Bene in prestito, responsabilità condivisa

La Cassazione chiarisce quando chi concede un bene in uso risponde dei danni causati da altri Un ente locale mette a disposizione gratuitamente di una cooperativa un palco da utilizzare per una manifestazione pubblica. Prima della consegna, il vertice dell’ente scrive agli uffici tecnici e li invita a fornire il necessario supporto per le operazioni di montaggio. Il supporto, però, non viene prestato in concreto. Terminato l’evento, la cooperativa procede allo smontaggio. Alle operazioni partecipa anche un uomo che non appartiene alla cooperativa e non ha alcuna esperienza specifica. Nessuna precauzione antinfortunistica viene adottata. Mentre lavora, l’uomo non si accorge che la pedana su cui si trova è già stata rimossa da altri, cade e riporta lesioni alla persona. Il percorso giudiziario Il danneggiato agisce per il risarcimento. In primo grado il giudice condanna la sola cooperativa, ritenendo non provato che l’ente avesse assunto alcun obbligo nel montaggio e nello smontaggio del palco. La cooperativa appella e, avendo chiamato in garanzia l’ente, ottiene una decisione diversa. La corte d’appello valorizza la nota con cui il vertice dell’ente aveva sollecitato il supporto tecnico: vi legge la consapevolezza che un palco richiede competenze specifiche e non può essere affidato senza informazioni e garanzie sulle modalità d’uso. Il danno viene quindi ripartito in misura paritaria tra tre soggetti: la cooperativa, che aveva smontato il palco senza cautele e aveva consentito la partecipazione di un estraneo inesperto; l’ente, che non aveva fornito il supporto promesso; e lo stesso danneggiato, che si era ingerito arbitrariamente in lavori pericolosi. Il risarcimento è stato perciò ridotto e posto a carico, in solido, della cooperativa e dell’ente. Sia l’ente sia il danneggiato ricorrono in Cassazione. Con l’ordinanza n. 26825/2026 di raccolta generale, pubblicata il 14 ottobre 2026, la Terza Sezione civile rigetta entrambi i ricorsi. Una questione preliminare sulla procura al difensore Prima di entrare nel merito, il Collegio segnala un profilo di irritualità nella nomina del nuovo difensore della cooperativa. La procura speciale era stata rilasciata unitamente alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente avvocato, e non nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Il giudizio era iniziato prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009. Per questo motivo non si applica la versione attuale dell’art. 83, terzo comma, c.p.c., che consente di conferire la procura a margine o in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore. Resta valida la disciplina previgente, che per la nomina ammetteva soltanto le forme del secondo comma. La Corte richiama, a sostegno, un orientamento di legittimità costante. Nell’ordinanza questa osservazione non incide sull’esito: il Collegio procede all’esame di tutti i motivi e condanna i ricorrenti alle spese in favore della cooperativa. Domanda nuova o semplice riqualificazione? Il primo motivo dell’ente lamentava la violazione dell’art. 345 c.p.c., che vieta le domande nuove in appello. A suo avviso, la cooperativa avrebbe mutato la propria pretesa: in primo grado avrebbe fondato la responsabilità dell’ente sulla restituzione del palco prima dell’evento dannoso, mentre in appello l’avrebbe fondata sulla natura pubblica del bene. La Corte ritiene il motivo infondato. Richiama i principi consolidati secondo cui i fatti costitutivi della domanda si individuano sulla base dei soli elementi indispensabili a definire l’oggetto del contendere. Il giudice d’appello può inoltre qualificare la domanda in modo diverso da quello prospettato dalle parti o dal primo giudice, purché i fatti costitutivi coincidano o siano in rapporto di continenza con quelli già allegati. Nell’azione risarcitoria, ricorda il Collegio, il nucleo immodificabile della domanda si identifica con il bene della vita e con i fatti storico-materiali, non con il diritto sostanziale invocato. Nel caso esaminato i fatti erano rimasti identici nei due gradi: l’affidamento del palco, lo smontaggio e il danno. Era cambiata soltanto la lettura giuridica che ne davano il primo giudice e la corte d’appello, ed è questo, afferma la Cassazione, il compito che spetta al giudice. Motivazione apparente e omesso esame di un fatto Il secondo motivo denunciava una motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. La Corte lo respinge: la sentenza d’appello aveva spiegato in modo coerente le ragioni dell’obbligo dell’ente di accertarsi che i pericoli connessi all’uso del bene fossero neutralizzati. Quelle ragioni erano la natura del bene e la promessa di supporto tecnico. L’omissione di tale obbligo era stata poi collegata causalmente al danno. Il terzo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, ma è dichiarato inammissibile. L’ente sosteneva che la nota con cui si offriva il supporto tecnico fosse condizionata a una richiesta della cooperativa, mai pervenuta. Per la Corte non si trattava di un fatto trascurato, ma di una diversa interpretazione di un atto amministrativo. Una simile rilettura dei materiali probatori non è consentita in sede di legittimità. Bene pubblico o privato: perché non cambia l’esito Il quarto motivo contestava la qualificazione del palco come bene pubblico, sostenendo che fosse un bene del patrimonio disponibile e che la cessione fosse un comodato di diritto privato. La Corte dichiara il motivo inammissibile perché l’ente non aveva colto la vera ratio della decisione. L’espressione “bene pubblico” non aveva svolto alcun ruolo determinante, e la sentenza non ne precisava nemmeno il carattere demaniale o patrimoniale. Contavano piuttosto due dati di fatto: la natura del bene, un palco destinato a una pubblica manifestazione, e la promessa di un supporto tecnico. Questi elementi imponevano a chi concedeva il godimento, a prescindere dal titolo giuridico pubblicistico o privatistico, di adottare cautele adeguate e di assicurarsi che il destinatario avesse competenze e maestranze idonee. L’ente, prevedendo l’intervento del proprio ufficio tecnico, aveva peraltro riconosciuto la persistenza dei propri doveri di controllo e di custodia. Il concorso di colpa del danneggiato L’unico motivo del ricorso incidentale mirava a escludere ogni rilievo causale della condotta del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., che consente di ridurre il risarcimento quando il fatto colposo del danneggiato ha concorso a produrre il danno. La Corte lo respinge: la corte d’appello aveva indicato con chiarezza la negligenza di chi si era inserito in un lavoro pericoloso senza