Il diritto alla riparazione

Dal 22 ottobre 2026 nuovi obblighi per produttori e nuove tutele per i consumatori Quando un elettrodomestico smette di funzionare poco dopo la scadenza della garanzia, la risposta più frequente è che riparare non conviene. Il ricambio costa troppo, il tecnico non è reperibile, il produttore non assiste più quel modello. Il risultato è l’acquisto di un bene nuovo e un rifiuto in più da smaltire. La riforma appena entrata nel nostro ordinamento punta a invertire questa logica, e riguarda da vicino tanto i consumatori quanto le imprese che producono, importano e vendono beni di consumo. Inquadramento generale e genesi normativa La riforma discende dalla Direttiva (UE) 2024/1799, che detta norme comuni per promuovere la riparazione dei beni. L’Italia l’ha recepita con il D.Lgs. n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2026 (n. 233). La finalità è favorire un’economia circolare, in cui i prodotti durano più a lungo e si riducono i rifiuti tecnologici. In altri termini, la legge vuole togliere di mezzo le barriere tecniche, economiche e informative che finora hanno scoraggiato la manutenzione e spinto verso la sostituzione. Sul piano temporale il decreto entra in vigore il 22 ottobre 2026. Per le modifiche alla garanzia legale di conformità, contenute negli artt. 129, 133, 135-bis e 135-ter del Codice del Consumo, vale invece una regola speciale: si applicano ai contratti stipulati a partire dal 31 luglio 2026. Chi ha acquistato un bene dopo quella data può quindi già beneficiare delle nuove tutele. La nuova architettura del Codice del Consumo (Titolo II-bis) Il legislatore ha inserito nella Parte IV del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) un intero Titolo II-bis, dedicato alla riparazione dei beni, che comprende gli artt. da 127-bis a 127-undecies. La novità è di rilievo. Finora il consumatore era tutelato quando il bene presentava un difetto di conformità durante la garanzia legale. Ora la tutela si estende anche ai guasti che si manifestano fuori garanzia o dopo la sua scadenza. L’art. 127-ter fissa le definizioni: il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale; il riparatore è chiunque offra un servizio di riparazione nell’ambito della propria attività, compresi fabbricanti e venditori. L’obbligo di riparazione non vale per qualunque bene, ma per quelli soggetti a specifiche esigenze di ecodesign e riparabilità elencati nell’Allegato II-decies. Vi rientrano lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, televisori e monitor, aspirapolvere, smartphone e tablet, asciugabiancheria, apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, server e prodotti di archiviazione dati, apparecchiature di saldatura e beni con batterie per la mobilità leggera. Obblighi del fabbricante e della catena distributiva fuori garanzia Il cuore della riforma è l’art. 127-quinquies. Per i beni dell’Allegato II-decies, il fabbricante deve riparare su richiesta del consumatore anche fuori garanzia, a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole ed entro un tempo ragionevole. Può rifiutare soltanto nei casi di impossibilità tecnica oggettiva. Può subappaltare l’intervento a centri di assistenza terzi e, durante la lavorazione, mettere a disposizione un bene sostitutivo temporaneo. Se la riparazione è impossibile, può proporre un bene ricondizionato. Quando il fabbricante ha sede fuori dall’Unione europea, la norma prevede una responsabilità a cascata. Risponde per primo il rappresentante autorizzato nell’Unione; in mancanza, l’importatore; in mancanza ancora, il distributore. Chi subentra assume gli stessi obblighi del fabbricante. La disposizione vieta inoltre gli ostacoli alla riparazione indipendente. Il fabbricante non può impedire con clausole contrattuali o blocchi hardware e software l’uso di ricambi originali, usati, compatibili o realizzati con stampa 3D, purché conformi alle norme di sicurezza e di proprietà intellettuale. Non può nemmeno rifiutare l’intervento solo perché il bene è già stato riparato da un tecnico indipendente. Ricambi e strumenti devono essere offerti a prezzi non dissuasivi, e i prezzi indicativi delle riparazioni più comuni devono essere consultabili sul sito del fabbricante. L’obbligo dura per il periodo stabilito dalle norme europee di ecodesign, che di norma non è inferiore a dieci anni. Gli strumenti di trasparenza: modulo europeo e piattaforme informative Per ridurre l’asimmetria informativa, l’art. 127-quater introduce il Modulo Europeo di Informazioni sulla Riparazione, il cui modello è nell’Allegato II-novies. Il riparatore non è obbligato a rilasciarlo. Se però lo consegna su supporto durevole prima che il consumatore si vincoli, le condizioni indicate diventano vincolanti per almeno 30 giorni e non possono essere peggiorate. Il modulo indica prezzo totale o prezzo massimo, tempi di esecuzione, eventuale bene sostitutivo e costi accessori. È gratuito, salvo il caso in cui serva una diagnostica per accertare il guasto. Se il consumatore accetta il modulo e il riparatore poi non ripara, ha diritto al rimborso integrale delle spese di diagnostica. Gli artt. 127-septies, 127-octies e 127-novies istituiscono la sezione nazionale della piattaforma europea della riparazione, ad accesso gratuito. Possono registrarsi riparatori, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative partecipative come i repair café. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è il punto di contatto nazionale. La riforma si collega anche al Passaporto Digitale del Prodotto, previsto da luglio 2026 a partire dal comparto batterie, e alla piattaforma RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti. Modifiche alla garanzia legale di conformità e tutele per il consumatore Il decreto interviene anche sulla garanzia legale. Per i contratti stipulati dal 31 luglio 2026, se il bene ha un difetto di conformità originario e il consumatore sceglie la riparazione, la responsabilità del venditore è estesa una tantum di ulteriori 12 mesi (artt. 133, comma 1-bis, e 135-bis). Chi sceglie di riparare anziché sostituire, quindi, guadagna un anno di garanzia in più. Per questo l’art. 135-bis, comma 2-bis, impone al venditore di informare il consumatore, prima di erogare il rimedio, che può scegliere tra riparazione e sostituzione e che la riparazione estende la garanzia. L’omissione espone il venditore alle sanzioni dell’AGCM ai sensi dell’art. 135-vicies-quater. L’art. 135-ter conferma che i rimedi sono gratuiti, rapidi e senza notevoli inconvenienti. Durante la riparazione il venditore può fornire gratuitamente un bene sostitutivo temporaneo, anche ricondizionato. Su richiesta del consumatore può adempiere l’obbligo di