela specificamente chi sia stabilmente inserito nell’organizzazione del servizio destinato a proseguire. La natura sostitutiva della prestazione, desumibile anche da indici come il ridotto monte ore contrattuale, può legittimamente giustificare l’esclusione dal passaggio diretto, purché il criterio selettivo adottato dall’ente subentrante sia ancorato a elementi oggettivi — come i capitolati d’appalto — e non a mere valutazioni discrezionali di bilancio. Implicazioni pratiche Per gli enti pubblici che intendono internalizzare servizi prima esternalizzati, la pronuncia offre un criterio applicativo prezioso: la definizione del personale da assumere può legittimamente fondarsi sui capitolati d’appalto e sul fabbisogno organizzativo effettivo, purché tale percorso sia adeguatamente documentato e, ove possibile, condiviso con le organizzazioni sindacali attraverso un tavolo tecnico. Per i lavoratori delle cooperative sociali, la decisione richiama l’importanza di verificare con attenzione, sin dalla fase di affidamento del servizio, la propria collocazione tra il personale stabile o tra quello destinato a sostituzioni, poiché da tale qualificazione dipende in concreto l’operatività della tutela occupazionale. Per i professionisti che