Quando l’insulto non è diffamazione

La Cassazione chiarisce quando termini aspri sui social restano nell’ambito del diritto di critica. Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 35656/2026 di raccolta generale, pubblicata l’8 ottobre 2026 Nel maggio 2018, nell’arco di meno di un mese, un uomo pubblica sulla propria pagina Facebook quattro post, diffusi il 3, il 15, il 19 e il 28 di quel mese. Sono rivolti all’amministratore unico e legale rappresentante della società che gestisce il servizio idrico integrato di un’intera regione. Il tema è un conguaglio, cioè la richiesta agli utenti di somme riferite al periodo 2005-2011, per un importo complessivo di svariati milioni di euro. Su quella vicenda l’autore dei post aveva promosso una vasta iniziativa pubblica e giudiziaria, culminata in un’azione di classe a tutela degli utenti, alla quale avevano aderito molti cittadini e numerose amministrazioni locali. I toni sono durissimi. Il dirigente viene definito «codardo», «ignavo», «ciarlatano», «coniglio», «venditore di fumo» e «troglodita del diritto, dell’economia e della finanza». Gli viene inoltre attribuito un comportamento intimidatorio verso i sindaci. Per i giudici di merito è diffamazione aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato e dall’uso di un mezzo di pubblicità. Il Tribunale condanna, e il 12 novembre 2025 la Corte d’appello conferma. Resta anche la condanna a una provvisionale di 15.000 euro a favore della parte civile. Il ricorso e la domanda di fondo L’imputato ricorre per cassazione con sette motivi. I primi sei ruotano intorno a un’unica idea: le espressioni sono state esaminate una per una, isolate dal contesto di un aspro dibattito pubblico, mentre andavano lette nel loro insieme. Il ricorrente invoca l’esercizio del diritto di critica politica e, in subordine, la provocazione, perché la persona offesa lo aveva a sua volta definito «irresponsabile» e «padre dei conguagli». Contesta poi che l’espressione sulle «minacce ai sindaci» attribuisca un fatto determinato, perché sarebbe un giudizio sulla comunicazione che la società aveva inviato ai Comuni. Il settimo motivo riguarda la provvisionale. La domanda che si pone la Suprema Corte è la seguente: parole che offendono, riferite a una persona identificabile, sono sempre reato? La risposta della sentenza è no, e le ragioni sono interessanti per chi scrive, parla in pubblico o amministra un ente. Può la Cassazione leggere le frasi? Un primo chiarimento riguarda il ruolo del giudice di legittimità. La Cassazione non rivaluta le prove, ma può esaminare la frase ritenuta lesiva e verificare se esista una causa di giustificazione. Lo fa in applicazione dell’art. 129 c.p.p., che impone al giudice di dichiarare d’ufficio, in ogni stato e grado, che il fatto non costituisce reato. Il controllo resta entro i limiti dell’art. 609, comma 2, c.p.p.: la Corte lavora sui fatti come accertati dai giudici di merito, senza diventare giudice del fatto. Il richiamo ai propri precedenti è espresso, e l’orientamento viene presentato come consolidato. Il diritto di critica: verità, interesse pubblico, continenza Il cuore della decisione è l’art. 51 c.p., secondo cui l’esercizio di un diritto esclude la punibilità. Il diritto di critica, che trova fondamento nell’art. 21 Cost. e nell’art. 10 CEDU, ha tre pilastri. Il primo è la verità del fatto da cui la critica muove, o almeno la convinzione ferma e incolpevole, ancorché errata, di quella verità. Nella critica questo requisito è più attenuato che nella cronaca, perché la critica è per sua natura un’opinione e non può pretendersi rigorosamente oggettiva. Il secondo è l’interesse pubblico a conoscere la vicenda. Il terzo è la continenza, cioè la misura delle parole. Sulla continenza la sentenza ricorda un principio di grande rilievo pratico. Non si può escludere la continenza solo perché le frasi hanno un contenuto lesivo della reputazione, altrimenti la scriminante non opererebbe mai. Il requisito entra in gioco proprio dopo che si è accertato che frasi denigratorie sono state pronunciate. Sono quindi ammessi toni aspri o polemici, iperboli, linguaggio figurato o gergale, purché adeguati e funzionali all’opinione o alla protesta. L’offensività di un’espressione va poi misurata nel contesto in cui è pronunciata, perché la tutela dell’onore non può diventare uno scudo contro la contestazione dell’operato altrui. Le parole sotto esame Applicando questi criteri, la Corte osserva che nel caso concreto nessuno discuteva il nucleo di verità delle notizie né l’interesse pubblico a conoscerle, entrambi riconosciuti dai giudici di merito. Resta da verificare il linguaggio. Qui sta il passaggio più significativo. Termini come «codardo», «ignavo», «coniglio», «venditore di fumo» e «troglodita del diritto, dell’economia e della finanza» non sono insulti gratuiti. Ciascuno è riferito a una condotta specifica tenuta dal dirigente nella vicenda: il rifiuto del confronto pubblico, un’errata interpretazione delle norme in materia, e simili. Ne deriva che l’espressione sprezzante non si stacca dal fatto criticato, ma lo accompagna. La Corte non nega la durezza. Ammette che l’imputato abbia usato toni aspri e fortemente polemici, con un linguaggio figurato dal contenuto denigratorio. Ma la critica, pur aspra, non diventa un attacco ad hominem esorbitante, cioè una aggressione alla persona sganciata dai comportamenti contestati. Il contesto è quello di una vicenda di indubbio interesse pubblico, di marcata conflittualità, che consente espressioni anche aspre e denigratorie purché contenute entro i limiti della continenza. Le «minacce ai sindaci»: fatto o giudizio? Quanto alla frase sulle presunte minacce ai sindaci, che per i giudici di merito integrava l’attribuzione di un fatto determinato, la Cassazione la legge nel contesto dell’intera vicenda. L’espressione non attribuiva alla persona offesa una specifica condotta penalmente rilevante. Era, in termini volutamente forti, una valutazione critica della comunicazione che la società aveva trasmesso ai Comuni, ritenuta dall’autore idonea a esercitare un’indebita pressione sulle amministrazioni. Un giudizio, dunque, e non un’accusa di un fatto illecito. L’esito: il fatto non costituisce reato Tutte le espressioni, pur con un evidente contenuto denigratorio, risultano scriminate dall’esercizio del diritto di critica. Muovono infatti da un nucleo di verità, riguardano notizie di interesse per la collettività e non eccedono i limiti della continenza. La sentenza impugnata viene annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Non è prevista alcuna nuova valutazione nel merito: la vicenda penale si chiude qui. Cosa cambia in