Sequestro preventivo e capacità patrimoniale della famiglia: quando il pericolo di dispersione dei beni non c’è più

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Procura: la consistenza del patrimonio esclude il periculum in mora anche in materia di reati tributari Tutto nasce da un’indagine della Guardia di Finanza su una società agricola sospettata di due distinti reati tributari: la dichiarazione infedele, per aver indebitamente beneficiato di un regime fiscale agevolato riservato alle attività agricole, e la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, per essersi avvalsa di fatture emesse da fornitori risultati collegati alla famiglia che amministrava la società. Il Giudice per le indagini preliminari, ravvisando la sussistenza sia del fumus del reato che del pericolo di dispersione dei beni, disponeva il sequestro preventivo di beni mobili e immobili nella disponibilità della società e della sua amministratrice, fino alla concorrenza di oltre 560.000 euro. L’amministratrice proponeva istanza di riesame, e il Tribunale, pur confermando la sussistenza del fumus commissi delicti per entrambi i reati contestati, escludeva invece il periculum in mora, ossia il pericolo che, in attesa della definizione del procedimento, i beni potessero essere modificati, dispersi o sottratti alla futura confisca. Il Tribunale valorizzava, in particolare, la significativa capienza patrimoniale complessiva dell’indagata e della società: accanto a liquidità sequestrate per circa 68.000 euro, risultavano beni immobili per oltre due milioni di euro, ulteriori immobili personali per oltre 330.000 euro, veicoli intestati alla società e, soprattutto, l’acquisto documentato, pochi giorni prima della notifica del sequestro, di due complessi immobiliari per un valore complessivo di 5.450.000 euro. Un patrimonio di tale consistenza, secondo il Tribunale, rendeva irrilevanti le condotte contestate come depauperative e insussistente il pericolo che il profitto del reato potesse effettivamente disperdersi. Contro questa decisione la Procura della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse valorizzato in modo scorretto il solo dato quantitativo del patrimonio, omettendo di motivare sul comportamento soggettivo dell’indagata, elemento che la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite richiederebbe di considerare ai fini della motivazione rafforzata sull’esigenza cautelare anticipatoria. Il perimetro del sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali La prima e assorbente questione affrontata dalla Corte riguarda i limiti entro cui è possibile impugnare in cassazione un’ordinanza in materia di sequestro preventivo. La legge, infatti, all’art. 325 del codice di procedura penale, ammette il ricorso soltanto per violazione di legge, categoria che comprende sia gli errori di diritto in senso stretto, sia i vizi di motivazione così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e comprensibilità. Al di fuori di questi casi estremi, il controllo sulla motivazione previsto in via generale dall’art. 606, comma 1, lett. e), del medesimo codice non è invece utilizzabile per le ordinanze cautelari reali: significa che un semplice disaccordo sulla valutazione dei fatti operata dal giudice del riesame, per quanto argomentato, non è sufficiente ad aprire le porte del giudizio di legittimità. La decisione della Corte: una motivazione presente, anche se non condivisa dalla Procura Applicando questo principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse affatto omesso di motivare, ma avesse compiuto una valutazione articolata: aveva esaminato il rapporto tra il valore del profitto sequestrabile e la capacità patrimoniale complessiva dell’indagata e della società, giungendo alla conclusione che tale capacità fosse tale da escludere in concreto il rischio di dispersione. Una simile valutazione, per quanto la Procura potesse dissentirvi nel merito, non integra un vizio di motivazione radicale, ma resta un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il quadro normativo e i precedenti richiamati Il ragionamento della Corte si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza “Ellade” (Sez. U, n. 36959 del 24 giugno 2021), che ha imposto, nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca, una motivazione rafforzata sull’effettiva sussistenza dell’esigenza cautelare anticipatoria. Il punto controverso tra le parti riguardava il modo di intendere questo obbligo rafforzato: se cioè debba fondarsi soltanto sul dato oggettivo della consistenza patrimoniale, oppure debba necessariamente comprendere anche una valutazione del comportamento soggettivo dell’obbligato. La Corte ha chiarito che entrambi gli aspetti, oggettivo e soggettivo, rilevano, richiamando in questo senso un precedente della Terza Sezione penale (n. 44874 dell’11 ottobre 2022), secondo cui, ai fini dell’accertamento del rischio di depauperamento, contano sia gli elementi soggettivi legati al comportamento dell’onerato, sia quelli oggettivi relativi alla consistenza quantitativa e alla natura dei beni vincolati. Nel caso specifico dei reati tributari, la Corte ha inoltre richiamato un ulteriore precedente della medesima Sezione (n. 26095 del 21 maggio 2025), che in materia di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ha già escluso il periculum in mora quando il patrimonio del contribuente risulti ampiamente capiente rispetto alla pretesa dell’Erario. Le implicazioni pratiche Questa pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per chi si trova coinvolto in un procedimento penale tributario con contestuale richiesta di sequestro preventivo. In primo luogo, conferma che la difesa può utilmente far valere, in sede di riesame, la capienza patrimoniale complessiva del soggetto indagato e dell’ente coinvolto, dimostrando come il valore dei beni disponibili renda concretamente implausibile una loro dispersione. In secondo luogo, ribadisce che tale argomento è tanto più efficace quanto più è supportato da elementi oggettivi documentati, come acquisti immobiliari recenti che, lungi dal costituire un indizio di occultamento, possono al contrario testimoniare la solidità e la trasparenza della gestione patrimoniale. Infine, la decisione segna un limite importante per la pubblica accusa: una volta che il giudice del riesame abbia motivato, sia pure in modo sintetico, sulla capienza patrimoniale, diventa assai difficile ribaltare quella valutazione in cassazione, poiché il sindacato di legittimità non consente una nuova lettura del merito. Conclusione La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato: la motivazione rafforzata richiesta dalle Sezioni Unite per i sequestri finalizzati alla confisca non si traduce in un automatismo, ma impone una valutazione concreta e bilanciata tra la natura del reato contestato e l’effettiva capacità patrimoniale del soggetto coinvolto. Per imprese e professionisti destinatari di misure cautelari reali, comprendere questi margini di difesa può fare la differenza tra il blocco prolungato del patrimonio e il suo tempestivo dissequestro. Il nostro studio è a disposizione