Maggiorenni: mantenimento dello studente fuori sede e legittimazione della madre

La Cassazione chiarisce quando il genitore convivente può chiedere l’assegno per il figlio adulto Una famiglia, un matrimonio celebrato nel gennaio 2001, due figlie. Nel giugno 2021 il marito promuove il giudizio di separazione. La primogenita diventerà maggiorenne pochi mesi dopo, a novembre 2021. Con l’ordinanza presidenziale dell’8 ottobre 2021 i genitori concordano l’affidamento condiviso delle due ragazze, che continuano a vivere con la madre. La casa familiare non viene assegnata, perché appartiene a una società amministrata dal padre. Il padre è tenuto a versare alla madre un contributo di 1.500 euro per ciascuna figlia, e alla moglie viene riconosciuto un assegno provvisorio di 2.500 euro mensili. Il 9 aprile 2024 il Tribunale pronuncia la sentenza definitiva. Addebita la separazione al marito, per la violazione del dovere di fedeltà, e respinge la domanda di addebito a carico della moglie. Conferma l’affidamento condiviso della figlia ancora minorenne e fissa a carico del padre un contributo di 2.500 euro per ciascuna figlia, da versare alla madre, per un totale di 5.000 euro mensili. Conferma inoltre l’assegno di 2.500 euro per la moglie. Il marito impugna la sentenza. Nel corso dell’appello la secondogenita compie diciotto anni e, a settembre 2024, lascia la casa materna per trasferirsi in un’altra città, dove frequenta la scuola. Interviene volontariamente nel giudizio chiedendo che l’assegno le sia versato direttamente dal padre, ma poi rinuncia all’intervento. Il padre modifica a sua volta le conclusioni: chiede di ridurre il contributo e di pagarlo direttamente alle figlie. La madre insiste per la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d’appello decide il 10 febbraio 2025, con una pronuncia che stupisce entrambe le parti. Respinge le domande di addebito reciproche, quindi anche quella a carico del marito, che il Tribunale aveva accolto. Riduce a 800 euro l’assegno per la moglie. Soprattutto revoca, dalla data della pubblicazione, il contributo paterno per entrambe le figlie, pur essendo pacifico che nessuna delle due fosse economicamente autonoma. La madre ricorre allora per cassazione con dieci motivi. La Corte ha deciso con l’ordinanza della Prima Sezione civile, numero di raccolta generale 27140/2026, pubblicata il 18 ottobre 2026. La questione giuridica Il punto centrale riguarda la legittimazione ad agire della madre. In altre parole: quando un figlio è maggiorenne ma non ancora indipendente, chi può chiedere all’altro genitore il contributo al suo mantenimento? La Corte d’appello aveva sostenuto che la madre non avesse spiegato su quale fondamento chiedesse di ricevere «in prima persona» il contributo, e che mancasse la prova della sua legittimazione ad agire in nome e per conto delle figlie. Il quadro normativo L’art. 337-septies c.c. consente al giudice di disporre, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti, il pagamento di un assegno periodico, da versare di regola direttamente all’avente diritto. L’art. 315-bis c.c. e l’art. 30 della Costituzione affermano il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. La Cassazione ricorda che tali norme non distinguono, salvo che per l’ascolto, tra figli minorenni e maggiorenni. Il compimento dei diciotto anni non fa dunque cessare l’obbligo di mantenimento. Questo prosegue fino all’indipendenza economica, entro limiti di ragionevolezza e di autoresponsabilità del figlio, che non può trasformarsi in un «parassitismo» a carico dei genitori. La Corte rileva anche che la lettura dell’art. 337-septies come norma che farebbe nascere il diritto solo con la decisione del giudice è rimasta isolata. La legittimazione del genitore convivente L’ordinanza richiama un orientamento che definisce costante. Se il figlio maggiorenne non ha ancora conseguito l’autonomia economica e non agisce in proprio, il genitore con cui convive e che anticipa le spese per il suo sostentamento è legittimato iure proprio a chiedere all’altro genitore l’assegno. Questa legittimazione non si sovrappone a quella del figlio, titolare del diritto al mantenimento: le due sono autonome e concorrenti. Se agisce il genitore convivente, non occorre integrare il contraddittorio nei confronti del figlio, perché la sua inerzia indica che non c’è conflitto con la posizione del genitore. La legittimazione resta ferma anche quando il figlio si allontana per ragioni di studio, a patto che la casa del genitore rimanga un punto di riferimento stabile e che questi continui a provvedere materialmente alle sue esigenze. La Corte distingue poi due piani. La legittimazione ad agire è una condizione dell’azione e si valuta sulla base di ciò che la parte afferma. La titolarità effettiva del diritto, che riguarda la fondatezza della domanda, appartiene invece al merito. Il difetto di legittimazione va esaminato per primo, perché, se accertato, elimina in radice ogni possibilità di proseguire l’azione. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 8 marzo 2022, n. 7514, richiamata nell’ordinanza). La soluzione per le due figlie Per la secondogenita il ricorso è respinto. Era un dato pacifico che, almeno da settembre 2024, la ragazza avesse lasciato la casa materna, restituito le chiavi e trasferito la residenza in un’altra città. Cessata la convivenza, la madre non aveva più titolo per chiedere al padre l’assegno. La figlia, che aveva rinunciato all’intervento, non ha impugnato la decisione, e la Corte d’appello nulla ha detto sulla fondatezza della sua pretesa diretta verso il padre. Per la primogenita la Cassazione decide in senso opposto. Dagli atti risultava, senza contestazioni, che la ragazza convivesse con la madre nella casa presa in locazione dopo la separazione e che fosse una studentessa universitaria. Risultava anche che non avesse mai chiesto di ricevere l’assegno dal padre e che, sentita dal giudice, avesse espressamente preferito che fosse la madre a occuparsi delle sue necessità materiali. La Corte d’appello non aveva accertato alcuna cessazione della convivenza e non aveva rilevato alcun conflitto tra madre e figlia. I presupposti della legittimazione erano già stati allegati e accertati in primo grado, quindi nessun’altra spiegazione era dovuta. La revoca dell’assegno non era conforme ai principi richiamati. La Corte ha disposto il rinvio per un nuovo esame del merito, cioè dell’effettiva sussistenza dei presupposti del diritto, della sua fondatezza e del suo importo. L’addebito e l’assegno alla moglie Sul fronte dell’addebito, i motivi della ricorrente sono dichiarati