Stalking: il riavvicinamento non assolve

La Cassazione sulla paura della vittima e sull’accesso alla giustizia riparativa nello stalking Un giovane viene condannato dal Tribunale per atti persecutori e per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Le condotte contestate riguardano l’ex partner, e sono state poste in essere sia durante la relazione sia dopo la sua interruzione. Il giudice di merito riconosce la continuazione tra i reati e applica la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. L’imputato ricorre per cassazione con tre motivi. Sostiene che la prova dell’evento del reato non sia stata raggiunta, perché la giovane, anche dopo la querela e mentre era in vigore la misura cautelare, avrebbe ripreso i contatti con lui. Si sarebbe sentita con lui sui social, lo avrebbe incontrato in un bar, si sarebbe recata a casa sua, avrebbe avuto rapporti intimi e lo avrebbe perfino invitato al proprio compleanno. Contesta poi la motivazione sulla pena. Lamenta infine il rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa. La Corte di cassazione, Quinta sezione penale, ha deciso con la sentenza depositata il 6 ottobre 2026 e iscritta al numero di raccolta generale 35493/2026. Ha respinto i primi due motivi e accolto il terzo, annullando la decisione limitatamente alla giustizia riparativa, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa persona fisica. La questione giuridica Il quesito è delicato. Se la persona che denuncia di aver vissuto in uno stato di ansia o di paura torna a frequentare chi la perseguita, si può ancora dire che quella paura sia reale? Lo stalking si configura, ai sensi dell’art. 612-bis c.p., quando condotte reiterate di minaccia o molestia producono almeno uno tra tre eventi alternativi: un perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di una persona vicina, oppure il cambiamento delle proprie abitudini di vita. Senza almeno uno di questi eventi il reato non esiste. La difesa ha quindi cercato di dimostrare che la condotta della giovane fosse incompatibile con la sofferenza che lamentava. La posizione della vittima: la paura non ha una sola faccia È il cuore della decisione. La Corte parte da un principio consolidato, che richiama come insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, citando tra gli altri precedenti della Quinta sezione. La prova dello stato d’ansia o di paura può essere ricavata anche dalla natura dei comportamenti dell’agente, quando sono idonei a destabilizzare una persona comune. Può emergere da elementi sintomatici: le dichiarazioni della vittima, i suoi comportamenti successivi, la condotta stessa dell’autore, valutata sia nella sua astratta capacità di provocare l’evento sia nelle concrete condizioni di luogo e di tempo. Ne discende che la vittima non deve necessariamente descrivere con esattezza l’evento, né pronunciare la parola «paura». La prova può desumersi dal complesso degli elementi acquisiti. In altri termini, il giudice non deve aspettarsi una vittima che si comporti secondo uno schema prestabilito e coerente, ma deve leggere i fatti nel loro insieme. Sul punto dei riavvicinamenti la Corte ricorda un ulteriore principio. Il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al persecutore non interrompe l’abitualità del reato e non incrina la continuità delle condotte, purché queste abbiano oggettivamente la capacità di generare un progressivo accumulo di disagio, fino a uno stato di prostrazione psicologica riconducibile a una delle forme descritte dalla norma. Applicando questi criteri, la Corte ritiene logica e coerente la valutazione del Tribunale. L’atteggiamento contraddittorio della giovane, fatto di momentanei riavvicinamenti, era stato spiegato con il suo stato di «disordine emotivo e sentimentale». Era incapace di definire il proprio stato d’animo e i propri sentimenti verso l’imputato, il quale aveva fatto leva, con successo, proprio su questa fragilità emotiva. La stessa condizione rendeva comprensibile anche la deposizione dei testimoni valorizzati dalla difesa, secondo i quali la giovane appariva serena. Quelle dichiarazioni non scalfiscono, dunque, l’attendibilità della persona offesa. Il messaggio è netto. Contraddizione e ambivalenza non equivalgono a falsità. In una relazione segnata da dinamiche di controllo e di dipendenza emotiva, il ritorno verso chi fa soffrire può essere parte del meccanismo persecutorio e non la sua smentita. Giustizia riparativa e dissenso della vittima Il terzo motivo, accolto, riguarda la richiesta di essere ammesso a un programma di giustizia riparativa, disciplinata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La Corte ricorda che si tratta di un percorso autonomo rispetto al processo penale. Consente all’autore del reato di accedervi in ogni stato e grado del procedimento, con l’aiuto di mediatori qualificati, per ricomporre la frattura relazionale prodotta dal fatto. Richiama inoltre le Sezioni Unite, che hanno qualificato questo modello come complementare e parallelo alla giustizia tradizionale, finalizzato a favorire la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell’autore e la prevenzione della recidiva (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026). L’invio al Centro per la giustizia riparativa, previsto dall’art. 129-bis c.p.p., non è automatico. Il giudice deve valutare, sentite le parti e, se lo ritiene necessario, anche la vittima, l’utilità del programma e l’assenza di pericoli concreti per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale aveva negato l’accesso valorizzando il tipo di reato, la pendenza della misura cautelare, la fase avanzata del giudizio, la contrarietà della persona offesa e un generico rischio di vittimizzazione secondaria. Per la Corte questa motivazione è soltanto apparente. La natura e la gravità del reato non possono essere ostative, perché l’art. 44 d.lgs. 150/2022 esclude che costituiscano un impedimento. Nemmeno il dissenso della persona offesa ha efficacia preclusiva. Il suo rifiuto è un elemento rilevante, ma non può essere l’unico parametro della valutazione. La partecipazione è volontaria per tutti e la legge prevede la possibilità di un programma con una vittima cosiddetta «aspecifica» o «surrogata», cioè vittima di un reato diverso, proprio per evitare che il dissenso della vittima diretta operi come un veto assoluto. Spetta al giudice verificare in concreto i rischi per l’incolumità, i propositi di resipiscenza dell’imputato, la giovane età dei protagonisti e la praticabilità della vittima surrogata. È importante precisare che questa pronuncia